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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1332/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. STRANGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STRANGIO SEBASTIANO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO-PRO TEMPORE (C.F. ), P.IVA_1
APPELLATO/CONTUMACE
pagina 1 di 5 avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della sig.ra Parte_1 Pt_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2
in favore della ricorrente dell'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno, e così, complessivamente, al pagamento della somma di
€ 1000,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 o comunque alla messa a disposizione del bonus carta docente in favore della ricorrente nelle modalità Pt_1
stabilite dalla legge, per i predetti anni scolastici e per l'importo complessivo di complessivi euro € 1000,00.
- condannare il convenuto alla refusione delle spese di questo grado di CP_1
giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Per IN PERSONA DEL CP_1 Controparte_1
MINISTRO-PRO TEMPORE: nulla.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 4461 del 14.10.2024 il Tribunale di Milano dr. Antonio Lombardi ha parzialmente accolto il ricorso di parte ricorrente volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per i contratti di supplenza presso tre Istituti scolastici.
Il primo giudice ha accolto la domanda solo con riferimento all'a.s. 2022/23 e rigettava le domande per l'a.s. 2021/22 in quanto il contratto a termine per supplenza temporanea terminava il 1.4.2022 e, dunque, la norma che prevede il diritto e obbligo di formazione pagina 2 di 5 del docente riguarda i contratti annuali fino al 30.6.e 31.8 a nulla valendo le sommatorie dei periodi di insegnamento in più contratti che superi i 180 giorni.
Per quanto attiene all'a.s. 2023/24 il primo giudice in adesione alla difesa del ha CP_1
ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto richiedere l'assegnazione della carta stante la scadenza del periodo contrattuale al 31.8.2024 ai sensi del dl 69/2023.
Pertanto, il primo giudice riconosceva alla ricorrente il diritto all'attivazione della carta docente solo per l'a.s. 2022/2023 e rigettava il resto della domanda.
Ha appellato la sentenza solo con riferimento al capo di rigetto della domanda per l'a.s.
2023/24, la ricorrente con la formulazione di unico motivo di appello.
L'appellante critica la sentenza di primo grado per aver il giudice errato nella valutazione dei fatti di causa e per la violazione dell'art. 112 cpc.
L'appellante afferma che il primo giudice ha accolto un'eccezione neppure formulata dal ed errando anche con riferimento al termine del contratto di supplenza, CP_1
affermando la data di termine del 31.8 anziché quella effettiva e documentalmente provata del 30.6.2024 presso l'Istituto Scolastico primario A, Diaz di Milano.
Per tali evidenze chiede la riforma della sentenza con attribuzione della carta docente per l'a.s. 2023/24.
All'udienza odierna la parte appellante ha discusso la causa, il è stato CP_1
dichiarato contumace e la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appellante ha prodotto in appello il contratto di supplenza per l'a.s. 2024/25 con l'istituto scolastico Comprensivo Barozzi di Milano, ciò al fine di dimostrare l'attualità della sua permanenza nel circuito scolastico.
Tale produzione documentale risulta ammissibile stante la necessità dello stesso ai fini della decisione di appello.
Il primo giudice ha effettivamente errato nell'affermare da un lato che l'appellante avesse per l'a.s. 2023/24 un contratto a termine scadente il 31.8, giacché dallo stato pagina 3 di 5 Contr matricolare prodotto dal risulta diversamente la scadenza del contratto 2023/24 al
30.6.2024.
Dunque, all'appellante non è applicabile la previsione dell'art.15 Decreto Legge n.69 del
13 giugno 2023, convertito con L.10 agosto 2023, n. 103 che prevede per il solo anno
2023 l'attivazione della carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile.
Invero la difesa del aveva sollevato l'eccezione di carenza di interesse stante CP_1
la previsione di legge sopra richiamata ed affermando in modo apodittico che il diritto era stato già assegnato alla stessa, tuttavia senza provare in alcun modo tale allegazione difensiva
L'appello risulta così fondato in quanto da un lato l'affermazione del di CP_1
assegnazione della carta per l'anno 2023/24 non è provata, dall'altro l'ipotesi di assegnazione giusta la previsione del dl 69/2023 riguarda i contratti annuali fino al 31.8 mentre per l'appellante risulta documentalmente provato dallo stato matricolare che per l'a.s. 2023/24 la scadenza della supplenza era fissata al 30.6.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 ha stabilito il principio a cui questo
Collegio si attiene “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il pagina 4 di 5 risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Pertanto, risultando provato in atti che la parte appellante è ancora all'interno del sistema scuola, alla stessa va riconosciuta l'attribuzione della “carta docente” per l'anno scolastico 2023/24 non riconosciutale dal appellato. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di €
300,00 per il primo grado ed € 350, 00 per il grado d'appello così ritenuto congruo al valore ed alla serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza n.4461 del 14.10.2024 del Tribunale di Milano
Contr accoglie la domanda di e condanna il a riconoscere la carta Parte_1
docente mediante l'accesso alla carta elettronica di cui all'art. 1 comma 12
L.107/2015 tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, anche per l'anno scolastico 2023/2024 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 650,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Antonio e Sebastiano Strangio dichiaratisi antistatari per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1332/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. STRANGIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STRANGIO SEBASTIANO
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO-PRO TEMPORE (C.F. ), P.IVA_1
APPELLATO/CONTUMACE
pagina 1 di 5 avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della sig.ra Parte_1 Pt_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2
in favore della ricorrente dell'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno, e così, complessivamente, al pagamento della somma di
€ 1000,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 o comunque alla messa a disposizione del bonus carta docente in favore della ricorrente nelle modalità Pt_1
stabilite dalla legge, per i predetti anni scolastici e per l'importo complessivo di complessivi euro € 1000,00.
- condannare il convenuto alla refusione delle spese di questo grado di CP_1
giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Per IN PERSONA DEL CP_1 Controparte_1
MINISTRO-PRO TEMPORE: nulla.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 4461 del 14.10.2024 il Tribunale di Milano dr. Antonio Lombardi ha parzialmente accolto il ricorso di parte ricorrente volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per i contratti di supplenza presso tre Istituti scolastici.
Il primo giudice ha accolto la domanda solo con riferimento all'a.s. 2022/23 e rigettava le domande per l'a.s. 2021/22 in quanto il contratto a termine per supplenza temporanea terminava il 1.4.2022 e, dunque, la norma che prevede il diritto e obbligo di formazione pagina 2 di 5 del docente riguarda i contratti annuali fino al 30.6.e 31.8 a nulla valendo le sommatorie dei periodi di insegnamento in più contratti che superi i 180 giorni.
Per quanto attiene all'a.s. 2023/24 il primo giudice in adesione alla difesa del ha CP_1
ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto richiedere l'assegnazione della carta stante la scadenza del periodo contrattuale al 31.8.2024 ai sensi del dl 69/2023.
Pertanto, il primo giudice riconosceva alla ricorrente il diritto all'attivazione della carta docente solo per l'a.s. 2022/2023 e rigettava il resto della domanda.
Ha appellato la sentenza solo con riferimento al capo di rigetto della domanda per l'a.s.
2023/24, la ricorrente con la formulazione di unico motivo di appello.
L'appellante critica la sentenza di primo grado per aver il giudice errato nella valutazione dei fatti di causa e per la violazione dell'art. 112 cpc.
L'appellante afferma che il primo giudice ha accolto un'eccezione neppure formulata dal ed errando anche con riferimento al termine del contratto di supplenza, CP_1
affermando la data di termine del 31.8 anziché quella effettiva e documentalmente provata del 30.6.2024 presso l'Istituto Scolastico primario A, Diaz di Milano.
Per tali evidenze chiede la riforma della sentenza con attribuzione della carta docente per l'a.s. 2023/24.
All'udienza odierna la parte appellante ha discusso la causa, il è stato CP_1
dichiarato contumace e la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appellante ha prodotto in appello il contratto di supplenza per l'a.s. 2024/25 con l'istituto scolastico Comprensivo Barozzi di Milano, ciò al fine di dimostrare l'attualità della sua permanenza nel circuito scolastico.
Tale produzione documentale risulta ammissibile stante la necessità dello stesso ai fini della decisione di appello.
Il primo giudice ha effettivamente errato nell'affermare da un lato che l'appellante avesse per l'a.s. 2023/24 un contratto a termine scadente il 31.8, giacché dallo stato pagina 3 di 5 Contr matricolare prodotto dal risulta diversamente la scadenza del contratto 2023/24 al
30.6.2024.
Dunque, all'appellante non è applicabile la previsione dell'art.15 Decreto Legge n.69 del
13 giugno 2023, convertito con L.10 agosto 2023, n. 103 che prevede per il solo anno
2023 l'attivazione della carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile.
Invero la difesa del aveva sollevato l'eccezione di carenza di interesse stante CP_1
la previsione di legge sopra richiamata ed affermando in modo apodittico che il diritto era stato già assegnato alla stessa, tuttavia senza provare in alcun modo tale allegazione difensiva
L'appello risulta così fondato in quanto da un lato l'affermazione del di CP_1
assegnazione della carta per l'anno 2023/24 non è provata, dall'altro l'ipotesi di assegnazione giusta la previsione del dl 69/2023 riguarda i contratti annuali fino al 31.8 mentre per l'appellante risulta documentalmente provato dallo stato matricolare che per l'a.s. 2023/24 la scadenza della supplenza era fissata al 30.6.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 ha stabilito il principio a cui questo
Collegio si attiene “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il pagina 4 di 5 risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Pertanto, risultando provato in atti che la parte appellante è ancora all'interno del sistema scuola, alla stessa va riconosciuta l'attribuzione della “carta docente” per l'anno scolastico 2023/24 non riconosciutale dal appellato. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di €
300,00 per il primo grado ed € 350, 00 per il grado d'appello così ritenuto congruo al valore ed alla serialità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza n.4461 del 14.10.2024 del Tribunale di Milano
Contr accoglie la domanda di e condanna il a riconoscere la carta Parte_1
docente mediante l'accesso alla carta elettronica di cui all'art. 1 comma 12
L.107/2015 tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, anche per l'anno scolastico 2023/2024 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 650,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'Avv. Antonio e Sebastiano Strangio dichiaratisi antistatari per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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