Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09024/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9024 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL QU, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cellamare in Roma, piazza Ss. Apostoli 66;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Determinazione Dirigenziale rep. CO/390/2022, prot. CO/19083/2022 del 23/02/2022, ricevuta il 26.04.2022 con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di mq 77,50 di cui mq 34 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva fila F1, N.C.E.U foglio 1123 particella 336 sub 10, sito in Lungomare Amerigo Vespucci n. 90, Ostia Lido – 00122;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5 dicembre 2025 :
- del verbale di delimitazione n. 69 del 1° agosto 2017 nonché della nota di trasmissione prot. 16651 del 20 dicembre 2024, di aggiornamento linea sid e di tutti gli atti conosciuti con il deposito di documenti da parte di Roma Capitale del 26.09.2025 nonché di ogni altro atto non conosciuto ancorché lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa ER ER e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il sig. QU AL ha impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale prot. CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022, con cui veniva disposto lo sgombero dell'area demaniale marittima di mq 77,50, di cui 34 coperti e occupati da un cottage ad uso residenza estiva, in quanto occupata sine titulo a partire dalla scadenza della concessione in data 31 dicembre 2001.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 dicembre 2025, il ricorrente ha impugnato il verbale della Capitaneria di Porto di Roma di delimitazione del demanio marittimo n. 69 del 1° agosto 2017, la nota di trasmissione prot. 16651 del 20 dicembre 2024, tutti gli atti conosciuti con il deposito di documenti da parte di Roma Capitale del 26 settembre 2025, oltre alla determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale prot. CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022.
Premette il ricorrente che:
- l'area fa parte dell' ex complesso residenziale Maresole, realizzato dalla Maresole s.r.l. in forza di licenza di costruzione rilasciata il 9 gennaio 1957, costituito da vari cottage e una struttura centrale che ospita la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l'ufficio turistico e l'alloggio dei custodi;
- Maresole s.r.l., completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione, ma non ancora concessionaria dell'area demaniale, affidava in locazione gli stessi a utenti/condomini;
- il ricorrente occupa l'area demaniale ed il cottage in oggetto da decenni, sulla base della concessione demaniale rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23/1999;
- definito il passaggio delle competenze di gestione dei beni demaniali in questione dalla Capitaneria di Porto al Comune di Roma, quest'ultimo ha avviato un procedimento per il rinnovo del titolo che non ha mai concluso;
- il mancato riscontro espresso alla richiesta di rinnovo costituiva prassi ordinaria e prevista in molti atti di concessione di quegli anni, nei quali si leggeva che la richiesta di rinnovo, corredata dalla corresponsione del canone per gli anni 1998-2001, avrebbe determinato una rinnovazione provvisoria del rapporto concessivo con licenza limitata fino al rilascio di nuovo titolo di godimento, ovvero sino a formale notifica di rigetto dell’istanza medesima;
- con nota della Regione Lazio prot. 628009 dell'11.12.2017 veniva riconosciuta l'applicabilità del rinnovo automatico ex art. 7, comma 9 duodevicies , del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125) a una concessione del medesimo complesso Maresole;
- il mancato formale rinnovo del titolo concessorio comportava il coinvolgimento del ricorrente in un’indagine ispettiva della Guardia di Finanza che interessava tutti gli 86 concessionari dell’ ex complesso Maresole, sfociata in un giudizio penale, tuttora in corso, per presunta occupazione abusiva di area demaniale e nell’adozione di un sequestro preventivo;
- la Legge Regionale del Lazio n.1/2020 ha trasferito definitivamente ai Comuni le funzioni di gestione degli usi diversi dal turistico ricreativo;
- con determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022, è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dell'area demaniale marittima in questione.
Il ricorso introduttivo del giudizio è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 cod. nav., eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto ”.
Il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della determinazione dirigenziale impugnata che, da un lato, dispone lo sgombero del cottage sul presupposto della sua natura demaniale e dell’occupazione sine titulo , dall’altro, “ in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del codice della navigazione ”, demanda ad altro Ufficio l’attivazione di un procedimento diverso e concettualmente inconciliabile con l’ordine di sgombero.
II. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti. Difetto di competenza dell’ufficio demanio marittimo del municipio X ”.
Il ricorrente sostiene che dall’esame della cartografia estrapolata dal Sistema informatico del demanio marittimo, confermata dalla perizia giurata allegata al ricorso (cfr. doc. 22), si evince che l’area su cui insiste il cottage oggetto dell’ordine di sgombero impugnato non è parte del demanio marittimo. Ritiene che il tratto di arenile compreso tra lo stabilimento Kursaal e lo stabilimento Marinella – tratto all’interno del quale si situa il complesso di cottages Maresole - sia stato sdemanializzato nel 1933 e acquisito in libera e assoluta proprietà al Governatorato di Roma in data 4 giugno 1938.
Secondo la prospettazione attorea, l’avvenuta sdemanializzazione e il successivo passaggio dell’arenile dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato aggraverebbero l’incertezza sulla natura dell’area e confermerebbero i dubbi in ordine alla competenza amministrativa non solo dell’Ufficio che ha emesso l’ordine di sgombero, ma anche della stessa Roma Capitale, ove l’area risultasse facente parte del patrimonio disponibile dello Stato.
III. “ Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/90, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell'istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento ”.
Secondo la prospettazione attorea sarebbe errato il presupposto da cui muove l’Amministrazione nel ritenere la concessione n. 23/1999 scaduta in data 31 dicembre 2001; ed infatti, verrebbero in siffatto modo ignorate le note specifiche di Roma Capitale prot. 11984/2011 e prot. 9366/2013, e la Determinazione Dirigenziale n. 15581 del 2014 con la quale l’Amministrazione capitolina “ richiede i documenti per il rinnovo e determina di prendere atto delle intervenute proroghe valido per tutte le concessioni ,” elementi questi da soli sufficienti a riconoscere il rinnovo della concessione.
Ribadisce la contraddittorietà della determinazione impugnata, con la quale l’Amministrazione pretende di rigettare l’istanza di proroga della durata delle concessioni formulata ai sensi dell’art. 1, comma 684, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (secondo cui “ Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ”) senza fornire alcuna valida motivazione, e anzi contraddicendosi perché, da un lato, non ritiene applicabile la citata norma, dall’altro, nella nota impugnata precisa che il “ cottage avrebbe finalità diversa dal turistico ricreativo ”.
Sostiene poi l’erroneità della pretesa di ritenere applicabile alle concessioni quale quella in oggetto la c.d. Direttiva OL .
Denuncia, infine, un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato per indicazione di nuove ragioni di fatto e di diritto rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento risultando indicata per la prima volta la natura di atto dovuto dello sgombero quale conseguenza del dissequestro intervenuto ad opera del giudice penale.
IV. “ Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell'art. 10 l. 16.03.2001 n. 88 ”.
Il ricorrente espone di aver presentato diverse domande di rinnovo, che allega al ricorso.
Sostiene, comunque, che vi è stato rinnovo ex lege della concessione, nella vigenza dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2001 n. 88, per come poi precisato dall’art. 13 della Legge 8 luglio 2003 n. 172; e che la formalizzazione di un nuovo contratto di concessione avrebbe una mera funzione documentale.
Ritiene, in ogni caso, formatosi il silenzio assenso da parte dell’Amministrazione capitolina sulle istanze di concessione da lui presentate.
V. “ Violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 9 duodevicies 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell'art. 1, comma 684, legge n. 145/2018 ”.
Sostiene parte ricorrente che il rinnovo automatico di cui alla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e al Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194, (convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 25) debba applicarsi a tutte le concessioni turistico ricreative rientranti nell'elenco dell'art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494) e quindi anche alle concessioni ad uso abitativo; e che la direttiva Bolkestein si applichi solo alle attività commerciali e alle concessioni di servizi.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 dicembre 2025, il ricorrente ha poi impugnato il verbale della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017, con cui è stata fissata la nuova linea di Delimitazione Demaniale Marittima « nell'area che si estende dallo stabilimento balneare denominato “La Marinella” in Lungomare Amerigo Vespucci fino a porzione dello stabilimento balneare denominato “Kursaal” in Lungomare Lutazio Catulo », tutti gli atti conosciuti con il deposito di documenti da parte di Roma Capitale del 26 settembre 2025, oltre alla determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale prot. CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 cod. nav. nonché 822 e 823 c.c. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto ”.
Con il primo motivo di diritto, il ricorrente contesta il verbale di delimitazione della Capitaneria di Porto, sostenendone l’illegittimità per il mancato coinvolgimento nel procedimento dei privati interessati. Sostiene, infatti, che trattandosi di area sdemanializzata già dal 1933, con detto atto sarebbe stata attuata una espropriazione senza alcun rispetto delle garanzie partecipative.
II. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto .”.
Con il secondo motivo di diritto, riproponendo censure di tenore analogo a quelle articolate con il ricorso introduttivo, il ricorrente torna a contestare la legittimità dell’ordine di sgombero, evidenziandone la contraddittorietà dal momento che, da un lato, impone lo sgombero del manufatto sul presupposto della sua natura demaniale e della presunta occupazione sine titulo da parte del ricorrente, dall’altro, “ in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del codice della navigazione ”, demanda ad altro Ufficio l’attivazione di un procedimento diverso e ontologicamente inconciliabile con l’ordine di sgombero.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che la “ determina dirigenziale (...) impugnata non costituisce affatto il risultato di un’attività discrezionale esercitata dalla Pubblica Amministrazione, bensì rappresenta un atto dovuto dell’Amministrazione in conseguenza dell’intervenuta scadenza della concessione demaniale Marittima in questione ed in ottemperanza a quanto deciso dal Pubblico Ministero ”.
Ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’atto per motivi aggiunti, per violazione del termine decadenziale e in ragione del fatto che il ricorrente “ avrebbe potuto difendersi con le memorie ex art. 73 cpa, come rilevato da Codesto Ill.mo TAR nella sentenza n. 21077/2025 depositata in atti ”. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti per infondatezza.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026, dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. di un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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In limine litis , il Collegio rileva che il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile nella parte in cui risulta impugnato e contestato il Verbale della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017, trattandosi di verbale di delimitazione del demanio marittimo, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell’ actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo (cfr. Corte di Cassazione, sez. 1 civile, Ordinanza 21 maggio 2021 n. 14048).
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate dalla difesa di Roma Capitale, tenuto conto dell’infondatezza del ricorso e della parziale infondatezza dei motivi aggiunti (nella parte in cui è impugnata la determinazione dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale prot. CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022 recante l’ordine di sgombero).
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto recentemente deciso dal Tribunale in un caso del tutto analogo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- ter, 3 luglio 2025, n. 13117), ove è stato così motivato il rigetto del gravame: « Con riferimento alla natura demaniale dell’area, come evidenziato da Roma Capitale in sede difensiva, nell’originaria licenza edilizia (...), rilasciata dal Comune di Roma alla società [costruttrice], è specificato: “si raccomanda, inoltre, che in sede esecutiva venga tenuto presente quanto appresso: 1) – l’arenile libero, convenientemente sistemato prevedendo la messa in opera di beverini in erogazione diretta opportunatamente distribuiti, nonché piste interne onde evitare faticosi percorsi sulla sabbia bollente, non dovrà risultare inferiore a mq 10 per posto cabina; 2) – I cottage dovranno avere: pavimento sollevato non meno di m.0,50 dall’arenile”. 12. In proposito, Roma Capitale ha prodotto la nota del 14 agosto 2017 di trasmissione del Verbale di Delimitazione n. 69 del Registro del 1° agosto 2017, approvato con Decreto n. 5/2018 del 7 maggio 2018 da parte delle Direzione marittima del Lazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui è stata effettuata una ricognizione delle aree e che conferma la ricomprensione delle aree in argomento tra i beni demaniali, non avendo la delimitazione del 1976, sulla scorta della quale sono state negli anni rilasciate le concessioni, subito variazioni. 13. Tanto considerato, il cottage in questione è dunque, indubbiamente, insistente su di un tratto di arenile/spiaggia, compreso ex lege nel demanio marittimo. 14. D’altra parte, con la nota CO11506 del 2018 in atti, non oggetto di gravame da parte del ricorrente, viene evidenziata: 1. la natura demaniale del bene concesso, 2. la natura pubblica del bene concesso, 3. la temporaneità del diritto di superficie, 4. la cessazione di diritto della concessione alla scadenza del termine, 5. la circostanza che le opere non amovibili restano acquisite allo stato alla scadenza della concessione. 15. In proposito, con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale marittimo dato in concessione, l’art. 49 del Codice della Navigazione stabilisce che, in mancanza di diversa previsione, alla scadenza della concessione demaniale le opere inamovibili edificate con regolare titolo abilitativo ed in conformità al regime urbanistico vigente all’atto dell’edificazione, restano acquisite allo Stato, salva la facoltà del medesimo, di ordinarne la demolizione. 16. In tal senso l'atto di incameramento (redazione del testimoniale e del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili ai sensi dell'art. 49 citato assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei previsti presupposti fattuali. 17. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, scaduto il termine della Concessione Demaniale Marittima, “questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora”. 18. Peraltro, i titoli concessori demaniali marittimi, rilasciati e rinnovati dal competente Ministero della Marina Mercantile, portavano in allegato il rilievo planovolumetrico delle strutture (cabine/cottage) assegnate e, in merito, si dichiarava che trattavasi di “Concessioni a scopo privato costituite da opere acquisite allo Stato”; pertanto i manufatti (cabine/cottage), oggetto di detti titoli concessori, erano già da intendersi come Beni acquisiti dallo Stato ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione. 19. La demanialità del bene in questione ex art. 822 c.c. comporta, ex se, l’automatica applicazione della disciplina contenuta nell’art. 823, comma 2, c.c. e, per l’effetto, la possibilità di agire anche in via di autotutela, in mancanza di titolo legittimante. 20. Quanto all’art. 10 della legge 88/2001, invocato al ricorrente a sostegno dell’intervenuta proroga del titolo concessorio, si ricorda che la disposizione ha sostituito il comma 2 dell’art. 1 del d.l. 400/93, conv. mod. dalla legge n. 494/93, con la seguente previsione: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”. 21. La previsione è stata oggetto di interpretazione autentica mediante l’art. 13 della legge n. 172/2003, secondo cui “Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1” di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”. 22. Il comma 2 è stato poi abrogato dalla legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge comunitaria 2012), “al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa”. 23. La previsione di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, in ogni caso, si applicava alle sole concessioni con finalità turistico ricreative e non anche a quelle residenziali o abitative, quale quella di specie, non rientranti in nessuna delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 1 d.l. 400/93. 24. La giurisprudenza che si è pronunciata sull’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 1 d.l. 400/93, come modificato dalla legge 88/2001, ha poi affermato che esso è limitato “alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa” e che per tale deve intendersi “una concessione finalizzata all’esercizio di impresa turistico-ricreativa, e non anche una concessione finalizzata alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale” (così Tar Lazio, sez. II quater n. 974/2022; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 874/2010). 25. In tal senso va pure considerato che la proroga automatica delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. Tar Lazio, sez II quater, n. 1426/2021), posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente “collettivo” può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 874 del 2010; Tar Lazio, sez. II ter, n. 9873/2008 e sez. II bis n. 9194/2015). 26. Né può ritenersi che nella parte ricorrente si sia creato un legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni, posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo, tanto che la circostanza che l'Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene (cfr. Tar Lazio, sez. II, 5 luglio 2007, n. 6057 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 1976 n. 71) (T.A.R. Lazio Sentenza n. 9569 del 2008). 27. Tanto considerato, “in presenza di un rapporto concessorio scaduto ormai da molti anni e mai rinnovato, Roma Capitale aveva l'obbligo - come per tutti i casi analoghi, senza possibilità di distinzioni a seconda di una maggiore o minore meritevolezza degli interessi perseguiti - di procedere al recupero dell'immobile di proprietà comunale già assentito in concessione” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23/08/2024, n.7220). 28. Difatti, “La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (così Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22994, citata dal diniego impugnato; nello stesso senso v. pure Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12323; id., 12 febbraio 2002, n. 1970; id., 11 gennaio 2000, n. 188). 29. Ciò osservato, nella documentazione versata in giudizio dal ricorrente non si riscontrano atti che avvalorano una proroga ovvero un rinnovo della concessione dal dicembre 2001 fino al 2013 del bene demaniale. 30. Ne consegue l’inapplicabilità delle proroghe ex lege di cui alla normativa citata le quali, a partire dalla proroga di cui all’art. 7, comma 9-duodevicies d.l. 78/2015, si applicano alle concessioni in essere ad una certa data, che nel caso del d.l. 78/2015 (prima proroga in ordine di tempo) è quella del 31 dicembre 2013. Essendo già scaduta ben prima di tale termine, nessuna proroga poteva estendersi alla concessione di cui si tratta. 31. Inconferente è poi il richiamo di parte ricorrente alle circolari del MIT, inapplicabili alle concessioni ad uso residenziale, quale quelli rilasciate per il complesso demaniale (...). 32. Quanto, ancora, alla dedotta avvenuta formazione del silenzio assenso, osserva il Collegio che, nonostante l'ampliamento della portata del silenzio assenso conseguente alla novella, intervenuta nel 2005, dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, l'ambito suo proprio è quello dei provvedimenti autorizzatori e non anche, come per il caso di specie, quello dei provvedimenti concessori (v. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3449/2024). 33. A ciò si aggiunga che “la giurisprudenza ha evidenziato come gli atti di rinnovo implichino una rivalutazione della compatibilità dell’attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 1985, n. 2089) e come all’istanza di rinnovo della concessione non possa essere attribuito valore automatico, occorrendo, di volta in volta, una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi (Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985)” (così Consiglio di Stato, sez. VII, n.r 7220/2024). 34. Nemmeno appare decisiva la delibera regionale del 24 aprile 2008 richiamata dal ricorrente, relativa al rinnovo delle concessioni per finalità turistico ricreative, dalla quale si evince in ogni caso che il Comune provvederà con provvedimento espresso di rilascio del titolo rinnovato o di revoca motivata, con esclusione di qualsivoglia automatismo. 35. Priva di pregio è pure la denunciata violazione dell’art. 1, comma 684, l. 145/2018 che troverebbe applicazione per le concessioni con finalità abitativo - residenziale (a differenza del comma 682 l. 145/2018 cit. relativo alle concessioni con finalità turistico ricreative), atteso che la norma fa pur sempre riferimento alle concessioni demaniali marittime già oggetto di proroga ai sensi del d.l. 78/2015, convertito nella legge n. 125/2015, ovvero alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013, e dunque non alla concessione di causa ».
Giova da ultimo precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tanto la comunicazione di avvio del procedimento quanto il provvedimento impugnato sono fondati sulla medesima motivazione, id est l’occupazione sine titulo dell’immobile in questione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, nella parte in cui è impugnato il Verbale di delimitazione del demanio marittimo della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’impugnazione potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria; rigetta il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti nella parte in cui è impugnata la determinazione dirigenziale prot. CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022 recante l’ordine di sgombero, per infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, nella parte in cui è impugnato il Verbale di delimitazione del demanio marittimo della Capitaneria di Porto n. 69 del 1° agosto 2017;
- rigetta il ricorso introduttivo del giudizio;
- rigetta in parte l’atto per motivi aggiunti, nella parte in cui è impugnata la determinazione dirigenziale prot. CO/19083/2022 del 23 febbraio 2022 recante l’ordine di sgombero;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
ER ER, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ER ER | LA MA |
IL SEGRETARIO