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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 299/2019 depositato il 11/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2378/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 21/05/2018 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300480/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300480/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300480/2010 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300451/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300451/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300451/2010 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, previa riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 2913/2010, 2915/2010 e 445/2011, accoglieva le domande
Resistente_1proposte dalla contribuente e, per l'effetto, annullava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa per gli anni d'imposta 2005 e 2006, nonché la conseguente cartella di pagamento.
Il giudice di primo grado fondava la decisione sulla violazione dell'art. 42, comma 2, del
D.P.R. n. 600/1973, rilevando la mancata prova della legittimazione del soggetto sottoscrittore degli avvisi di accertamento, non essendo stati prodotti né indicati gli ordini di servizio recanti la delega di firma.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'ammissibilità della produzione in appello degli ordini di servizio n. 18/2004 e n. 1/2009 ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e controdedunendo, altresì, sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci e sulla ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Si costituiva l'appellata Resistente_1, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo sull'inammissibilità dei documenti tardivamente prodotti dall'Agenzia e ribadendo la nullità originaria degli atti per vizi di sottoscrizione, motivazione e notifica, oltre che per la violazione del divieto di doppia presunzione.
All'udienza del 18 novembre 2024 la causa è stata decisa come dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
È vero che l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello;
tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale facoltà non può essere utilizzata per colmare, in una fase successiva del giudizio, una carenza probatoria già rilevata in primo grado e riferita a documenti preesistenti e nella piena disponibilità della parte.
Nel caso di specie, la questione della legittimazione del sottoscrittore degli avvisi di accertamento era stata dedotta sin dall'origine del giudizio, sicché l'Amministrazione finanziaria era onerata della prova della delega già nel primo grado. La produzione in appello degli ordini di servizio n. 18/2004 e n. 1/2009 si risolve pertanto in una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità della produzione documentale, la censura relativa alla validità della sottoscrizione non è fondata. Gli ordini di servizio prodotti dall'Agenzia delle Entrate non dimostrano in modo puntuale e univoco che il funzionario sottoscrittore degli avvisi di accertamento fosse munito di delega valida ratione temporis, ratione materiae e ratione valoris, né che tale delega fosse espressamente indicata negli atti impositivi.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la delega di firma, per essere idonea a legittimare l'esercizio del potere impositivo, deve essere specifica e non impersonale, non potendosi ritenere sufficiente una delega generica o desumibile aliunde.
Ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
D.P.R. n. 600/1973.
La cartella di pagamento impugnata costituisce atto consequenziale agli avvisi di accertamento annullati e ne condivide le sorti. Pertanto, restano assorbite le ulteriori censure relative alle modalità di notifica della cartella, dovendosi comunque dichiarare l'illegittimità della cartella per invalidità derivata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo Grado della Sicilia – Sezione staccata di Siracusa, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando,
– rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
– conferma integralmente la sentenza n. 2378/1/18 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa;
– condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento, in favore di Resistente_1 , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA, se dovuti;
Così deciso in Siracusa, lì 18 novembre 2024
Il Presidente est.
UN CA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 299/2019 depositato il 11/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2378/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 21/05/2018 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100020575374 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300480/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300480/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300480/2010 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300451/2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300451/2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T300451/2010 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, previa riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 2913/2010, 2915/2010 e 445/2011, accoglieva le domande
Resistente_1proposte dalla contribuente e, per l'effetto, annullava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa per gli anni d'imposta 2005 e 2006, nonché la conseguente cartella di pagamento.
Il giudice di primo grado fondava la decisione sulla violazione dell'art. 42, comma 2, del
D.P.R. n. 600/1973, rilevando la mancata prova della legittimazione del soggetto sottoscrittore degli avvisi di accertamento, non essendo stati prodotti né indicati gli ordini di servizio recanti la delega di firma.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'ammissibilità della produzione in appello degli ordini di servizio n. 18/2004 e n. 1/2009 ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e controdedunendo, altresì, sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci e sulla ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Si costituiva l'appellata Resistente_1, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, insistendo sull'inammissibilità dei documenti tardivamente prodotti dall'Agenzia e ribadendo la nullità originaria degli atti per vizi di sottoscrizione, motivazione e notifica, oltre che per la violazione del divieto di doppia presunzione.
All'udienza del 18 novembre 2024 la causa è stata decisa come dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
È vero che l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello;
tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale facoltà non può essere utilizzata per colmare, in una fase successiva del giudizio, una carenza probatoria già rilevata in primo grado e riferita a documenti preesistenti e nella piena disponibilità della parte.
Nel caso di specie, la questione della legittimazione del sottoscrittore degli avvisi di accertamento era stata dedotta sin dall'origine del giudizio, sicché l'Amministrazione finanziaria era onerata della prova della delega già nel primo grado. La produzione in appello degli ordini di servizio n. 18/2004 e n. 1/2009 si risolve pertanto in una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità della produzione documentale, la censura relativa alla validità della sottoscrizione non è fondata. Gli ordini di servizio prodotti dall'Agenzia delle Entrate non dimostrano in modo puntuale e univoco che il funzionario sottoscrittore degli avvisi di accertamento fosse munito di delega valida ratione temporis, ratione materiae e ratione valoris, né che tale delega fosse espressamente indicata negli atti impositivi.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la delega di firma, per essere idonea a legittimare l'esercizio del potere impositivo, deve essere specifica e non impersonale, non potendosi ritenere sufficiente una delega generica o desumibile aliunde.
Ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
D.P.R. n. 600/1973.
La cartella di pagamento impugnata costituisce atto consequenziale agli avvisi di accertamento annullati e ne condivide le sorti. Pertanto, restano assorbite le ulteriori censure relative alle modalità di notifica della cartella, dovendosi comunque dichiarare l'illegittimità della cartella per invalidità derivata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo Grado della Sicilia – Sezione staccata di Siracusa, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando,
– rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
– conferma integralmente la sentenza n. 2378/1/18 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa;
– condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento, in favore di Resistente_1 , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA, se dovuti;
Così deciso in Siracusa, lì 18 novembre 2024
Il Presidente est.
UN CA