CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9743/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milo - Piazza Municipio 95010 Milo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 9743/2024, ritualmente notificato e depositato, la Signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, con cui il Comune di Milo ha richiesto il pagamento della TARSU per l'anno 2019 in relazione ad un immobile di sua proprietà.
A fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza del presupposto, sostenendo che l'immobile in questione era totalmente inagibile e di fatto non utilizzato per l'intero anno 2019, in quanto oggetto di una totale ristrutturazione. La ricorrente ha precisato di aver comunicato tale circostanza all'ente impositore sia mediante la presentazione di apposita CILA per i lavori di ristrutturazione, sia tramite la dichiarazione IMU per la medesima annualità, nella quale veniva specificato lo stato di inagibilità del fabbricato. Ha inoltre evidenziato di aver presentato istanza di autotutela, senza ricevere riscontro alcuno. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune di Milo, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata quindi posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla debenza della tassa sui rifiuti per un immobile oggettivamente non utilizzabile in quanto inagibile e sottoposto a lavori di integrale ristrutturazione.
Il presupposto impositivo della TARSU è costituito, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, dall'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La norma pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, superabile solo dalla prova contraria fornita dal contribuente.
Grava, infatti, su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dalla legge.
Il medesimo art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 esclude dalla tassazione i locali e le aree che, per la loro natura, il particolare uso o perché si trovino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti. La giurisprudenza ha chiarito che tali esclusioni non operano automaticamente, ma richiedono che il contribuente deduca le relative circostanze nella denuncia originaria o in quella di variazione, fornendo elementi obiettivi o idonea documentazione a supporto.
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l'immobile fosse inagibile e in corso di ristrutturazione per l'intera annualità 2019. Tale condizione di degrado fisico, che necessita di interventi non di mera manutenzione, integra la nozione di inagibilità e costituisce una condizione oggettiva di non utilizzabilità che rende il bene inidoneo alla produzione di rifiuti.
Il punto dirimente è se la ricorrente abbia assolto all'onere dichiarativo e probatorio a suo carico. La documentazione prodotta in giudizio, in particolare la dichiarazione IMU per l'anno 2019, attesta che la contribuente (per il tramite del comproprietario) ha formalmente comunicato al Comune di Milo lo stato di inagibilità dell'immobile, allegando altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre, nel ricorso si afferma, senza contestazione da parte dell'ente, che per detti lavori era stata presentata apposita CILA.
Sebbene la normativa sulla TARSU richieda una specifica denuncia ai fini del tributo, non si può ignorare il principio di collaborazione e buona fede che deve informare i rapporti tra l'ente impositore e il contribuente. La giurisprudenza, formatasi in materia di IMU ma espressione di un principio di carattere generale, ha affermato che la riduzione d'imposta per inagibilità spetta anche in assenza di una specifica richiesta quando lo stato dell'immobile è perfettamente noto al Comune o quando l'ente ne abbia una conoscenza qualificata e documentabile, derivata dall'esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità extra-tributarie.
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che il Comune di Milo fosse a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile. Tale conoscenza qualificata derivava sia dalla dichiarazione IMU presentata per la medesima annualità, sia dalla CILA relativa ai lavori di ristrutturazione. In tale contesto, pretendere un'ulteriore e distinta dichiarazione ai fini TARSU, avente il medesimo contenuto di atti già in possesso dell'amministrazione, si tradurrebbe in un onere formale eccessivo e contrario ai principi di buona fede e di non aggravamento del procedimento. Al contribuente, infatti, non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Pertanto, avendo la ricorrente fornito prova sufficiente della condizione di oggettiva inutilizzabilità dell'immobile per l'intero anno 2019 e della conoscenza di tale stato da parte dell'ente impositore, il presupposto per l'applicazione della TARSU deve ritenersi insussistente. L'avviso di accertamento impugnato
è, di conseguenza, illegittimo e deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n. 160 emesso dal Comune di Milo per la TARSU relativa all'anno 2019.
Condanna il Comune di Milo alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
FL EL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9743/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milo - Piazza Municipio 95010 Milo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 9743/2024, ritualmente notificato e depositato, la Signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, con cui il Comune di Milo ha richiesto il pagamento della TARSU per l'anno 2019 in relazione ad un immobile di sua proprietà.
A fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza del presupposto, sostenendo che l'immobile in questione era totalmente inagibile e di fatto non utilizzato per l'intero anno 2019, in quanto oggetto di una totale ristrutturazione. La ricorrente ha precisato di aver comunicato tale circostanza all'ente impositore sia mediante la presentazione di apposita CILA per i lavori di ristrutturazione, sia tramite la dichiarazione IMU per la medesima annualità, nella quale veniva specificato lo stato di inagibilità del fabbricato. Ha inoltre evidenziato di aver presentato istanza di autotutela, senza ricevere riscontro alcuno. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune di Milo, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata quindi posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla debenza della tassa sui rifiuti per un immobile oggettivamente non utilizzabile in quanto inagibile e sottoposto a lavori di integrale ristrutturazione.
Il presupposto impositivo della TARSU è costituito, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, dall'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La norma pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, superabile solo dalla prova contraria fornita dal contribuente.
Grava, infatti, su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dalla legge.
Il medesimo art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 esclude dalla tassazione i locali e le aree che, per la loro natura, il particolare uso o perché si trovino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti. La giurisprudenza ha chiarito che tali esclusioni non operano automaticamente, ma richiedono che il contribuente deduca le relative circostanze nella denuncia originaria o in quella di variazione, fornendo elementi obiettivi o idonea documentazione a supporto.
Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che l'immobile fosse inagibile e in corso di ristrutturazione per l'intera annualità 2019. Tale condizione di degrado fisico, che necessita di interventi non di mera manutenzione, integra la nozione di inagibilità e costituisce una condizione oggettiva di non utilizzabilità che rende il bene inidoneo alla produzione di rifiuti.
Il punto dirimente è se la ricorrente abbia assolto all'onere dichiarativo e probatorio a suo carico. La documentazione prodotta in giudizio, in particolare la dichiarazione IMU per l'anno 2019, attesta che la contribuente (per il tramite del comproprietario) ha formalmente comunicato al Comune di Milo lo stato di inagibilità dell'immobile, allegando altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre, nel ricorso si afferma, senza contestazione da parte dell'ente, che per detti lavori era stata presentata apposita CILA.
Sebbene la normativa sulla TARSU richieda una specifica denuncia ai fini del tributo, non si può ignorare il principio di collaborazione e buona fede che deve informare i rapporti tra l'ente impositore e il contribuente. La giurisprudenza, formatasi in materia di IMU ma espressione di un principio di carattere generale, ha affermato che la riduzione d'imposta per inagibilità spetta anche in assenza di una specifica richiesta quando lo stato dell'immobile è perfettamente noto al Comune o quando l'ente ne abbia una conoscenza qualificata e documentabile, derivata dall'esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità extra-tributarie.
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che il Comune di Milo fosse a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile. Tale conoscenza qualificata derivava sia dalla dichiarazione IMU presentata per la medesima annualità, sia dalla CILA relativa ai lavori di ristrutturazione. In tale contesto, pretendere un'ulteriore e distinta dichiarazione ai fini TARSU, avente il medesimo contenuto di atti già in possesso dell'amministrazione, si tradurrebbe in un onere formale eccessivo e contrario ai principi di buona fede e di non aggravamento del procedimento. Al contribuente, infatti, non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Pertanto, avendo la ricorrente fornito prova sufficiente della condizione di oggettiva inutilizzabilità dell'immobile per l'intero anno 2019 e della conoscenza di tale stato da parte dell'ente impositore, il presupposto per l'applicazione della TARSU deve ritenersi insussistente. L'avviso di accertamento impugnato
è, di conseguenza, illegittimo e deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n. 160 emesso dal Comune di Milo per la TARSU relativa all'anno 2019.
Condanna il Comune di Milo alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
FL EL