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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 7660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7660 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO MILANA Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222/84, a decorrere dal 01 ottobre 2024, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, CP_1
oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con lettera del 03.07.2023, l' le comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda di NASpI presentata 19/06/2023, con decorrenza dal 23.06.2023 e per la durata complessiva di 466 giorni, ovvero fino al 01.10.2024 (all. 01);
- di aver presentato domanda per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222/84, a seguito del riconoscimento giudiziale del relativo requisito, con decorrenza dal mese di settembre 2023, in forza della sentenza n. 1147/2024 emessa da questo Tribunale il 05.07.2024, nel procedimento n. RG 2391/2023;
- che, con lettera del 24.07.2024, l' le comunicava l'avvenuta liquidazione CP_1
dell'assegno ordinario di invalidità (Assegno n. 002-709618202813, ) con Per_1 decorrenza dal 1° settembre 2023 (all. 03);
- che, con comunicazione del 05.04.2024, l' la invitava ad esercitare CP_1
l'opzione tra assegno ordinario di invalidità e NASpI per il periodo dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
- di avere optato, con comunicazione del 24.07.2024, per la fruizione della NASpI fino al termine previsto (01 ottobre 2024);
- che, pertanto, dalla data suddetta, l'assegno ordinario di invalidità, rimasto sino a quel momento sospeso in virtù dell'opzione per la NASpI, avrebbe dovuto esserle corrisposto dall' , il quale, tuttavia, non ha provveduto in tal senso. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, peraltro, l'ente convenuto ha rappresentato quanto segue: “alla ricorrente è stato liquidato l'assegno ordinario IO n. 18202813, con decorrenza 9/2023. E' stata richiesta l'opzione con NA (erogata dalla decorrenza fino al 9.10.2024). In seguito all'opzione, sono stati reincassati tutti gli arretrati dell'assegno IO, dal settembre 2023 al luglio 2024 e la rata di Agosto
è andata in pagamento. Successivamente l'assegno è stato bloccato, per incompatibilità con la NA. La NA è stata percepita interamente, la rata di
Agosto indebita dell'assegno è stata recuperata sulla NA. Quando a chiusura della disoccupazione, veniva ripristinato l'assegno, la cadenza di pagamento aveva luogo dalla rata del 2/2025. Le mensilità di Ottobre, Novembre, Dicembre
, Tredicesima 2024 e Gennaio 2025, rate maturate e non riscosse dalla pensionata, sono state interamente corrisposte con un Rateo aperto d'ufficio n.9164000044197 di € 4729,00 in data 20/6/2025 (cf. allegato 8) Infine si rappresenta che dal 5/2025
l'assegno è stato trasformato in vecchiaia”. Alla luce di tali circostanze, l' ha CP_1 chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese “come per legge”.
Le deduzioni dell' sono state confermate dalla parte ricorrente nelle note di CP_1 trattazione depositate per l'udienza del 4.12.2025, nelle quali la medesima ha rappresentato “di aver iniziato a ricevere il pagamento dei ratei mensili da febbraio 2025, mentre il pagamento relativo al periodo di Ottobre, Novembre,
Dicembre, Tredicesima 2024 e Gennaio 2025 (per euro 4.729,00) soltanto in data
20/6/2025”, aderendo, pertanto, alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha insistito, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come il pagamento sia intervenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Previa concessione di un rinvio per l'acquisizione del ricorso notificato, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.12.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dette note sono pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente, la quale ha provveduto ad allegare alle stesse le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del ricorso indirizzata all' . CP_1
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, dovuto fin dal mese di ottobre 2024, solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (7.01.2025).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7660 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO MILANA Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222/84, a decorrere dal 01 ottobre 2024, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, CP_1
oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con lettera del 03.07.2023, l' le comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda di NASpI presentata 19/06/2023, con decorrenza dal 23.06.2023 e per la durata complessiva di 466 giorni, ovvero fino al 01.10.2024 (all. 01);
- di aver presentato domanda per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 legge 222/84, a seguito del riconoscimento giudiziale del relativo requisito, con decorrenza dal mese di settembre 2023, in forza della sentenza n. 1147/2024 emessa da questo Tribunale il 05.07.2024, nel procedimento n. RG 2391/2023;
- che, con lettera del 24.07.2024, l' le comunicava l'avvenuta liquidazione CP_1
dell'assegno ordinario di invalidità (Assegno n. 002-709618202813, ) con Per_1 decorrenza dal 1° settembre 2023 (all. 03);
- che, con comunicazione del 05.04.2024, l' la invitava ad esercitare CP_1
l'opzione tra assegno ordinario di invalidità e NASpI per il periodo dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2024;
- di avere optato, con comunicazione del 24.07.2024, per la fruizione della NASpI fino al termine previsto (01 ottobre 2024);
- che, pertanto, dalla data suddetta, l'assegno ordinario di invalidità, rimasto sino a quel momento sospeso in virtù dell'opzione per la NASpI, avrebbe dovuto esserle corrisposto dall' , il quale, tuttavia, non ha provveduto in tal senso. CP_1
Nel costituirsi in giudizio, peraltro, l'ente convenuto ha rappresentato quanto segue: “alla ricorrente è stato liquidato l'assegno ordinario IO n. 18202813, con decorrenza 9/2023. E' stata richiesta l'opzione con NA (erogata dalla decorrenza fino al 9.10.2024). In seguito all'opzione, sono stati reincassati tutti gli arretrati dell'assegno IO, dal settembre 2023 al luglio 2024 e la rata di Agosto
è andata in pagamento. Successivamente l'assegno è stato bloccato, per incompatibilità con la NA. La NA è stata percepita interamente, la rata di
Agosto indebita dell'assegno è stata recuperata sulla NA. Quando a chiusura della disoccupazione, veniva ripristinato l'assegno, la cadenza di pagamento aveva luogo dalla rata del 2/2025. Le mensilità di Ottobre, Novembre, Dicembre
, Tredicesima 2024 e Gennaio 2025, rate maturate e non riscosse dalla pensionata, sono state interamente corrisposte con un Rateo aperto d'ufficio n.9164000044197 di € 4729,00 in data 20/6/2025 (cf. allegato 8) Infine si rappresenta che dal 5/2025
l'assegno è stato trasformato in vecchiaia”. Alla luce di tali circostanze, l' ha CP_1 chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese “come per legge”.
Le deduzioni dell' sono state confermate dalla parte ricorrente nelle note di CP_1 trattazione depositate per l'udienza del 4.12.2025, nelle quali la medesima ha rappresentato “di aver iniziato a ricevere il pagamento dei ratei mensili da febbraio 2025, mentre il pagamento relativo al periodo di Ottobre, Novembre,
Dicembre, Tredicesima 2024 e Gennaio 2025 (per euro 4.729,00) soltanto in data
20/6/2025”, aderendo, pertanto, alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha insistito, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come il pagamento sia intervenuto successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Previa concessione di un rinvio per l'acquisizione del ricorso notificato, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.12.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Dette note sono pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente, la quale ha provveduto ad allegare alle stesse le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del ricorso indirizzata all' . CP_1
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, dovuto fin dal mese di ottobre 2024, solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (7.01.2025).
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
GI Busoli