CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
AR IN, OR
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 467/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. TW9017I019862024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento avviso di accertamento. Con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Rigetto ricorso ritenuto inammissibile e infondato. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.10.2025 il sig. Ricorrente_1 residente in [...](CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso, come da separata procura alle liti allegata agli atti, dal dr. Difensore_1 p.e.c.: Email_1 (CF_Difensore_1) iscritto al n 99/A dell'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tempio Pausania presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari, in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore Indirizzo p.e.c.: dp.sassari@pce. agenziaentrate.it, avverso avviso di accertamento numero TW9017I01986/2024 per l'anno 2018 notificato il 17/02/2025 e il conseguente diniego di autotutela obbligatoria.
Il ricorrente con il ricorso presentato all'odierna discussione a questa Corte eccepiva preliminarmente la ricezione dell'avviso p.e.c. su un indirizzo di cui non sapeva di possedere. In via principale il mancato riconoscimento dell'applicazione del regime forfettario effettuato dall'Agenzia dal quale è scaturito l'atto impugnato. Nella fattispecie a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 31.12.2017 avviava attività di lavoratore autonomo nel 2018 chiedendo di aderire al regime forfettario pur superando i limiti dei
30.000,00 euro annui, applicando la circolare dell'Agenzia delle Entrate AE 10/E/2016 che così recita: ..”il superamento del limite non preclude l'accesso al regime forfetario se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime”. Nel caso de quo il ricorrente aveva cessato l'attività di dipendente al 31.12.2017.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte di Giustizia Tributaria adita di accertare quanto sopra, e dichiarare nullo l'avviso di accertamento n. TW9017I01986/2024, e concedere lo sgravio richiesto con istanza di Autotutela dichiarando la totale inesistenza della pretesa tributaria.
Con vittoria di spese, onorari e diritti.
Si costituiva in data 12.01.2026 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In via preliminare parte resistente chiedeva l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua presentazione. Come asserito dal ricorrente lo stesso ha ricevuto la notifica del ricorso in data 17.02.2025 invece ha presentato ricorso in data 12.10.2025 per un atto divenuto definitivo che per legge precludeva anche la presentazione dell'atto di autotutela presentato.
Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso precisando che la Circolare evocata dal ricorrente se pur vero che concede la possibilità di aderire al regime agevolato, la stessa si riferisce a chi ha cessato l'attività nell'anno precedentemente ma non deve essere titolare di altri redditi che superino la soglia indicata. Nel caso de quo avendo il ricorrente aveva percepito redditi da pensione nel 2017 di euro 37.000,00 come accertato dall'ufficio e avendo superato la soglia dei 30.000,00 previsti, non poteva accedere al regime forfettario.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari sez. 2, in seduta Collegiale, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
Il ricorrente impugnava l'atto sottoposto all'odierna discussione unitamente al diniego dell'istanza in autotutela che aveva presentato facendo valere quale doglianza principale di aver ricevuto la notifica dello stesso su un indirizzo p.e.c. del quale non era a conoscenza di possederlo.
A seguito di rituale e regolare notifica effettuata dall'Agenzia l'atto è divenuto definitivo essendo stato inviato su indirizzo p.e.c. che professionisti, ditte individuali, società sono tenuti a registrare su appositi registri pubblici, l'eccezione quindi, è infondata e per questo va respinta.
Si aggiunge che nella fattispecie l'istanza in autotutela non poteva essere presentata in quanto non rientrante tra i casi previsti dall'articolo 10 quater del decreto legislativo n. 219/2023 che introducendo nella legge
212/2000, gli articoli 10-quater e 10-quinquies, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha disciplinato e riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. Nel caso de quo rientrava tra quelle facoltative ove il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dal silenzio-diniego dell'Amministrazione che non era obbligata a emettere una dichiarazione espressa dell'Agenzia. Pertanto, nella fattispecie il ricorso è stato presentato oltre il termine previsto di 60 giorni.
Nel merito il ricorso è da respingere in quanto, la circolare invocata da parte ricorrente è pur vero che prevede l'ammissione al regime forfettario per chi ha cessato l'attività lavorativa dipendente nell'anno precedente ma precisa, che non deve possedere altri redditi che superino la soglia dei 30.000,00 euro. Nella fattispecie il ricorrente ha percepito nel 2017 redditi per un importo di euro 37.000,00 come accertato dall'ufficio.
Per questi ragioni e principalmente per aver parte ricorrente presentato il ricorso oltre i termini di legge è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
€ 1.000,00.
Così deciso in Sassari li, 19.01.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dr. Vincenzo Sarcina dr. Andrea Garau
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
AR IN, OR
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 467/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. TW9017I019862024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento avviso di accertamento. Con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Rigetto ricorso ritenuto inammissibile e infondato. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.10.2025 il sig. Ricorrente_1 residente in [...](CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso, come da separata procura alle liti allegata agli atti, dal dr. Difensore_1 p.e.c.: Email_1 (CF_Difensore_1) iscritto al n 99/A dell'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tempio Pausania presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari, in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore Indirizzo p.e.c.: dp.sassari@pce. agenziaentrate.it, avverso avviso di accertamento numero TW9017I01986/2024 per l'anno 2018 notificato il 17/02/2025 e il conseguente diniego di autotutela obbligatoria.
Il ricorrente con il ricorso presentato all'odierna discussione a questa Corte eccepiva preliminarmente la ricezione dell'avviso p.e.c. su un indirizzo di cui non sapeva di possedere. In via principale il mancato riconoscimento dell'applicazione del regime forfettario effettuato dall'Agenzia dal quale è scaturito l'atto impugnato. Nella fattispecie a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 31.12.2017 avviava attività di lavoratore autonomo nel 2018 chiedendo di aderire al regime forfettario pur superando i limiti dei
30.000,00 euro annui, applicando la circolare dell'Agenzia delle Entrate AE 10/E/2016 che così recita: ..”il superamento del limite non preclude l'accesso al regime forfetario se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime”. Nel caso de quo il ricorrente aveva cessato l'attività di dipendente al 31.12.2017.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte di Giustizia Tributaria adita di accertare quanto sopra, e dichiarare nullo l'avviso di accertamento n. TW9017I01986/2024, e concedere lo sgravio richiesto con istanza di Autotutela dichiarando la totale inesistenza della pretesa tributaria.
Con vittoria di spese, onorari e diritti.
Si costituiva in data 12.01.2026 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In via preliminare parte resistente chiedeva l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua presentazione. Come asserito dal ricorrente lo stesso ha ricevuto la notifica del ricorso in data 17.02.2025 invece ha presentato ricorso in data 12.10.2025 per un atto divenuto definitivo che per legge precludeva anche la presentazione dell'atto di autotutela presentato.
Nel merito chiedeva di rigettare il ricorso precisando che la Circolare evocata dal ricorrente se pur vero che concede la possibilità di aderire al regime agevolato, la stessa si riferisce a chi ha cessato l'attività nell'anno precedentemente ma non deve essere titolare di altri redditi che superino la soglia indicata. Nel caso de quo avendo il ricorrente aveva percepito redditi da pensione nel 2017 di euro 37.000,00 come accertato dall'ufficio e avendo superato la soglia dei 30.000,00 previsti, non poteva accedere al regime forfettario.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari sez. 2, in seduta Collegiale, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
Il ricorrente impugnava l'atto sottoposto all'odierna discussione unitamente al diniego dell'istanza in autotutela che aveva presentato facendo valere quale doglianza principale di aver ricevuto la notifica dello stesso su un indirizzo p.e.c. del quale non era a conoscenza di possederlo.
A seguito di rituale e regolare notifica effettuata dall'Agenzia l'atto è divenuto definitivo essendo stato inviato su indirizzo p.e.c. che professionisti, ditte individuali, società sono tenuti a registrare su appositi registri pubblici, l'eccezione quindi, è infondata e per questo va respinta.
Si aggiunge che nella fattispecie l'istanza in autotutela non poteva essere presentata in quanto non rientrante tra i casi previsti dall'articolo 10 quater del decreto legislativo n. 219/2023 che introducendo nella legge
212/2000, gli articoli 10-quater e 10-quinquies, in vigore dal 18 gennaio 2024, ha disciplinato e riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. Nel caso de quo rientrava tra quelle facoltative ove il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dal silenzio-diniego dell'Amministrazione che non era obbligata a emettere una dichiarazione espressa dell'Agenzia. Pertanto, nella fattispecie il ricorso è stato presentato oltre il termine previsto di 60 giorni.
Nel merito il ricorso è da respingere in quanto, la circolare invocata da parte ricorrente è pur vero che prevede l'ammissione al regime forfettario per chi ha cessato l'attività lavorativa dipendente nell'anno precedente ma precisa, che non deve possedere altri redditi che superino la soglia dei 30.000,00 euro. Nella fattispecie il ricorrente ha percepito nel 2017 redditi per un importo di euro 37.000,00 come accertato dall'ufficio.
Per questi ragioni e principalmente per aver parte ricorrente presentato il ricorso oltre i termini di legge è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
€ 1.000,00.
Così deciso in Sassari li, 19.01.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dr. Vincenzo Sarcina dr. Andrea Garau