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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1051/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 704/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.iva_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2205/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005415433000 TRIBUTO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296200800273417 TARSU/TIA 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2381/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 mediante il rappresentante dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo impugnava l'avviso di intimazione n.29620229005415433000 notificata a mezzo PEC il
06.05.2022 notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per omesso pagamento Tari relativa al 2006.
Eccepiva la prescrizione del credito d'imposta per il decorso del termine quinquennale.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resistendo.
Il Comune di Palermo si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Commissione tributaria di 1 grado con sentenza n. 2205 del 07.06.2024 accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese del giudizio.
In data 02/02/2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha presentato appello chiedendone l'integrale riforma.
Il Comune di Palermo risulta costituito nel presente grado di giudizio.
La Resistente_1 non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte, esaminati gli atti del ricorso originario e i motivi d'appello, ritiene quest'ultimi infondati per le seguenti ragioni di merito:
1.- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la TARSU, in quanto tributo locale a prestazione periodica annuale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c..
2.-Dalla documentazione in atti emerge che tra la notifica della cartella esattoriale (25/06/2008) e l'intimazione di pagamento impugnata (06/05/2022) è decorso un termine ampiamente superiore ai cinque anni previsti dalla legge. 3.-Non risulta provata dai resistenti l'esistenza di atti validamente notificati idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale nel periodo intercorso tra il 2008 e il 2022.
4.-Il credito tributario deve considerarsi estinto, privando di ogni fondamento l'intimazione di pagamento notificata nel 2022.
5.-Correttamente, altresì, la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L. n. 197/2022, trattandosi di carichi affidati all'agente della riscossione in epoca ben anteriore al periodo di sospensione previsto dalla norma emergenziale.
6.-L'appello delle amministrazioni resistenti va pertanto rigettato, con piena conferma della sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impugnato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate, atteso che la parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 704/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.iva_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2205/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229005415433000 TRIBUTO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296200800273417 TARSU/TIA 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2381/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 mediante il rappresentante dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo impugnava l'avviso di intimazione n.29620229005415433000 notificata a mezzo PEC il
06.05.2022 notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per omesso pagamento Tari relativa al 2006.
Eccepiva la prescrizione del credito d'imposta per il decorso del termine quinquennale.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resistendo.
Il Comune di Palermo si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Commissione tributaria di 1 grado con sentenza n. 2205 del 07.06.2024 accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento, compensando le spese del giudizio.
In data 02/02/2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha presentato appello chiedendone l'integrale riforma.
Il Comune di Palermo risulta costituito nel presente grado di giudizio.
La Resistente_1 non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte, esaminati gli atti del ricorso originario e i motivi d'appello, ritiene quest'ultimi infondati per le seguenti ragioni di merito:
1.- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la TARSU, in quanto tributo locale a prestazione periodica annuale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c..
2.-Dalla documentazione in atti emerge che tra la notifica della cartella esattoriale (25/06/2008) e l'intimazione di pagamento impugnata (06/05/2022) è decorso un termine ampiamente superiore ai cinque anni previsti dalla legge. 3.-Non risulta provata dai resistenti l'esistenza di atti validamente notificati idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale nel periodo intercorso tra il 2008 e il 2022.
4.-Il credito tributario deve considerarsi estinto, privando di ogni fondamento l'intimazione di pagamento notificata nel 2022.
5.-Correttamente, altresì, la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L. n. 197/2022, trattandosi di carichi affidati all'agente della riscossione in epoca ben anteriore al periodo di sospensione previsto dalla norma emergenziale.
6.-L'appello delle amministrazioni resistenti va pertanto rigettato, con piena conferma della sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impugnato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate, atteso che la parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore ll Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale