TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2504 / 2024
Il giudice AL Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2504/2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LV MAGLIARISI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI SI, giusta procura in atti.
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 02.08.2024, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c o. 3 , della L. 104/92 per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (07.12.2021). Con
condanna alle spese.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa quale, accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Tenuto conto della documentazione sanitaria esistente agli
atti, nonché di quanto riscontrato all'esame obiettivo il ricorrente può essere giudicato portatore di
Handicap grave ex art 3 comma 3 L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda
amministrativa del 7 dicembre 2021 senza diritto all'indennità di accompagnamento” ed ancora a seguito di integrazione documentale: “Esaminando il certificato medico rilasciato da Dott. Per_2
in data 09.10.2025 con una valutazione neurologica riguardante le condizioni cliniche del ricorrente
Sig. si evince una condizione clinica riguardante la patologia parkinsoniana classificata al IV Pt_1
stadio della scala di Hoehn e Yahr con impossibilità alla deambulazione sia per la malattia di
Parkinson che per le multiple protrusioni discali della colonna rilevate con RMN colonna e una
polineuropatia ai quattro arti rilevata dall'esame EMG richiesto dallo stesso medico esaminatore Dott.
Si configura pertanto una condizione clinica di peggioramento delle condizioni generali Per_2
rilevate in sede di visita peritale (07.07.25), per tale motivo sembra doveroso accogliere la richiesta di
indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2025”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano tenuto conto della decorrenza.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che
[...]
è da ritenersi soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi Parte_1
dell'art. 3, co. 3, della Legge 104 del 1992 dal 07.12.2021, inoltre è da ritenersi meritevole dell'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2025; pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
dichiara che l' non è tenuta a rifondere le spese allo Stato;
CP_1
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 04/12/2025.
IL GIUDICE
AL Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2504 / 2024
Il giudice AL Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa AL Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2504/2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LV MAGLIARISI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VI SI, giusta procura in atti.
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 02.08.2024, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c o. 3 , della L. 104/92 per poter godere di ogni beneficio normativamente previsto, sin dalla data della domanda amministrativa (07.12.2021). Con
condanna alle spese.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa quale, accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU - di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Tenuto conto della documentazione sanitaria esistente agli
atti, nonché di quanto riscontrato all'esame obiettivo il ricorrente può essere giudicato portatore di
Handicap grave ex art 3 comma 3 L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda
amministrativa del 7 dicembre 2021 senza diritto all'indennità di accompagnamento” ed ancora a seguito di integrazione documentale: “Esaminando il certificato medico rilasciato da Dott. Per_2
in data 09.10.2025 con una valutazione neurologica riguardante le condizioni cliniche del ricorrente
Sig. si evince una condizione clinica riguardante la patologia parkinsoniana classificata al IV Pt_1
stadio della scala di Hoehn e Yahr con impossibilità alla deambulazione sia per la malattia di
Parkinson che per le multiple protrusioni discali della colonna rilevate con RMN colonna e una
polineuropatia ai quattro arti rilevata dall'esame EMG richiesto dallo stesso medico esaminatore Dott.
Si configura pertanto una condizione clinica di peggioramento delle condizioni generali Per_2
rilevate in sede di visita peritale (07.07.25), per tale motivo sembra doveroso accogliere la richiesta di
indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2025”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Le spese di giudizio si compensano tenuto conto della decorrenza.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che
[...]
è da ritenersi soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi Parte_1
dell'art. 3, co. 3, della Legge 104 del 1992 dal 07.12.2021, inoltre è da ritenersi meritevole dell'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2025; pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
dichiara che l' non è tenuta a rifondere le spese allo Stato;
CP_1
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 04/12/2025.
IL GIUDICE
AL Di VO