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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12176/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002093990085095141 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20897/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 12176/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore 1, ricorreva avverso comunicazione di fermo amministrativo n.
20240002093990085095141 di € 776,00 relativo alla TARI per l'anno 2015 relativamente all'avviso di accertamento n. 786997/49648 del 26/11/2020 regolarmente notificato a mezzo raccomandata ar in data
29/12/2020.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione e decadenza del tributo sotteso.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni allegando copia della notifica dell'accertamento regolarmente notificato.
Il ricorrente presentava memorie illustrative con le quali insisteva per la prescrizione del tributo.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente ha correttamente dimostrato che è intervenuta la prescrizione prevista dalla legge per decorso dei termini in quanto non è stato notificato nessun atto interruttivo.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12176/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002093990085095141 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20897/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 12176/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore 1, ricorreva avverso comunicazione di fermo amministrativo n.
20240002093990085095141 di € 776,00 relativo alla TARI per l'anno 2015 relativamente all'avviso di accertamento n. 786997/49648 del 26/11/2020 regolarmente notificato a mezzo raccomandata ar in data
29/12/2020.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione e decadenza del tributo sotteso.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni allegando copia della notifica dell'accertamento regolarmente notificato.
Il ricorrente presentava memorie illustrative con le quali insisteva per la prescrizione del tributo.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente ha correttamente dimostrato che è intervenuta la prescrizione prevista dalla legge per decorso dei termini in quanto non è stato notificato nessun atto interruttivo.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese