CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2024, n. 46725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46725 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 46725 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di GO VA per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà personale subìta, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 13 dicembre 2012 al 12 febbraio 2013 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 14 marzo 2013 in relazione a un procedimento nel quale era indagato dei reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3, 81, comma 2, 640, comma 2, e 483 cod. pen., 260 d. Igs. 3 aprile 2006, n.152. 2. VA GO propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in merito alla condotta colposa del ricorrente. Secondo la difesa, l'ordinanza travisa l'elemento probatorio che attiene ai due episodi ricondotti all'agire del ricorrente a proposito sia del colloquio tra il coimputato DA e la dipendente dell' GO sia in merito alle conversazioni tra quest'ultimo e taluni amministratori pubblici. La prima conversazione, ove letta correttamente, avrebbe consentito di comprendere che il contratto per lo smaltimento degli SU tra la società B & B EC dell'GO e la CIO Impianti SU s.r.l. del DA aveva come corrispettivo l'importo di euro 130/t. In relazione a tale corrispettivo, la dipendente, con l'obiettivo di rappresentare agli investigatori l'organizzazione del servizio con la massima trasparenza, aveva chiesto all'interlocutore di non falsificare il dato contabile ma di chiarire che l'importo era in realtà scomposto tra le due voci, vale a dire euro 100/t pagati a CIO Impianti ed euro 30/t versati ad altra società ausiliaria, Coop. Polidrica, per la messa a disposizione dei mezzi meccanici, come da relative fatture, per evitare di ingenerare il sospetto di indebito incameramento della differenza di importo a opera dell' GO. Con riferimento alle ulteriori conversazioni, la sentenza di assoluzione ha escluso il dolo proprio sulla base di tale compendio, concludendo per la non conciliabilità con la volontà di gestire illegalmente lo smaltimento dei rifiuti dei solleciti formulati dall' GO agli amministratori pubblici per il rilascio dell'autorizzazione al montaggio e alla messa in funzione dell'impianto di vagliatura già acquistato. Per altro verso, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia trascurato quanto già evidenziato con l'istanza originaria, ovvero che l'indagine non teneva conto della situazione di conclamata emergenza in cui versava la gestione del ciclo dei rifiuti nel bacino territoriale di riferimento, per cui si erano resi necessari i provvedimenti autoritativi che 2 imponevano al ricorrente di operare in deroga alla legislazione nazionale, di fonte anche secondaria, e in ossequio alle ordinanze regionali e provinciali contingibili e urgenti per la gestione degli SU che autorizzavano il trasferimento di rifiuti dal sito di trasferenza attraverso l'attività di triturazione, come tale idonea classificare il rifiuto così macinato con codice CER 19.12.12. All'istanza di riparazione erano stati allegati documenti attestanti l'esistenza di ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Giunta regionale, del Presidente della Provincia, e note della Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, della Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, nonché del Comune di Lauria, dalle quali emergeva la legittima attribuzione del codice CER 19.12.12 anche ai rifiuti urbani sottoposti a qualsiasi forma di trattamento meccanico. L'ordinanza non si è soffermata su tale profilo del fatto, attribuendo un nesso eziologico al comportamento del ricorrente rispetto al titolo cautelare erroneamente ritenuto a ntidoveroso. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta endoprocessuale, considerata riottosa. In realtà, si assume, l'istante nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso il mancato rispetto della vigente disciplina legislativa spiegando di aver dovuto agire in deroga alla stessa sulla base del disposto di ordinanze contingibili e urgenti di organizzazione provvisoria del ciclo dei rifiuti nel territorio lucano. Il provvedimento impugnato non spiega per quale ragione il comportamento dell'GO sia stato ritenuto mendace ovvero non collaborativo e sinergico rispetto alla prosecuzione della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'ECnomia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto in primo luogo sulla base del contesto materiale, amministrativo e operativo in cui il richiedente ha agito, considerato irregolare e ambiguo, in ogni caso non integralmente rispondente a quanto previsto nel titolo 3 autorizzativo e comunque divergente rispetto alle risultanze contabili- amministrative della società EC (di cui l'GO era amministratore e proprietario per il 98% delle quote) e della B & B EC (di cui il richiedente era procuratore con titolarità delle quote nella misura del 70%). A tal fine, ha valorizzato alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra la dipendente della società EC e il coimputato DA, amministratore della società che gestiva l'impianto della discarica di Tricarico, una conversazione tra quest'ultimo e il richiedente, in cui il secondo rassicurava il primo circa i contatti avuti con l'assessore regionale, alcune conversazioni intercorse tra il richiedente e l'assessore Macchia nonché il Sindaco Santarsiero, una conversazione intercorsa tra il richiedente e l'assessore Pace e la telefonata effettuata tra un Capitano dell'Arma dei Carabinieri e tale don Smaldone, nel tentativo del richiedente di carpire informazioni dal militare per il tramite inconsapevole del prelato, oltreché un'intercettazione tra il DA e il suo più stretto collaboratore, nel corso della quale il primo si dimostrava consapevole di gestire un impianto abilitato a ricevere solo rifiuti non pericolosi oltreché consapevole di omettere nel ciclo di trattamento l'operazione di c.d. vagliatura dei rifiuti, manifestando sofferenza per l'attività di controllo esercitata dalla polizia giudiziaria sulla gestione della discarica. Infine, un'ulteriore intercettazione, sempre tra il DA e il suo più fidato collaboratore, in cui si ribadiva che l'impianto non era abilitato a ricevere i rifiuti non urbani, ammettendo che taluni di essi erano privi di caratterizzazione all'origine. La Corte territoriale ha valutato anche la condotta endoprocessuale dell'GO in quanto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2012, il richiedente ha precisato che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciatogli e le successive ordinanze gli consentivano di accettare esclusivamente rifiuti non pericolosi;
che i rifiuti risultavano privi di ogni caratterizzazione all'origine, onere incombente sul produttore. Il codice era assegnato dalla B & B EC, di cui il richiedente era procuratore, sulla base del solo presupposto che i rifiuti fossero di tipo solidi urbani, sicché mancava ogni tipo di controllo sulla loro natura, mentre i formulari erano compilati dalla società EC all'esito della mera attività di triturazione del materiale senza alcun processo di vagliatura o tritovagliatura, mentre sarebbe stato necessario procedere con la vagliatura dei rifiuti laddove la mera attività di tritatura era un escamotage per eludere la legge. Nel corso del medesimo interrogatorio, l'Aguglia aveva ammesso che nella discarica di Tricarico gestita dalla società CIO Impianti SU Srl non si effettuava alcuna vagliatura dei rifiuti, non essendovi impianti idonei a tale trattamento;
l'impianto di Tito risultava privo di tritovagliatura. 4 3. Dall'esame del provvedimento impugnato si desume, dunque, che il giudice della riparazione rigetta l'istanza sottolineando la non corrispondenza tra l'attività effettivamente svolta e le risultanze contabili-amministrative della società EC, di cui l'GO era amministratore e proprietario per il 98%, e della B & B EC, di cui era procuratore con titolarità delle quote nella misura del 70%. A sostegno di tale difformità, la Corte territoriale menziona alcune intercettazioni telefoniche indicative di discrasia tra i dati contabili della società CIO Impianti SU e gli importi indicati nelle fatture emesse dalla società nei confronti dei Comuni, i plurimi contatti tenuti da GO VA con amministratori comunali e regionali, il tentativo del richiedente di carpire informazioni da un Capitano dell'Arma dei Carabinieri per il tramite di un prelato, le ripetute dichiarazioni del gestore della CIO Impianti SU di non essere abilitato a ricevere i rifiuti dotati di codice C 20.03.01 o 19.12.12 e l'ammissione della mancata caratterizzazione all'origine di taluni dei rifiuti conferiti in discarica. L'ordinanza riporta la Circolare ministeriale del 30 giugnò 2009 e descrive la condotta endoprocessuale dell'GO, il quale ha ammesso di non conoscere le previsioni imposte da tale circolare per il trattamento dei rifiuti, come comportamento scarsamente collaborativo in quanto non idoneo a chiarire esattamente perché la sua attività potesse considerarsi lecita. Con specifico riferimento al difetto di caratterizzazione dei rifiuti all'origine, onere incombente sul produttore, il richiedente ha dichiarato che il codice era assegnato dalla B & B EC sulla base del solo presupposto che i rifiuti fossero di tipo solidi urbani, mancando ogni tipo di controllo sulla loro natura, mentre i formulari erano compilati dalla EC all'esito della mera attività di:triturazione del materiale, senza alcun processo di vagliatura o tritovagliatura. 4. Il primo motivo di ricorso propone una inammissibile rilettura del tenore delle intercettazioni, limitandosi a escludere che da tali acquisizioni istruttorie sia desumibile una condotta connotata da macroscopica negligenza. Anche con riferimento ai contatti tra l'GO e taluni amministratori pubblici, il ricorso richiama la sentenza assolutoria, la quale tuttavia ne desume l'assenza di dolo del reato contestato, senza escludere nella loro consistenza fattuale tali contatti. Pur deducendo la laconicità della motivazione in merito alla prova documentale legittimante la condotta del ricorrente, la censura si incentra sulla legittimità dell'operazione di attribuzione del codice CER 19.12.12 anche ai rifiuti urbani non sottoposti a vagliatura, senza adeguatamente confrontarsi con la diversa impostazione seguita dal giudice della riparazione. 5 La Corte territoriale ha, infatti, incentrato la motivazione, piuttosto che sull'illegittimo conferimento dei rifiuti, su talune condotte, sopra elencate, idonee a ingenerare nell'autorità giudiziaria il legittimo convincimento della contiguità del richiedente a soggetti gestori di una discarica nella quale venivano conferiti rifiuti non consentiti dal titolo abilitativo in quanto pericolosi e privi di caratterizzazione all'origine. Il richiedente, si legge nell'ordinanza, si mostrava ben consapevole non solo del fatto, sul quale si incentra il ricorso, che nell'impianto da lui gestito non si effettuasse la vagliatura dei rifiuti, ma anche della circostanza che taluni rifiuti di genere pericoloso o privi di caratterizzazione all'origine fossero scaricati e trattati presso l'impianto della società EC pur non potendo essere accettati in discarica. 5. Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento al secondo motivo di ricorso, inerente alla condotta endoprocessuale. A fronte di una specifica enunciazione di dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2012, la doglianza si limita a riproporre argomenti giustificativi della legittimità del conferimento dei rifiuti senza adeguato confronto con le ragioni esposte alle pagg.
6-7 dell'ordinanza impugnata, indicative del sostanziale rifiuto dell'indagato di fornire chiarimenti circa il contesto nel quale egli aveva operato. 6. Conseguentemente, il Collegio ritiene che il giudice della riparazione abbia legittimamente esaminato alcune condotte materiali poste in essere dal richiedente, emerse in fase investigativa in data antecedente e successiva alla emissione dell'ordinanza cautelare e accertate o ritenute sussistenti dallo stesso giudice della cognizione. Tali comportamenti sono stati valutati come indicativi di una condotta gravemente negligente dell' GO e non risultano validamente contestati nel ricorso, che tende ad avvalorare l'insussistenza dell'illecito penale ovvero a lamentare la mancata considerazione dei documenti attestanti la regolarità dell'attività di raccolta e conferimento di rifiuti omettendo, in sostanza, un adeguato confronto con il contenuto del provvedimento impugnato. 7. Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento;
segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti 6 consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
• Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 26 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 46725 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di GO VA per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà personale subìta, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 13 dicembre 2012 al 12 febbraio 2013 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 14 marzo 2013 in relazione a un procedimento nel quale era indagato dei reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3, 81, comma 2, 640, comma 2, e 483 cod. pen., 260 d. Igs. 3 aprile 2006, n.152. 2. VA GO propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in merito alla condotta colposa del ricorrente. Secondo la difesa, l'ordinanza travisa l'elemento probatorio che attiene ai due episodi ricondotti all'agire del ricorrente a proposito sia del colloquio tra il coimputato DA e la dipendente dell' GO sia in merito alle conversazioni tra quest'ultimo e taluni amministratori pubblici. La prima conversazione, ove letta correttamente, avrebbe consentito di comprendere che il contratto per lo smaltimento degli SU tra la società B & B EC dell'GO e la CIO Impianti SU s.r.l. del DA aveva come corrispettivo l'importo di euro 130/t. In relazione a tale corrispettivo, la dipendente, con l'obiettivo di rappresentare agli investigatori l'organizzazione del servizio con la massima trasparenza, aveva chiesto all'interlocutore di non falsificare il dato contabile ma di chiarire che l'importo era in realtà scomposto tra le due voci, vale a dire euro 100/t pagati a CIO Impianti ed euro 30/t versati ad altra società ausiliaria, Coop. Polidrica, per la messa a disposizione dei mezzi meccanici, come da relative fatture, per evitare di ingenerare il sospetto di indebito incameramento della differenza di importo a opera dell' GO. Con riferimento alle ulteriori conversazioni, la sentenza di assoluzione ha escluso il dolo proprio sulla base di tale compendio, concludendo per la non conciliabilità con la volontà di gestire illegalmente lo smaltimento dei rifiuti dei solleciti formulati dall' GO agli amministratori pubblici per il rilascio dell'autorizzazione al montaggio e alla messa in funzione dell'impianto di vagliatura già acquistato. Per altro verso, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia trascurato quanto già evidenziato con l'istanza originaria, ovvero che l'indagine non teneva conto della situazione di conclamata emergenza in cui versava la gestione del ciclo dei rifiuti nel bacino territoriale di riferimento, per cui si erano resi necessari i provvedimenti autoritativi che 2 imponevano al ricorrente di operare in deroga alla legislazione nazionale, di fonte anche secondaria, e in ossequio alle ordinanze regionali e provinciali contingibili e urgenti per la gestione degli SU che autorizzavano il trasferimento di rifiuti dal sito di trasferenza attraverso l'attività di triturazione, come tale idonea classificare il rifiuto così macinato con codice CER 19.12.12. All'istanza di riparazione erano stati allegati documenti attestanti l'esistenza di ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Giunta regionale, del Presidente della Provincia, e note della Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, della Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, nonché del Comune di Lauria, dalle quali emergeva la legittima attribuzione del codice CER 19.12.12 anche ai rifiuti urbani sottoposti a qualsiasi forma di trattamento meccanico. L'ordinanza non si è soffermata su tale profilo del fatto, attribuendo un nesso eziologico al comportamento del ricorrente rispetto al titolo cautelare erroneamente ritenuto a ntidoveroso. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta endoprocessuale, considerata riottosa. In realtà, si assume, l'istante nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso il mancato rispetto della vigente disciplina legislativa spiegando di aver dovuto agire in deroga alla stessa sulla base del disposto di ordinanze contingibili e urgenti di organizzazione provvisoria del ciclo dei rifiuti nel territorio lucano. Il provvedimento impugnato non spiega per quale ragione il comportamento dell'GO sia stato ritenuto mendace ovvero non collaborativo e sinergico rispetto alla prosecuzione della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'ECnomia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto in primo luogo sulla base del contesto materiale, amministrativo e operativo in cui il richiedente ha agito, considerato irregolare e ambiguo, in ogni caso non integralmente rispondente a quanto previsto nel titolo 3 autorizzativo e comunque divergente rispetto alle risultanze contabili- amministrative della società EC (di cui l'GO era amministratore e proprietario per il 98% delle quote) e della B & B EC (di cui il richiedente era procuratore con titolarità delle quote nella misura del 70%). A tal fine, ha valorizzato alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra la dipendente della società EC e il coimputato DA, amministratore della società che gestiva l'impianto della discarica di Tricarico, una conversazione tra quest'ultimo e il richiedente, in cui il secondo rassicurava il primo circa i contatti avuti con l'assessore regionale, alcune conversazioni intercorse tra il richiedente e l'assessore Macchia nonché il Sindaco Santarsiero, una conversazione intercorsa tra il richiedente e l'assessore Pace e la telefonata effettuata tra un Capitano dell'Arma dei Carabinieri e tale don Smaldone, nel tentativo del richiedente di carpire informazioni dal militare per il tramite inconsapevole del prelato, oltreché un'intercettazione tra il DA e il suo più stretto collaboratore, nel corso della quale il primo si dimostrava consapevole di gestire un impianto abilitato a ricevere solo rifiuti non pericolosi oltreché consapevole di omettere nel ciclo di trattamento l'operazione di c.d. vagliatura dei rifiuti, manifestando sofferenza per l'attività di controllo esercitata dalla polizia giudiziaria sulla gestione della discarica. Infine, un'ulteriore intercettazione, sempre tra il DA e il suo più fidato collaboratore, in cui si ribadiva che l'impianto non era abilitato a ricevere i rifiuti non urbani, ammettendo che taluni di essi erano privi di caratterizzazione all'origine. La Corte territoriale ha valutato anche la condotta endoprocessuale dell'GO in quanto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2012, il richiedente ha precisato che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciatogli e le successive ordinanze gli consentivano di accettare esclusivamente rifiuti non pericolosi;
che i rifiuti risultavano privi di ogni caratterizzazione all'origine, onere incombente sul produttore. Il codice era assegnato dalla B & B EC, di cui il richiedente era procuratore, sulla base del solo presupposto che i rifiuti fossero di tipo solidi urbani, sicché mancava ogni tipo di controllo sulla loro natura, mentre i formulari erano compilati dalla società EC all'esito della mera attività di triturazione del materiale senza alcun processo di vagliatura o tritovagliatura, mentre sarebbe stato necessario procedere con la vagliatura dei rifiuti laddove la mera attività di tritatura era un escamotage per eludere la legge. Nel corso del medesimo interrogatorio, l'Aguglia aveva ammesso che nella discarica di Tricarico gestita dalla società CIO Impianti SU Srl non si effettuava alcuna vagliatura dei rifiuti, non essendovi impianti idonei a tale trattamento;
l'impianto di Tito risultava privo di tritovagliatura. 4 3. Dall'esame del provvedimento impugnato si desume, dunque, che il giudice della riparazione rigetta l'istanza sottolineando la non corrispondenza tra l'attività effettivamente svolta e le risultanze contabili-amministrative della società EC, di cui l'GO era amministratore e proprietario per il 98%, e della B & B EC, di cui era procuratore con titolarità delle quote nella misura del 70%. A sostegno di tale difformità, la Corte territoriale menziona alcune intercettazioni telefoniche indicative di discrasia tra i dati contabili della società CIO Impianti SU e gli importi indicati nelle fatture emesse dalla società nei confronti dei Comuni, i plurimi contatti tenuti da GO VA con amministratori comunali e regionali, il tentativo del richiedente di carpire informazioni da un Capitano dell'Arma dei Carabinieri per il tramite di un prelato, le ripetute dichiarazioni del gestore della CIO Impianti SU di non essere abilitato a ricevere i rifiuti dotati di codice C 20.03.01 o 19.12.12 e l'ammissione della mancata caratterizzazione all'origine di taluni dei rifiuti conferiti in discarica. L'ordinanza riporta la Circolare ministeriale del 30 giugnò 2009 e descrive la condotta endoprocessuale dell'GO, il quale ha ammesso di non conoscere le previsioni imposte da tale circolare per il trattamento dei rifiuti, come comportamento scarsamente collaborativo in quanto non idoneo a chiarire esattamente perché la sua attività potesse considerarsi lecita. Con specifico riferimento al difetto di caratterizzazione dei rifiuti all'origine, onere incombente sul produttore, il richiedente ha dichiarato che il codice era assegnato dalla B & B EC sulla base del solo presupposto che i rifiuti fossero di tipo solidi urbani, mancando ogni tipo di controllo sulla loro natura, mentre i formulari erano compilati dalla EC all'esito della mera attività di:triturazione del materiale, senza alcun processo di vagliatura o tritovagliatura. 4. Il primo motivo di ricorso propone una inammissibile rilettura del tenore delle intercettazioni, limitandosi a escludere che da tali acquisizioni istruttorie sia desumibile una condotta connotata da macroscopica negligenza. Anche con riferimento ai contatti tra l'GO e taluni amministratori pubblici, il ricorso richiama la sentenza assolutoria, la quale tuttavia ne desume l'assenza di dolo del reato contestato, senza escludere nella loro consistenza fattuale tali contatti. Pur deducendo la laconicità della motivazione in merito alla prova documentale legittimante la condotta del ricorrente, la censura si incentra sulla legittimità dell'operazione di attribuzione del codice CER 19.12.12 anche ai rifiuti urbani non sottoposti a vagliatura, senza adeguatamente confrontarsi con la diversa impostazione seguita dal giudice della riparazione. 5 La Corte territoriale ha, infatti, incentrato la motivazione, piuttosto che sull'illegittimo conferimento dei rifiuti, su talune condotte, sopra elencate, idonee a ingenerare nell'autorità giudiziaria il legittimo convincimento della contiguità del richiedente a soggetti gestori di una discarica nella quale venivano conferiti rifiuti non consentiti dal titolo abilitativo in quanto pericolosi e privi di caratterizzazione all'origine. Il richiedente, si legge nell'ordinanza, si mostrava ben consapevole non solo del fatto, sul quale si incentra il ricorso, che nell'impianto da lui gestito non si effettuasse la vagliatura dei rifiuti, ma anche della circostanza che taluni rifiuti di genere pericoloso o privi di caratterizzazione all'origine fossero scaricati e trattati presso l'impianto della società EC pur non potendo essere accettati in discarica. 5. Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento al secondo motivo di ricorso, inerente alla condotta endoprocessuale. A fronte di una specifica enunciazione di dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2012, la doglianza si limita a riproporre argomenti giustificativi della legittimità del conferimento dei rifiuti senza adeguato confronto con le ragioni esposte alle pagg.
6-7 dell'ordinanza impugnata, indicative del sostanziale rifiuto dell'indagato di fornire chiarimenti circa il contesto nel quale egli aveva operato. 6. Conseguentemente, il Collegio ritiene che il giudice della riparazione abbia legittimamente esaminato alcune condotte materiali poste in essere dal richiedente, emerse in fase investigativa in data antecedente e successiva alla emissione dell'ordinanza cautelare e accertate o ritenute sussistenti dallo stesso giudice della cognizione. Tali comportamenti sono stati valutati come indicativi di una condotta gravemente negligente dell' GO e non risultano validamente contestati nel ricorso, che tende ad avvalorare l'insussistenza dell'illecito penale ovvero a lamentare la mancata considerazione dei documenti attestanti la regolarità dell'attività di raccolta e conferimento di rifiuti omettendo, in sostanza, un adeguato confronto con il contenuto del provvedimento impugnato. 7. Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento;
segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti 6 consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
• Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 26 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ente