Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1051
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito d'imposta

    Tra la notifica della cartella esattoriale e l'intimazione di pagamento è decorso un termine ampiamente superiore ai cinque anni. Non è stata provata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Il credito tributario è estinto.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di appello

    La Corte ritiene infondati i motivi di appello, confermando la prescrizione del credito e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento. Esclude inoltre l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1051
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1051
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo