CS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10086 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05830/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/12/2025
N. 10086 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05830/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2025, proposto da
SE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6587/2025, resa tra le parti; N. 05830/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 c.p.a., l'odierno appellante adiva il TAR per il Lazio, sede di
Roma, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1361/2021 del Tribunale di
Roma, Sezione Lavoro, concernente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo continuativamente prestato sin dall'anno scolastico 2000/2001 ai fini della progressione economica secondo quanto previsto dall'art. 79 C.C.N.L. comparto scuola e della tabella 2 allegata a tale C.C.N.L., nonché la ricostruzione di carriera considerando integralmente il periodo di servizio espletato con contratto a tempo determinato assicurando la regolarizzazione contributiva e previdenziale in seguito a tale ricostruzione.
Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 6587/2025, pubblicata il 2 aprile
2025, accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierno appellante.
In ordine alle spese di lite, il giudice di primo grado disponeva così disponeva:
“Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell'avvocato Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge” N. 05830/2025 REG.RIC.
L'odierno appellante ha proposto appello per la riforma del richiamato capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha liquidato in euro 500,00 le spese e le competenze del giudizio, articolando due motivi di appello.
In disparte il merito, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2 aprile 2025 e che il ricorso in appello è stato notificato alla controparte appellata il 15 luglio 2025.
Osserva il Collegio che l'eccezione è fondata.
Il ricorso è irricevibile in quanto l'impugnazione è stata notificata alla controparte appellata oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del cod, proc amm., considerato alla luce dell'art. 87, comma 3 dello stesso codice che prevede il dimezzamento dei termini per i giudizi in camera di consiglio, tra cui l'ottemperanza, ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 05830/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco NI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
IO ER
Pubblicato il 19/12/2025
N. 10086 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05830/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2025, proposto da
SE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6587/2025, resa tra le parti; N. 05830/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 c.p.a., l'odierno appellante adiva il TAR per il Lazio, sede di
Roma, al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1361/2021 del Tribunale di
Roma, Sezione Lavoro, concernente il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo continuativamente prestato sin dall'anno scolastico 2000/2001 ai fini della progressione economica secondo quanto previsto dall'art. 79 C.C.N.L. comparto scuola e della tabella 2 allegata a tale C.C.N.L., nonché la ricostruzione di carriera considerando integralmente il periodo di servizio espletato con contratto a tempo determinato assicurando la regolarizzazione contributiva e previdenziale in seguito a tale ricostruzione.
Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 6587/2025, pubblicata il 2 aprile
2025, accoglieva integralmente il ricorso promosso dall'odierno appellante.
In ordine alle spese di lite, il giudice di primo grado disponeva così disponeva:
“Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell'avvocato Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge” N. 05830/2025 REG.RIC.
L'odierno appellante ha proposto appello per la riforma del richiamato capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha liquidato in euro 500,00 le spese e le competenze del giudizio, articolando due motivi di appello.
In disparte il merito, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'appello, evidenziando che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 2 aprile 2025 e che il ricorso in appello è stato notificato alla controparte appellata il 15 luglio 2025.
Osserva il Collegio che l'eccezione è fondata.
Il ricorso è irricevibile in quanto l'impugnazione è stata notificata alla controparte appellata oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 3 del cod, proc amm., considerato alla luce dell'art. 87, comma 3 dello stesso codice che prevede il dimezzamento dei termini per i giudizi in camera di consiglio, tra cui l'ottemperanza, ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 05830/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco NI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
IO ER