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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DAVID Parte_1 C.F._1
ZAPPELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIAREGGIO (LU)- Corso
Garibaldi 132, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO DI BISCEGLIE, dell'Avv. ALESSANDRA DI BUGNO e dell'Avv. NICOLETTA
RABIOLO elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca- Via Ospedale, Campo
Di Marte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per : in via istruttoria, “voglia l'on.le Tribunale di Lucca ammettere le prove orali come richieste Parte_1 nella memoria ex art. 183 c.6 n°2 C.p.c. depositata in data 10.10.22”; nel merito, “Voglia il Tribunale di Lucca accogliere la presente domanda e consequenzialmente dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, partita Controparte_1 iva , con sede legale in 56121 Pisa, Via NI Cocchi n°7/9; - condannare per l'effetto l' P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in 56121 Pisa, Via NI Cocchi n°7/9 al risarcimento, mediante capitalizzazione, in favore di NI
1 Vezzuto dei danni tutti subiti quali quelli diretti e riflessi, non patrimoniali del medesimo: biologico, morale, esistenziale e/o alla vita privata e/o al rapporto e all'integrità familiare o parentale ivi compresa la sfera sessuale e/o da perdita delle chances ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che Parte_1 statisticamente aveva di avere una vita sana, libera da malattie, di qualità migliore e per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria salute, del proprio corpo e della propria vita e comunque per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti (in breve nessuno escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato) nella misura massima, o più vicina al massimo, dell'importo risarcitorio previsto dai parametri aggiornati di cui alle tabelle milanesi o secondo qualsiasi altra tabella o criterio più favorevole per l'attore ed in ogni caso giammai liquidare per tale posta del danno un importo inferiore a quello previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma, aumentando il risultato finale per la necessaria personalizzazione del risarcimento, il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici istat dall'evento al soddisfo e oltre il danno da ritardo e cioè lucro cessante da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4°, C.c. e D. Lgs.
9.10.2002 n°231 ovvero nella diversa misura percentuale che verrà ritenuta di Giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'attore che, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero;
- condannare altresì la convenuta in via principale al pagamento degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° comma C.c. e D. Lgs.231/2002 dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta di Giustizia al soddisfo;
in via gradata degli interessi moratori dalle erogazioni o dalla odierna o da quella che verrà ritenuta di Giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224 comma 2° C.c., nella misura pari all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 C.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta di Giustizia;
- condannare infine l'Asl convenuta al pagamento di tutte le spese di lite (oltre che delle spese della c.t.u. nel procedimento per a.t.p. e spese di introduzione dell'a.t.p.) del presente Giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'attore, assistenza plurima, spese generali, c.u. e marca da bollo, spese di notifica;
- infine con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre spese generali 12,50% su funzioni ed onorari. Cap ed Iva come per legge”
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adversis rejectis: - respingere, in quanto Controparte_1 infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte contro l' con vittoria di spese Controparte_1 e compensi di causa, comprese quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Corte d'Appello di Torino 259/10, Corte d'Appello di Bolzano 101/2012). - porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali patiti, deducendo: che, in vista di un intervento di iniezione di triamcinolo intravitreale, da svolgersi in regime di day surgery il 18.12.2014 presso il reparto di oculistica dell' , dietro indicazione dei chirurghi oftalmici aveva proceduto a Controparte_2
sospendere, a partire da circa cinque giorni prima dell'intervento suddetto, l'assunzione della cardiospirina;
che il 19.12.2014 era stato colpito da un ictus ischemico, evento riconducibile alla
2 sospensione del farmaco predetto;
di non essere stato adeguatamente informato circa i rischi, di natura trombotica, cui si sarebbe esposto in caso di sospensione dell'assunzione del farmaco;
che era stato espletato un A.T.P., i cui esiti erano contestati, in ragione del rilevato conflitto di interessi in cui si troverebbero sia il medico legale incaricato, Dott. , quale fiduciario Persona_1
di gruppi assicurativi e di aziende ospedaliere sia lo specialista Dott. in quanto Persona_2
dirigente medico della , nonché delle carenze procedurali della consulenza. Parte_2
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando che: all'esito dell'accertamento peritale svolto era emerso con chiarezza che l'ictus cerebrale che aveva colpito l'attore aveva avuto genesi cardio-embolica e trombo-embolica, di Cont talché la profilassi di antiaggregante con non avrebbe comunque impedito il verificarsi dell'evento; era stato fornito un adeguato e completo consenso informato sulla natura dell'intervento e sui possibili esiti;
l'eventuale sussistenza di ragioni di conflitto di interesse tra il collegio peritale nominato e la convenuta avrebbero dovuto essere rilevate con un'apposita istanza ex art. 192 comma 2 c.p.c. e comunque il Dott. non aveva mai assunto il ruolo di Per_1
consulente di parte della mentre il Dott. è dipendente di altra Parte_3 Per_2
azienda sanitaria.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante rinnovazione dell'accertamento peritale.
All'udienza del 18.12.2024, previo scambio di note conclusive, è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda attorea è risultata, all'esito dell'istruttoria, infondata e deve essere respinta.
Fatti di causa.
Sulla base della documentazione versata in atti, della c.t.u. medico-legale esperita e delle deduzioni delle parti i fatti di causa sono stati così ricostruiti:
- all'attore , classe 1949, affetto da ipertensione arteriosa e da diabete Parte_1
mellito in trattamento farmacologico, in data 5.11.2014, a seguito di esame di fluorangiografia eseguito presso l' e di diagnosi di edema Controparte_2
maculare diabetico, era stato suggerito di sottoporsi ad un intervento chirurgico interessante il corpo vitreale dell'occhio sinistro;
3 - ricoverato in regime di day hospital il 18.12.2014, l'attore era stato sottoposto ad intervento di “iniezione intravitreale di Triamcinolone Acatonide alla dose di 0,05 ml 4 mg presso il Servizio di Oculistica (Day Surgery) dell' e quindi, visto il Controparte_2
buon esito, regolarmente dimesso;
- il 19.12.14, l'attore era stato trasportato d'urgenza, mediante ambulanza, al pronto soccorso del medesimo ospedale e quindi ricoverato presso il locale reparto di neurologia perché colpito da un ictus; era stato poi dimesso in data 27.12.2014 con diagnosi di ictus sistemico del circolo posteriore sottoposto a trattamento fibrinolitico, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ateromasia carotide;
- è attualmente affetto dagli esiti dell'evento ischemico, con compromissione motoria/deambulatoria, con necessità di ausili nonché una ipoergia degli arti inferiori maggiormente a sinistra.
Afferma l'attore che, in occasione della visita medica del 5.11.2014 ed in vista dell'intervento oculistico programmato per il giorno 18.12.2014, aveva consegnato all'Oculista che lo aveva visitato e su richiesta dello stesso una lista dei farmaci assunti, stilata dal medico curante Dott.
Riferisce, inoltre, che l'Oculista diede indicazione circa la sospensione di Per_3
5 giorni prima dell'intervento. Parte_4
Ritenendo la sospensione del farmaco causa dell'attuale condizione conseguente all'ictus ischemico, l'attore ha insistito nella prova orale volta a dimostrare detto fatto storico ed ha contestato non solo gli esiti dell'ATP, ma anche le conclusioni che sono state rassegnate dal collegio peritale nominato in questa fase, cui è stato rimesso il quesito, già oggetto della precedente Consulenza Tecnica d'Ufficio, vertente sulla responsabilità o meno della sospensione dell'ASA suggerita all'attore preoperatoriamente, in relazione alla comparsa dell'ictus cerebrale ischemico verificatosi il giorno successivo alla iniezione intravitreale di triamcinolone acatonide.
In via istruttoria, non si apprezzano ragioni per rinnovare l'accertamento peritale, come richiesto da parte attrice e neppure vi sono motivi per ammettere la prova orale, stante la mancata raggiunta prova della riferibilità causale dell'esito alla condotta dei sanitari.
Invero, In coerenza con le conclusioni rassegnate dal collegio peritale, l'accertamento sulla questione risulta del tutto superfluo, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
4 An debeatur.
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
L'orientamento prevalente in giurisprudenza qualificava tale fattispecie di responsabilità in capo alla struttura sanitaria quale responsabilità di tipo contrattuale;
essa può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Sul piano probatorio, pertanto, conformemente alle regole di riparto dell'onus probandi previste in ambito contrattuale, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione della struttura, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 26.07.2017, n. 18392 che conferma
Cass. 16.01.2009, n. 975; 9.10.2012, n. 17143; 20.10.2015, n. 21177).
Circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale,
SS.UU, sentenza 11.09.2002 n. 30328-Franzese).
Difatti il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
5 In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
All'esito dell'istruttoria svolta è comprovato che la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso dell' non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla Controparte_2 sua durata e sulla qualità della vita dell'attore, risultando invero non connotata né da negligenza né da imperizia, ma risultando di contro adeguata e conforme alle linee guida e buone prassi per il settore di riferimento.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal collegio peritale a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito ed il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
I consulenti della parte convenuta non hanno rimesso in atti osservazioni, mentre le osservazioni rimesse dalla parte attrice sono state oggetto di ampia ed accurata risposta, con precipua indicazione delle ragioni a sostegno delle risposte ai quesiti.
Evidenzia il collegio peritale, in ordine al quesito rimesso, quanto segue: “risulta ora necessario soffermarci sui dati della Letteratura Internazionale circa l'efficacia terapeutica dell'ASA in prevenzione. Nel corso della precedente Consulenza d'ufficio, che il Collegio Peritale ha attentamente visionato, nonché nel corso delle operazioni peritali del presente procedimento, sono stati riportati ed emersi molteplici, ma non univoci, dati della Letteratura Internazionale
Cont circa appunto l'efficacia terapeutica dell' in prevenzione con inevitabile riferimento, di
6 contrapposta interpretazione, alla responsabilità della sua sospensione ai fini della comparsa dell'ictus. E' un dato fattuale che non vi sia un riscontro documentale che riporta la data in cui Cont sarebbe stata consigliata al Sig. la sospensione dell' , elemento non privo di Pt_1
Cont significato e valore, in quanto è noto che l'effetto antiaggregante dell' non scompare immediatamente dopo la sua sospensione, ma nell'arco di 3-4 giorni: in virtù infatti della sua modalità d'azione, l'effetto antiaggregante non scompare immediatamente alla sospensione del farmaco, continuando un effetto protettivo. Si prende atto della dichiarazione del Sig. Pt_1 che indica in 5 giorni il periodo di sospensione dell'ASA, ma si ribadisce trattarsi di un dato solo anamnestico”.
È sufficiente muovere da questa chiara premessa metodologica, per ribadire la superfluità della prova orale richiesta da parte attrice;
i consulenti nominati infatti danno atto, e ciò emerge pacificamente in via documentale, che non vi è alcuna indicazione scritta dall' Controparte_2
Cont al paziente circa il dedotto suggerimento di sospendere la terapia con , ma, ciononostante, il dato anamnestico riferito è comunque posto a base dall'accertamento e valutato ai fini delle conclusioni rassegnate, presupponendo una sospensione del farmaco nei cinque giorni antecedenti l'intervento, come sostenuto dall'attore. Né di conseguenza detto accertamento è rilevate in punto di consenso ai trattamenti sanitari, come si dirà appresso.
Il collegio peritale sulla base dell'assunto della regolare assunzione del farmaco ASA sino a cinque giorni prima dell'intervento e della sua sospensione in vista di esso, ha analizzato, nel dettaglio, le linee guida e buone prassi di riferimento del settore (“Preso atto e ribadito che non vi sono dati univoci sulla reale efficacia dell'ASA ai fini della prevenzione degli eventi ischemici cardio-cerebro vascolari, ritenendo inutile riproporre quanto già autorevolmente riportato dai
Colleghi CTU in corso di ATP, ci limiteremo a riportare il lavoro che può essere considerato maggiormente significativo a livello internazionale”) evidenziando che “• Il Sig. era Pt_1 sicuramente soggetto ad elevato rischio cardiovascolare e di conseguenza l'assunzione di ASA a basso dosaggio era giustificata;
• Non vi è certezza sui giorni effettivi della sospensione dell'ASA che sarebbe stata consigliata al Sig. , diversamente del dato anamnestico, da lui riferito, Pt_1 di 5 gg. Si rammenta infatti che, alla sospensione dell'ASA, rimarrebbe una “copertura” di 3-4 giorni;
• La letteratura internazionale è sufficientemente concorde nel riconoscere solo un
7 “modesto” effetto di prevenzione dell'ASA per eventi cardiovascolari acuti;
• La procedura chirurgica cui il Sig. doveva essere sottoposto era minimamente invasiva, comunque non Pt_1
scevra di rischio emorragico che la concomitante assunzione di ASA avrebbe potuto aumentare, per cui la sospensione dell'ASA appare corretta;
• L'evento cerebrovascolare ischemico acuto avviene il giorno successivo la procedura chirurgica intraoculare;
• Pur in assenza di dati univoci e pur trovando entrambi i meccanismi eziopatogenetici responsabili dell'ictus cerebrale attendibili, si ritiene come i suddetti dati propendano maggiormente per un'eziopatogenesi Cont cardioembolica, sulla quale la sospensione dell' risulta ininfluente […] non emergono infatti, dall'analisi degli elementi a disposizione, condotte inadeguate del personale sanitario dell' causalmente riconducibili all'insorgenza dell'evento ischemico ed ai Controparte_2
suoi esiti, ritenendo, sempre alla luce di quanto emerso documentalmente, come il personale sanitario, nel caso di specie, abbia agito senza contravvenire alla osservanza di Linee Guida e di buone pratiche cliniche consolidate dell'epoca e proprie delle peculiari competenze specialistiche e della specificità del caso.”
In sostanza, il collegio peritale rappresenta come, in linea generale, l'efficacia della profilassi del
Cont farmaco non sia univoca per soggetti di età superiore a 65 anni, quale era l'attore alla data dei fatti, ma comunque era indicata nel caso specifico per le caratteristiche cliniche peculiari dell'attore, sicuramente soggetto a rischio cardiovascolare elevato, non tanto in virtù della ipertensione arteriosa, quanto per il diabete mellito insulinodipendente.
Al contempo, il tipo di intervento (iniezione intravitreale) cui il paziente doveva essere sottoposto
Cont presentava un rischio emorragico e, quindi, il suggerimento di sospendere la terapia con , laddove sia stato effettivamente fornito, era comunque da ritenersi opportuno.
In ogni caso nella fattispecie, e tale conclusione era stata evidenziata anche all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non è possibile affermare con ragionevole grado di certezza che sia stata proprio la sospensione dell'ASA nei cinque giorni precedenti l'intervento a causare l'ictus cerebrale ischemico, alla luce dell'eziopaziogenesi di detto evento.
Infatti, il collegio peritale, provvedendo a fornire risposta allo osservazioni dei ccttpp dell'attore,
e confermando peraltro le conclusioni che erano state già rassegnate in sede di ATP, ha analizzato sia un'eventuale eziopatogenesi cardioembolica che un'eventuale causa
8 aterotrombotica, concludendo come, pur in assenza di dati univoci e pur trovando entrambi i meccanismi eziopatogenetici responsabili dell'ictus cerebrale attendibili, nel caso in esame, i dati a disposizione propendano maggiormente per un'eziopatogenesi cardioembolica, sulla quale la sospensione dell'ASA risulta ininfluente.
Anche in sede di ATP, infatti, era stato dato rilievo, sulla base dei riscontri degli esami strumentali, alla presenza di multiple lesioni ischemiche in sede cerebellare sinistra e al ponte a destra, propendendo per una genesi cardioembolica e non aterotrombotica, essendo quest'ultima tipologia caratterizzata da un'unica area ischemica.
I ccttpp affermano che si tratterebbe soltanto di un'opinione o di un possibile scenario, mentre ritiene il giudicante che sia stata adeguatamente e puntualmente giustificata, secondo il criterio della maggiore probabilità ed alla luce delle emergenze documentali, la ragione della riconosciuta riferibilità dell'esito ischemico ad una genesi piuttosto che all'altra, previa analisi della documentazione medica rimessa in atti e relativa alla fase successiva al ricovero per l'evento ischemico, con conseguente logica esclusione dell'incidenza causale della eventuale sospensione di ADS nei cinque giorni precedenti l'intervento.
L'esclusione del nesso di causalità conduce ad escludere, come già detto, anche l'ammissione delle prove.
Deve ritenersi inoltre che non sia stato leso il diritto all'autodeterminazione del paziente e quindi il diritto ad un'informazione completa funzionale ad un pieno esercizio del diritto costituzionalmente alla salute.
Risulta che all'attore fu consegnata la scheda informativa per il trattamento delle maculopatie mediante somministrazione di Triamcinolone Acetonide per via intravitreale. Evidenziano i consulenti nominati che il modulo in questione “firmato e datato 18/12/2014, dopo le complicanze generali e oculari, nel paragrafo dedicato a ulteriori problematiche da segnalare nello specifico caso, risulta compilato a mano quanto segue: “la sospensione di terapia antiaggreganti e anticoagulanti aumenta il rischio complicanze tromboemboliche”; firmati altresì nella medesima giornata, sia dal Sig. che dal Dott. gli allegati 1 estratto Pt_1 Per_4
del riassunto delle caratteristiche del prodotto Taioftal, allegato 2 Linee di indirizzo, nonché
l'atto di consenso all'iniezione intraoculare di Triamcinolone Acetonide. Alla luce di ciò, emerge
9 dalla suddetta modulistica come siano state fornite al paziente, secondo le conoscenze e gli indirizzi e protocolli dell'epoca, le informative in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze ed alle necessità di terapie successive, rilevando poi come tale informativa sia stata altresì personalizzata in relazione alle eventuali complicanze tromboemboliche nel caso di specie”.
In ogni caso, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'eventuale diversa scelta, cui si sarebbe determinata, laddove fossero state veicolate informazioni diverse o più accurate.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto sia per la fase di ATP che per la fase di merito tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile, di complessità bassa, atteso che l'istruttoria si è esaurita nello svolgimento della c.t.u. e secondo i parametri medi. In favore della ASL i compensi professionali sono liquidati oltre oneri, come indicati nella relativa nota spese (spese generali 15% e oneri riflessi al 23,8%).
Parimenti, a carico dei soccombenti sono poste le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rifondere all' le spese di Controparte_1 lite, che liquida in €7.616, oltre accessori di legge (spese generali 15% e oneri riflessi al
23,8%) per la fase di merito, ed in € 3.056, oltre accessori di legge (spese generali 15% e oneri riflessi al 23,8%) per la fase ex art. 696bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u. sia per questa fase che per la fase ex art. 696bis c.p.c.
Lucca, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DAVID Parte_1 C.F._1
ZAPPELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIAREGGIO (LU)- Corso
Garibaldi 132, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO DI BISCEGLIE, dell'Avv. ALESSANDRA DI BUGNO e dell'Avv. NICOLETTA
RABIOLO elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Lucca- Via Ospedale, Campo
Di Marte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per : in via istruttoria, “voglia l'on.le Tribunale di Lucca ammettere le prove orali come richieste Parte_1 nella memoria ex art. 183 c.6 n°2 C.p.c. depositata in data 10.10.22”; nel merito, “Voglia il Tribunale di Lucca accogliere la presente domanda e consequenzialmente dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, partita Controparte_1 iva , con sede legale in 56121 Pisa, Via NI Cocchi n°7/9; - condannare per l'effetto l' P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in 56121 Pisa, Via NI Cocchi n°7/9 al risarcimento, mediante capitalizzazione, in favore di NI
1 Vezzuto dei danni tutti subiti quali quelli diretti e riflessi, non patrimoniali del medesimo: biologico, morale, esistenziale e/o alla vita privata e/o al rapporto e all'integrità familiare o parentale ivi compresa la sfera sessuale e/o da perdita delle chances ovvero delle concrete ed effettive occasioni favorevoli che Parte_1 statisticamente aveva di avere una vita sana, libera da malattie, di qualità migliore e per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria salute, del proprio corpo e della propria vita e comunque per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti (in breve nessuno escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato) nella misura massima, o più vicina al massimo, dell'importo risarcitorio previsto dai parametri aggiornati di cui alle tabelle milanesi o secondo qualsiasi altra tabella o criterio più favorevole per l'attore ed in ogni caso giammai liquidare per tale posta del danno un importo inferiore a quello previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma, aumentando il risultato finale per la necessaria personalizzazione del risarcimento, il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici istat dall'evento al soddisfo e oltre il danno da ritardo e cioè lucro cessante da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4°, C.c. e D. Lgs.
9.10.2002 n°231 ovvero nella diversa misura percentuale che verrà ritenuta di Giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'attore che, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero;
- condannare altresì la convenuta in via principale al pagamento degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, 4° comma C.c. e D. Lgs.231/2002 dalle erogazioni o dalla data odierna o da quella che verrà ritenuta di Giustizia al soddisfo;
in via gradata degli interessi moratori dalle erogazioni o dalla odierna o da quella che verrà ritenuta di Giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224 comma 2° C.c., nella misura pari all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 C.c. ovvero nella misura che verrà ritenuta di Giustizia;
- condannare infine l'Asl convenuta al pagamento di tutte le spese di lite (oltre che delle spese della c.t.u. nel procedimento per a.t.p. e spese di introduzione dell'a.t.p.) del presente Giudizio oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'attore, assistenza plurima, spese generali, c.u. e marca da bollo, spese di notifica;
- infine con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre spese generali 12,50% su funzioni ed onorari. Cap ed Iva come per legge”
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adversis rejectis: - respingere, in quanto Controparte_1 infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte contro l' con vittoria di spese Controparte_1 e compensi di causa, comprese quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Corte d'Appello di Torino 259/10, Corte d'Appello di Bolzano 101/2012). - porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali patiti, deducendo: che, in vista di un intervento di iniezione di triamcinolo intravitreale, da svolgersi in regime di day surgery il 18.12.2014 presso il reparto di oculistica dell' , dietro indicazione dei chirurghi oftalmici aveva proceduto a Controparte_2
sospendere, a partire da circa cinque giorni prima dell'intervento suddetto, l'assunzione della cardiospirina;
che il 19.12.2014 era stato colpito da un ictus ischemico, evento riconducibile alla
2 sospensione del farmaco predetto;
di non essere stato adeguatamente informato circa i rischi, di natura trombotica, cui si sarebbe esposto in caso di sospensione dell'assunzione del farmaco;
che era stato espletato un A.T.P., i cui esiti erano contestati, in ragione del rilevato conflitto di interessi in cui si troverebbero sia il medico legale incaricato, Dott. , quale fiduciario Persona_1
di gruppi assicurativi e di aziende ospedaliere sia lo specialista Dott. in quanto Persona_2
dirigente medico della , nonché delle carenze procedurali della consulenza. Parte_2
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando che: all'esito dell'accertamento peritale svolto era emerso con chiarezza che l'ictus cerebrale che aveva colpito l'attore aveva avuto genesi cardio-embolica e trombo-embolica, di Cont talché la profilassi di antiaggregante con non avrebbe comunque impedito il verificarsi dell'evento; era stato fornito un adeguato e completo consenso informato sulla natura dell'intervento e sui possibili esiti;
l'eventuale sussistenza di ragioni di conflitto di interesse tra il collegio peritale nominato e la convenuta avrebbero dovuto essere rilevate con un'apposita istanza ex art. 192 comma 2 c.p.c. e comunque il Dott. non aveva mai assunto il ruolo di Per_1
consulente di parte della mentre il Dott. è dipendente di altra Parte_3 Per_2
azienda sanitaria.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante rinnovazione dell'accertamento peritale.
All'udienza del 18.12.2024, previo scambio di note conclusive, è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
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La domanda attorea è risultata, all'esito dell'istruttoria, infondata e deve essere respinta.
Fatti di causa.
Sulla base della documentazione versata in atti, della c.t.u. medico-legale esperita e delle deduzioni delle parti i fatti di causa sono stati così ricostruiti:
- all'attore , classe 1949, affetto da ipertensione arteriosa e da diabete Parte_1
mellito in trattamento farmacologico, in data 5.11.2014, a seguito di esame di fluorangiografia eseguito presso l' e di diagnosi di edema Controparte_2
maculare diabetico, era stato suggerito di sottoporsi ad un intervento chirurgico interessante il corpo vitreale dell'occhio sinistro;
3 - ricoverato in regime di day hospital il 18.12.2014, l'attore era stato sottoposto ad intervento di “iniezione intravitreale di Triamcinolone Acatonide alla dose di 0,05 ml 4 mg presso il Servizio di Oculistica (Day Surgery) dell' e quindi, visto il Controparte_2
buon esito, regolarmente dimesso;
- il 19.12.14, l'attore era stato trasportato d'urgenza, mediante ambulanza, al pronto soccorso del medesimo ospedale e quindi ricoverato presso il locale reparto di neurologia perché colpito da un ictus; era stato poi dimesso in data 27.12.2014 con diagnosi di ictus sistemico del circolo posteriore sottoposto a trattamento fibrinolitico, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ateromasia carotide;
- è attualmente affetto dagli esiti dell'evento ischemico, con compromissione motoria/deambulatoria, con necessità di ausili nonché una ipoergia degli arti inferiori maggiormente a sinistra.
Afferma l'attore che, in occasione della visita medica del 5.11.2014 ed in vista dell'intervento oculistico programmato per il giorno 18.12.2014, aveva consegnato all'Oculista che lo aveva visitato e su richiesta dello stesso una lista dei farmaci assunti, stilata dal medico curante Dott.
Riferisce, inoltre, che l'Oculista diede indicazione circa la sospensione di Per_3
5 giorni prima dell'intervento. Parte_4
Ritenendo la sospensione del farmaco causa dell'attuale condizione conseguente all'ictus ischemico, l'attore ha insistito nella prova orale volta a dimostrare detto fatto storico ed ha contestato non solo gli esiti dell'ATP, ma anche le conclusioni che sono state rassegnate dal collegio peritale nominato in questa fase, cui è stato rimesso il quesito, già oggetto della precedente Consulenza Tecnica d'Ufficio, vertente sulla responsabilità o meno della sospensione dell'ASA suggerita all'attore preoperatoriamente, in relazione alla comparsa dell'ictus cerebrale ischemico verificatosi il giorno successivo alla iniezione intravitreale di triamcinolone acatonide.
In via istruttoria, non si apprezzano ragioni per rinnovare l'accertamento peritale, come richiesto da parte attrice e neppure vi sono motivi per ammettere la prova orale, stante la mancata raggiunta prova della riferibilità causale dell'esito alla condotta dei sanitari.
Invero, In coerenza con le conclusioni rassegnate dal collegio peritale, l'accertamento sulla questione risulta del tutto superfluo, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
4 An debeatur.
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
L'orientamento prevalente in giurisprudenza qualificava tale fattispecie di responsabilità in capo alla struttura sanitaria quale responsabilità di tipo contrattuale;
essa può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Sul piano probatorio, pertanto, conformemente alle regole di riparto dell'onus probandi previste in ambito contrattuale, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione della struttura, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 26.07.2017, n. 18392 che conferma
Cass. 16.01.2009, n. 975; 9.10.2012, n. 17143; 20.10.2015, n. 21177).
Circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale,
SS.UU, sentenza 11.09.2002 n. 30328-Franzese).
Difatti il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
5 In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
All'esito dell'istruttoria svolta è comprovato che la condotta dei sanitari del Pronto Soccorso dell' non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla Controparte_2 sua durata e sulla qualità della vita dell'attore, risultando invero non connotata né da negligenza né da imperizia, ma risultando di contro adeguata e conforme alle linee guida e buone prassi per il settore di riferimento.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal collegio peritale a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito ed il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
I consulenti della parte convenuta non hanno rimesso in atti osservazioni, mentre le osservazioni rimesse dalla parte attrice sono state oggetto di ampia ed accurata risposta, con precipua indicazione delle ragioni a sostegno delle risposte ai quesiti.
Evidenzia il collegio peritale, in ordine al quesito rimesso, quanto segue: “risulta ora necessario soffermarci sui dati della Letteratura Internazionale circa l'efficacia terapeutica dell'ASA in prevenzione. Nel corso della precedente Consulenza d'ufficio, che il Collegio Peritale ha attentamente visionato, nonché nel corso delle operazioni peritali del presente procedimento, sono stati riportati ed emersi molteplici, ma non univoci, dati della Letteratura Internazionale
Cont circa appunto l'efficacia terapeutica dell' in prevenzione con inevitabile riferimento, di
6 contrapposta interpretazione, alla responsabilità della sua sospensione ai fini della comparsa dell'ictus. E' un dato fattuale che non vi sia un riscontro documentale che riporta la data in cui Cont sarebbe stata consigliata al Sig. la sospensione dell' , elemento non privo di Pt_1
Cont significato e valore, in quanto è noto che l'effetto antiaggregante dell' non scompare immediatamente dopo la sua sospensione, ma nell'arco di 3-4 giorni: in virtù infatti della sua modalità d'azione, l'effetto antiaggregante non scompare immediatamente alla sospensione del farmaco, continuando un effetto protettivo. Si prende atto della dichiarazione del Sig. Pt_1 che indica in 5 giorni il periodo di sospensione dell'ASA, ma si ribadisce trattarsi di un dato solo anamnestico”.
È sufficiente muovere da questa chiara premessa metodologica, per ribadire la superfluità della prova orale richiesta da parte attrice;
i consulenti nominati infatti danno atto, e ciò emerge pacificamente in via documentale, che non vi è alcuna indicazione scritta dall' Controparte_2
Cont al paziente circa il dedotto suggerimento di sospendere la terapia con , ma, ciononostante, il dato anamnestico riferito è comunque posto a base dall'accertamento e valutato ai fini delle conclusioni rassegnate, presupponendo una sospensione del farmaco nei cinque giorni antecedenti l'intervento, come sostenuto dall'attore. Né di conseguenza detto accertamento è rilevate in punto di consenso ai trattamenti sanitari, come si dirà appresso.
Il collegio peritale sulla base dell'assunto della regolare assunzione del farmaco ASA sino a cinque giorni prima dell'intervento e della sua sospensione in vista di esso, ha analizzato, nel dettaglio, le linee guida e buone prassi di riferimento del settore (“Preso atto e ribadito che non vi sono dati univoci sulla reale efficacia dell'ASA ai fini della prevenzione degli eventi ischemici cardio-cerebro vascolari, ritenendo inutile riproporre quanto già autorevolmente riportato dai
Colleghi CTU in corso di ATP, ci limiteremo a riportare il lavoro che può essere considerato maggiormente significativo a livello internazionale”) evidenziando che “• Il Sig. era Pt_1 sicuramente soggetto ad elevato rischio cardiovascolare e di conseguenza l'assunzione di ASA a basso dosaggio era giustificata;
• Non vi è certezza sui giorni effettivi della sospensione dell'ASA che sarebbe stata consigliata al Sig. , diversamente del dato anamnestico, da lui riferito, Pt_1 di 5 gg. Si rammenta infatti che, alla sospensione dell'ASA, rimarrebbe una “copertura” di 3-4 giorni;
• La letteratura internazionale è sufficientemente concorde nel riconoscere solo un
7 “modesto” effetto di prevenzione dell'ASA per eventi cardiovascolari acuti;
• La procedura chirurgica cui il Sig. doveva essere sottoposto era minimamente invasiva, comunque non Pt_1
scevra di rischio emorragico che la concomitante assunzione di ASA avrebbe potuto aumentare, per cui la sospensione dell'ASA appare corretta;
• L'evento cerebrovascolare ischemico acuto avviene il giorno successivo la procedura chirurgica intraoculare;
• Pur in assenza di dati univoci e pur trovando entrambi i meccanismi eziopatogenetici responsabili dell'ictus cerebrale attendibili, si ritiene come i suddetti dati propendano maggiormente per un'eziopatogenesi Cont cardioembolica, sulla quale la sospensione dell' risulta ininfluente […] non emergono infatti, dall'analisi degli elementi a disposizione, condotte inadeguate del personale sanitario dell' causalmente riconducibili all'insorgenza dell'evento ischemico ed ai Controparte_2
suoi esiti, ritenendo, sempre alla luce di quanto emerso documentalmente, come il personale sanitario, nel caso di specie, abbia agito senza contravvenire alla osservanza di Linee Guida e di buone pratiche cliniche consolidate dell'epoca e proprie delle peculiari competenze specialistiche e della specificità del caso.”
In sostanza, il collegio peritale rappresenta come, in linea generale, l'efficacia della profilassi del
Cont farmaco non sia univoca per soggetti di età superiore a 65 anni, quale era l'attore alla data dei fatti, ma comunque era indicata nel caso specifico per le caratteristiche cliniche peculiari dell'attore, sicuramente soggetto a rischio cardiovascolare elevato, non tanto in virtù della ipertensione arteriosa, quanto per il diabete mellito insulinodipendente.
Al contempo, il tipo di intervento (iniezione intravitreale) cui il paziente doveva essere sottoposto
Cont presentava un rischio emorragico e, quindi, il suggerimento di sospendere la terapia con , laddove sia stato effettivamente fornito, era comunque da ritenersi opportuno.
In ogni caso nella fattispecie, e tale conclusione era stata evidenziata anche all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non è possibile affermare con ragionevole grado di certezza che sia stata proprio la sospensione dell'ASA nei cinque giorni precedenti l'intervento a causare l'ictus cerebrale ischemico, alla luce dell'eziopaziogenesi di detto evento.
Infatti, il collegio peritale, provvedendo a fornire risposta allo osservazioni dei ccttpp dell'attore,
e confermando peraltro le conclusioni che erano state già rassegnate in sede di ATP, ha analizzato sia un'eventuale eziopatogenesi cardioembolica che un'eventuale causa
8 aterotrombotica, concludendo come, pur in assenza di dati univoci e pur trovando entrambi i meccanismi eziopatogenetici responsabili dell'ictus cerebrale attendibili, nel caso in esame, i dati a disposizione propendano maggiormente per un'eziopatogenesi cardioembolica, sulla quale la sospensione dell'ASA risulta ininfluente.
Anche in sede di ATP, infatti, era stato dato rilievo, sulla base dei riscontri degli esami strumentali, alla presenza di multiple lesioni ischemiche in sede cerebellare sinistra e al ponte a destra, propendendo per una genesi cardioembolica e non aterotrombotica, essendo quest'ultima tipologia caratterizzata da un'unica area ischemica.
I ccttpp affermano che si tratterebbe soltanto di un'opinione o di un possibile scenario, mentre ritiene il giudicante che sia stata adeguatamente e puntualmente giustificata, secondo il criterio della maggiore probabilità ed alla luce delle emergenze documentali, la ragione della riconosciuta riferibilità dell'esito ischemico ad una genesi piuttosto che all'altra, previa analisi della documentazione medica rimessa in atti e relativa alla fase successiva al ricovero per l'evento ischemico, con conseguente logica esclusione dell'incidenza causale della eventuale sospensione di ADS nei cinque giorni precedenti l'intervento.
L'esclusione del nesso di causalità conduce ad escludere, come già detto, anche l'ammissione delle prove.
Deve ritenersi inoltre che non sia stato leso il diritto all'autodeterminazione del paziente e quindi il diritto ad un'informazione completa funzionale ad un pieno esercizio del diritto costituzionalmente alla salute.
Risulta che all'attore fu consegnata la scheda informativa per il trattamento delle maculopatie mediante somministrazione di Triamcinolone Acetonide per via intravitreale. Evidenziano i consulenti nominati che il modulo in questione “firmato e datato 18/12/2014, dopo le complicanze generali e oculari, nel paragrafo dedicato a ulteriori problematiche da segnalare nello specifico caso, risulta compilato a mano quanto segue: “la sospensione di terapia antiaggreganti e anticoagulanti aumenta il rischio complicanze tromboemboliche”; firmati altresì nella medesima giornata, sia dal Sig. che dal Dott. gli allegati 1 estratto Pt_1 Per_4
del riassunto delle caratteristiche del prodotto Taioftal, allegato 2 Linee di indirizzo, nonché
l'atto di consenso all'iniezione intraoculare di Triamcinolone Acetonide. Alla luce di ciò, emerge
9 dalla suddetta modulistica come siano state fornite al paziente, secondo le conoscenze e gli indirizzi e protocolli dell'epoca, le informative in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze ed alle necessità di terapie successive, rilevando poi come tale informativa sia stata altresì personalizzata in relazione alle eventuali complicanze tromboemboliche nel caso di specie”.
In ogni caso, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'eventuale diversa scelta, cui si sarebbe determinata, laddove fossero state veicolate informazioni diverse o più accurate.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto sia per la fase di ATP che per la fase di merito tenuto conto che trattasi di causa di valore indeterminabile, di complessità bassa, atteso che l'istruttoria si è esaurita nello svolgimento della c.t.u. e secondo i parametri medi. In favore della ASL i compensi professionali sono liquidati oltre oneri, come indicati nella relativa nota spese (spese generali 15% e oneri riflessi al 23,8%).
Parimenti, a carico dei soccombenti sono poste le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rifondere all' le spese di Controparte_1 lite, che liquida in €7.616, oltre accessori di legge (spese generali 15% e oneri riflessi al
23,8%) per la fase di merito, ed in € 3.056, oltre accessori di legge (spese generali 15% e oneri riflessi al 23,8%) per la fase ex art. 696bis c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u. sia per questa fase che per la fase ex art. 696bis c.p.c.
Lucca, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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