TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7709
TAR
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
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Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 cod. nav., eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e la comunicazione di avvio del procedimento fossero fondate sulla medesima motivazione: l'occupazione sine titulo dell'immobile.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti. Difetto di competenza dell’ufficio demanio marittimo del municipio X

    La Corte ha ritenuto che il cottage insiste su un tratto di arenile/spiaggia compreso ex lege nel demanio marittimo, come confermato da atti e perizie. La demanialità del bene comporta l'applicazione dell'art. 823, comma 2, c.c., consentendo l'agire in autotutela in mancanza di titolo legittimante.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/90, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell'istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento

    La Corte ha ritenuto che la concessione fosse scaduta nel 2001 e mai rinnovata. Le proroghe ex lege non erano applicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento. L'Amministrazione aveva l'obbligo di recuperare l'immobile.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell'art. 10 l. 16.03.2001 n. 88

    La Corte ha chiarito che l'art. 10 della L. 88/2001, come interpretato dall'art. 13 della L. 172/2003, si riferisce solo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, non a quelle ad uso abitativo. Il silenzio assenso non è configurabile per i provvedimenti concessori.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9 duodevicies 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell'art. 1, comma 684, legge n. 145/2018

    La Corte ha ribadito che le proroghe ex lege si applicano alle concessioni in essere a determinate date, non a quelle già scadute. Le concessioni ad uso abitativo non rientrano tra quelle turistico-ricreative per cui erano previsti rinnovi automatici.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 cod. nav. nonché 822 e 823 c.c. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto

    Il Collegio dichiara il ricorso per motivi aggiunti inammissibile nella parte in cui impugna il Verbale di delimitazione del demanio marittimo per difetto di giurisdizione, rientrando la cognizione in materia di delimitazione del demanio marittimo nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e la comunicazione di avvio del procedimento fossero fondate sulla medesima motivazione: l'occupazione sine titulo dell'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/04/2026, n. 7709
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7709
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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