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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RB MASSIMO, Presidente
LI AG, RE
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7561/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TD3CRFP002362024 CREDITO IMPOSTA 2021
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TD3CRFP002362024 CREDITO IMPOSTA 2022
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TD3CRFP002362024 CREDITO IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), iscritto nell'Ordine dei Consulenti Del Lavoro di Cosenza, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Cosenza – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'atto n. TD3CRFP00236 2024, a lui notificato in data 27/09/2024 all'esito di controllo della posizione fiscale per gli anni 2021, 2022, 2023, con il quale ai sensi dell'art.38-bis del DPR 600/73, era stato recuperato il credito d'imposta con codice tributo
6869 dell'anno d'imposta 2021 per un totale di € 12.122,12 , utilizzato come di seguito:
anno 2021 € 6.229,49,
anno 2022 € 4.457,28,
anno 2023 € 1.435,35,
ed erano state irrogate sanzioni per € 12.122,12 ed interessi per € 1.325,87.
A fondamento del gravame, il Ricorrente_1 ha posto un unico e composito motivo: la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per infondatezza della pretesa tributaria in netto contrasto con l'art. 7, c. 1 L. 27.07.2000, n. 212.
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo analiticamente al ricorso ed invocandone il rigetto.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, due punti devono essere messi in rilievo:
a) in primo luogo, occorre osservare che al di là del titolo del motivo di impugnazione, non viene in contestazione il difetto radicale di motivazione: il ricorrente non ha lamentato l'omissione della indicazione delle argomentazioni poste a base della emanazione dell'atto impugnato, delle quali si è ben mostrato avvertito;
b) in secondo luogo, deve evidenziarsi che l'esposizione del motivo ricalca la tesi circa la correttezza della compensazione dei crediti, senza però confrontarsi con il merito della motivazione spesa a sostegno del provvedimento.
Mette conto richiamare la parte motivazionale dell'atto di recupero, ove compare, dopo l'indicazione specifica dell'ammontare dei crediti compensati in relazione agli anni esaminati, la citazione del disposto normativo e l'affermazione secondo la quale “considerato che il contribuente esercente un'attività di lavoro autonomo non poteva fruire del beneficio di cui all'articolo 1, commi 98 a 108, della legge 208- 2015 la fattispecie in esame configura un'ipotesi di indebita compensazione per crediti inesistenti in quanto gli stessi, utilizzati a titolo di riscossione volontaria per effettuare versamenti riguardanti altre imposte, risultano manchevoli del presupposto costitutivo …. tanto premesso, stante l'utilizzo di crediti indebitamente compensati, l'ufficio procede, nei confronti del signor Ricorrente_1, all'emanazione del presente atto di recupero”.
Quanto sopra richiamato vale allora a palesare che l'atto di recupero è stato reso in ragione del difetto dei presupposti per la compensazione dei crediti da parte di soggetto esercente un'attività di lavoro autonomo, fattispecie non contemplata come tanto legittimante, avuto riguardo alla previsione che ciò consentiva solo
“ai Titolari di reddito di impresa individuabili in base all'articolo 55 del TUIR e di quanto disposto dall'articolo
1, commi 98 e seguenti della legge 208- 2015: imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni
Campania, Puglia Calabria”.
La motivazione, oltre a non essere stata esplicitamente confutata, si profila ineccepibile, tenuto conto del fatto che inconfutabilmente il Ricorrente_1 risulta “esercente attività tecniche svolte da geometri”.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 1250 per compenso professionale.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RB MASSIMO, Presidente
LI AG, RE
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7561/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TD3CRFP002362024 CREDITO IMPOSTA 2021
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TD3CRFP002362024 CREDITO IMPOSTA 2022
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TD3CRFP002362024 CREDITO IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), iscritto nell'Ordine dei Consulenti Del Lavoro di Cosenza, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Cosenza – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'atto n. TD3CRFP00236 2024, a lui notificato in data 27/09/2024 all'esito di controllo della posizione fiscale per gli anni 2021, 2022, 2023, con il quale ai sensi dell'art.38-bis del DPR 600/73, era stato recuperato il credito d'imposta con codice tributo
6869 dell'anno d'imposta 2021 per un totale di € 12.122,12 , utilizzato come di seguito:
anno 2021 € 6.229,49,
anno 2022 € 4.457,28,
anno 2023 € 1.435,35,
ed erano state irrogate sanzioni per € 12.122,12 ed interessi per € 1.325,87.
A fondamento del gravame, il Ricorrente_1 ha posto un unico e composito motivo: la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per infondatezza della pretesa tributaria in netto contrasto con l'art. 7, c. 1 L. 27.07.2000, n. 212.
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo analiticamente al ricorso ed invocandone il rigetto.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, due punti devono essere messi in rilievo:
a) in primo luogo, occorre osservare che al di là del titolo del motivo di impugnazione, non viene in contestazione il difetto radicale di motivazione: il ricorrente non ha lamentato l'omissione della indicazione delle argomentazioni poste a base della emanazione dell'atto impugnato, delle quali si è ben mostrato avvertito;
b) in secondo luogo, deve evidenziarsi che l'esposizione del motivo ricalca la tesi circa la correttezza della compensazione dei crediti, senza però confrontarsi con il merito della motivazione spesa a sostegno del provvedimento.
Mette conto richiamare la parte motivazionale dell'atto di recupero, ove compare, dopo l'indicazione specifica dell'ammontare dei crediti compensati in relazione agli anni esaminati, la citazione del disposto normativo e l'affermazione secondo la quale “considerato che il contribuente esercente un'attività di lavoro autonomo non poteva fruire del beneficio di cui all'articolo 1, commi 98 a 108, della legge 208- 2015 la fattispecie in esame configura un'ipotesi di indebita compensazione per crediti inesistenti in quanto gli stessi, utilizzati a titolo di riscossione volontaria per effettuare versamenti riguardanti altre imposte, risultano manchevoli del presupposto costitutivo …. tanto premesso, stante l'utilizzo di crediti indebitamente compensati, l'ufficio procede, nei confronti del signor Ricorrente_1, all'emanazione del presente atto di recupero”.
Quanto sopra richiamato vale allora a palesare che l'atto di recupero è stato reso in ragione del difetto dei presupposti per la compensazione dei crediti da parte di soggetto esercente un'attività di lavoro autonomo, fattispecie non contemplata come tanto legittimante, avuto riguardo alla previsione che ciò consentiva solo
“ai Titolari di reddito di impresa individuabili in base all'articolo 55 del TUIR e di quanto disposto dall'articolo
1, commi 98 e seguenti della legge 208- 2015: imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni
Campania, Puglia Calabria”.
La motivazione, oltre a non essere stata esplicitamente confutata, si profila ineccepibile, tenuto conto del fatto che inconfutabilmente il Ricorrente_1 risulta “esercente attività tecniche svolte da geometri”.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 1250 per compenso professionale.