Art. 5.
Il personale dei ruoli del soppresso Ministero del l'Africa italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 925 , o al termine del periodo del collocamento a disposizione in applicazione dell' art. 14 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 , deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle condizioni di eta' o di servizio previste dall'art. 1, lettera a), del testo unico sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni, ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento economico di attivita' a titolo di stipendio e assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, e salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione.
A tal fine il personale di cui trattasi viene riammesso in ruolo e collocato in soprannumero per il periodo decorrente dalla data del primo collocamento a riposo alla data del ricollocamento a riposo.
Il trattamento di pensione dallo stesso goduto e' riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.
Il personale suddetto che, alla data dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430 , non avesse raggiunto le condizioni di eta' o di servizio richiamate nel primo comma, s'intende collocato a riposo d'autorita' a decorrere dalla predetta data con diritto ai benefici di cui all'art. 8 della citata legge.
Il personale dei ruoli del soppresso Ministero del l'Africa italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 925 , o al termine del periodo del collocamento a disposizione in applicazione dell' art. 14 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 , deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle condizioni di eta' o di servizio previste dall'art. 1, lettera a), del testo unico sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni, ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento economico di attivita' a titolo di stipendio e assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, e salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione.
A tal fine il personale di cui trattasi viene riammesso in ruolo e collocato in soprannumero per il periodo decorrente dalla data del primo collocamento a riposo alla data del ricollocamento a riposo.
Il trattamento di pensione dallo stesso goduto e' riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.
Il personale suddetto che, alla data dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430 , non avesse raggiunto le condizioni di eta' o di servizio richiamate nel primo comma, s'intende collocato a riposo d'autorita' a decorrere dalla predetta data con diritto ai benefici di cui all'art. 8 della citata legge.