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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ig Rete Dati spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5C059CC53, B5C059DD26, B5C059CC26, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acqua Novara Vco Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Enrica Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Information Development & Automation s.r.l., Sensus Italia s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'atto di esclusione prot out 54348 del 14.7.2025 di Acqua Novara. VCO, limitatamente ai lotti 2 e 3;
in ogni caso per la riammissione (con riserva in sede cautelare) alla valutazione tecnica e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con subentro del ricorrente;
ovvero in subordine per il risarcimento del danno per equivalente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IG RETE DATI SPA il 14/09/2025:
- In subordine (nuova impugnazione), del capitolato di gara in parte qua, inerente ai lotti 2 e 3, art. 14 pag. 22, nella parte inerente alla fornitura del contatore 125 DN, ove interpretato nel senso che richiede misuratori con DN 125 con portata inferiore o uguale a 300 litri/ora anziché 320 come obbligatorio per legge, e come risulta invece richiesto dal medesimo art. 14 commi 1 e 2, del capitolato,
- in ulteriore subordine (nuova impugnazione), ove non si ritenga possibile l’interpretazione di cui al punto che precede, per l’annullamento previa adozione di misure cautelari dell’intera gara, limitatamente ai lotti 2 e 3, e dunque per l’annullamento del bando di gara, del disciplinare, del capitolato, di tutti i verbali successivamente intervenuti e di ogni atto assunto nella medesima, ivi compresi atti di approvazione di verbali e di graduatorie e compreso l’atto di aggiudicazione se ed in quanto intervenuto
in ogni caso
per la riammissione (con riserva in sede cautelare) alla valutazione tecnica
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con subentro del ricorrente
vvero in subordine per il risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acqua Novara Vco s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa PA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara per la fornitura e posa in opera di smart meter acqua – lotti 2 e 3 deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo annullarsi il provvedimento di esclusione oltre a disporsi, ove necessario, il risarcimento del danno.
Si è costituita la stazione appaltante contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 14.9.2025 la società ha, in subordine ed ulteriormente, censurato il capitolato di gara e contestato l’intera procedura, contestazioni cui la stazione appaltante si è ugualmente opposta.
Parte ricorrente ha formulato istanza di misure cautelari monocratiche, respinte con decreti nn. 307 e 456 del 2025.
Con ordinanze n. 405 e 486/2025 l’istanza di misure cautelari collegiali è stata ugualmente respinta.
Fissata udienza di discussione, con atto depositato in data 30.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio e chiesto la compensazione delle spese di lite. Controparte ha aderito alla richiesta.
Deve quindi pronunciarsi decisione conforme alla concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF PR, Presidente
PA MA, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | FF PR |
IL SEGRETARIO