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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1508/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 90021490801
Difeso da
IC Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031335140000 BONIFICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031335140000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso da parte del consorzio di Bonifica/difetto di legittimazione passiva di AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato e depositato in data 22/01/2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240031335140000 notificata il 03/12/2024, relativa a contributi consortili per gli anni 2019-2020 per l'importo complessivo di euro 87,88.
La ricorrente deduceva:
1. Maturata prescrizione per il contributo anno 2019, applicandosi ai tributi locali il termine quinquennale ex art. 2948 c.c.;
2. Illegittimità della pretesa per carenza di benefici e insufficienza del piano di classifica;
3. Mancanza di elementi che possano giustificare la pretesa;
4. Contestazione del piano di classifica.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti all'attività dell'ente impositore e la regolarità della notificazione della cartella.
Resisteva il Consorzio_1 producendo il piano di classifica approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 201 del 4 maggio 2017 e la relativa documentazione tecnica.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Sulla prescrizione
In via preliminare, deve rilevarsi che la questione della prescrizione quinquennale per i contributi consortili relativi all'anno 2019 non può trovare accoglimento. La cartella è stata notificata il 3 dicembre 2024, mentre il contributo si riferisce all'anno 2019. Anche applicando il termine quinquennale ex art. 2948 c.c., il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, sicché la prescrizione per l'anno 2019 sarebbe maturata solo il 1° gennaio 2025, risultando quindi la cartella tempestivamente notificata.
Sul merito della pretesa consortile
Nel merito, la questione deve essere risolta applicando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di contributi consortili di bonifica.
Come chiarito dalla recente Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria".
Nel caso di specie, il Consorzio resistente ha regolarmente prodotto in giudizio:
Il Piano di Classifica approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 201 del 4 maggio 2017;
Le mappe e planimetrie allegate al Piano di Classifica;
La documentazione tecnica relativa alle opere di bonifica realizzate nel comprensorio.
Tale documentazione dimostra inequivocabilmente l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale, che include i terreni della ricorrente nel perimetro di contribuenza consortile.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.
c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile".
Sulla contestazione del piano di classifica
La ricorrente ha dedotto generiche contestazioni circa l'insufficienza del piano di classifica e la mancanza di benefici, senza tuttavia fornire una contestazione specifica e circostanziata del piano stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo
2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato". Nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica dell'assenza di benefici derivanti dalle opere consortili, limitandosi a contestazioni generiche che non sono idonee a superare la presunzione di legge.
Il piano di classifica prodotto dal Consorzio, regolarmente approvato dalla Regione Calabria, contiene la dettagliata descrizione delle opere idrauliche realizzate nel comprensorio, delle modalità di riparto degli oneri e dei criteri di determinazione del beneficio fondiario. Tale documentazione è pienamente idonea a giustificare la pretesa consortile.
Conclusioni
In presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale, come nel caso di specie, opera una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio fondiario che esonera il
Consorzio dalla prova concreta dei presupposti del potere impositivo.
Tale presunzione non è stata validamente superata dalla ricorrente, che non ha fornito prova specifica dell'assenza di benefici o dell'inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dal piano di classifica.
La pretesa consortile risulta pertanto legittima nell'an e nel quantum.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore Consorzio di Bonifica, che ha fornito prova del beneficio fondiario e di AD, spese che si liquidano in euro 400.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra lo rigetta e condanna il ricorrente alle spese nei confronti dell'Ente impositore Consorzio_1 e di AD, spese che si liquidano in euro 400.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1508/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 90021490801
Difeso da
IC Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031335140000 BONIFICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031335140000 BONIFICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso da parte del consorzio di Bonifica/difetto di legittimazione passiva di AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato e depositato in data 22/01/2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240031335140000 notificata il 03/12/2024, relativa a contributi consortili per gli anni 2019-2020 per l'importo complessivo di euro 87,88.
La ricorrente deduceva:
1. Maturata prescrizione per il contributo anno 2019, applicandosi ai tributi locali il termine quinquennale ex art. 2948 c.c.;
2. Illegittimità della pretesa per carenza di benefici e insufficienza del piano di classifica;
3. Mancanza di elementi che possano giustificare la pretesa;
4. Contestazione del piano di classifica.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti all'attività dell'ente impositore e la regolarità della notificazione della cartella.
Resisteva il Consorzio_1 producendo il piano di classifica approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 201 del 4 maggio 2017 e la relativa documentazione tecnica.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Sulla prescrizione
In via preliminare, deve rilevarsi che la questione della prescrizione quinquennale per i contributi consortili relativi all'anno 2019 non può trovare accoglimento. La cartella è stata notificata il 3 dicembre 2024, mentre il contributo si riferisce all'anno 2019. Anche applicando il termine quinquennale ex art. 2948 c.c., il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, sicché la prescrizione per l'anno 2019 sarebbe maturata solo il 1° gennaio 2025, risultando quindi la cartella tempestivamente notificata.
Sul merito della pretesa consortile
Nel merito, la questione deve essere risolta applicando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di contributi consortili di bonifica.
Come chiarito dalla recente Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria".
Nel caso di specie, il Consorzio resistente ha regolarmente prodotto in giudizio:
Il Piano di Classifica approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 201 del 4 maggio 2017;
Le mappe e planimetrie allegate al Piano di Classifica;
La documentazione tecnica relativa alle opere di bonifica realizzate nel comprensorio.
Tale documentazione dimostra inequivocabilmente l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale, che include i terreni della ricorrente nel perimetro di contribuenza consortile.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.
c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile".
Sulla contestazione del piano di classifica
La ricorrente ha dedotto generiche contestazioni circa l'insufficienza del piano di classifica e la mancanza di benefici, senza tuttavia fornire una contestazione specifica e circostanziata del piano stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo
2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato". Nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica dell'assenza di benefici derivanti dalle opere consortili, limitandosi a contestazioni generiche che non sono idonee a superare la presunzione di legge.
Il piano di classifica prodotto dal Consorzio, regolarmente approvato dalla Regione Calabria, contiene la dettagliata descrizione delle opere idrauliche realizzate nel comprensorio, delle modalità di riparto degli oneri e dei criteri di determinazione del beneficio fondiario. Tale documentazione è pienamente idonea a giustificare la pretesa consortile.
Conclusioni
In presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale, come nel caso di specie, opera una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio fondiario che esonera il
Consorzio dalla prova concreta dei presupposti del potere impositivo.
Tale presunzione non è stata validamente superata dalla ricorrente, che non ha fornito prova specifica dell'assenza di benefici o dell'inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dal piano di classifica.
La pretesa consortile risulta pertanto legittima nell'an e nel quantum.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore Consorzio di Bonifica, che ha fornito prova del beneficio fondiario e di AD, spese che si liquidano in euro 400.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra lo rigetta e condanna il ricorrente alle spese nei confronti dell'Ente impositore Consorzio_1 e di AD, spese che si liquidano in euro 400.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025