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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 99/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. RIGA ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Cuneo,
pagina 1 di 6 espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti
VOGLIA
disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minore statuendo che:
1) il figlio minore venga affidato alla madre secondo i principi dell'affido in regime Persona_1 esclusivo “rafforzato”, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la casa materna, ovvero secondo quanto meglio ritenuto in corso di causa;
2) la sig.ra venga autorizzata in via esclusiva ad assumere le decisioni di maggiore Parte_1 importanza inerenti il figlio minore e, tra queste, venga autorizzata a sottoscrivere autonomamente, senza il necessario intervento del sig. , le richieste di rilascio dei documenti di identità, CP_1 nonché del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito medico, educativo e scolastico
(ivi incluse gite e permessi) relative al figlio Per_1
3) la sig.ra abbia la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. ; Parte_1 CP_1
4) il padre possa effettuare un colloquio telefonico con il figlio a giorni alterni, possibilmente in orario serale o comunque, compatibilmente con le attività del minore, chiamando il numero cellulare a lui noto in uso alla sig.ra ; Pt_1
5) tenuto conto delle esigenze e della volontà del minore e compatibilmente con le esigenze presenti e future, scolastiche, sportive, ludiche e sociali, previo superamento da parte del degli CP_1 accertamenti tossicologici, il padre possa far visita al figlio in un luogo concordato tra le parti sempre alla presenza della madre, per due pomeriggi a settimana, previo accordo con la sig.ra Parte_1 da raggiungersi almeno 5 giorni prima;
6) il sig. corrisponda alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno perequativo in favore del figlio minore la somma Per_1 che si propone di € 400,00 (quattrocento/00 euro) o quella meglio ritenuta, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno in favore del figlio le spese straordinarie
(scolastiche, medico sanitarie non coperte dal S.S.N., ortodontiche, oculistiche, etc.) come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/01/2025 proponeva ricorso per la regolamentazione delle Parte_1 condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore Per_1
a Cuneo (CN) in data 4/10/2012 dalla relazione more uxorio con
[...] CP_1
Nello specifico parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo rafforzato del minore, la regolamentazione delle visite padre-figlio, tenuto conto delle esigenze, della volontà e compatibilmente con le esigenze presenti e future, scolastiche, sportive, ludiche e sociali del minore e previo superamento da parte del degli accertamenti tossicologici, nonché disporsi a carico del padre un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione al
10/04/2025, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza.
All'udienza del 11/06/2025 veniva escusso il minore e, all'esito, con ordinanza Persona_1 ex art. 473 bis 22 c.p.c. resa in data 24/07/2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse del minore stesso.
Contestualmente, avendo parte ricorrente rinunciato alle proprie istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4 c.p.c.
All'udienza del 27/11/2025 la causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. del 24/07/2025, meritino conferma salvo le precisazioni di cui infra in punto mantenimento.
Invero, relativamente al figlio minore ricorrono le condizioni l'affidamento in via esclusiva alla madre tenuto conto che dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni della ricorrente rese in sede di udienza emerge che il padre, si è di fatto disinteressato del minore, a cui ha negato ogni rapporto, e dei suoi bisogni dal punto di vista sia morale sia materiale, costringendo la sig.ra a crescere da Parte_1 sola il figlio, oggi tredicenne, e a far fronte a tutte le sue esigenze.
Giova in questa sede rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, ovvero rendendosi totalmente inadempiente pagina 3 di 6 all'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta, anche a carico del genitore con cui il figlio non coabiti stabilmente.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge che il sig. a causa della propria CP_1 dipendenza da sostanze alcooliche e della sua incapacità a mantenere una stabile occupazione lavorativa
– pur informato costantemente in ordine alle attività relative al minore – ha di fatto omesso di esercitare con costanza la propria responsabilità genitoriale, alcunché corrispondendo a titolo di mantenimento.
L'atteggiamento di disinteresse del padre nei confronti del figlio è stato confermato anche dal minore stesso all'udienza del 11/06/2025 nel corso della quale ha dichiarato: “Non vedo mio padre da 6 anni, dalla seconda elementare. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto” e ancora “Mio padre ha fatto tante cose brutte, ad esempio quando stavamo ancora nella casa su e c'era anche lui, mentre io ero nel letto con mia madre ed ero ancora molto piccolo, lui arrivava di notte, verso le tre o le quattro, e voleva prendermi e portarmi in giro con lui solo perché voleva me;
a volte rischiava di fare anche degli incidenti perché era ubriaco marcio”.
Il Collegio osserva, inoltre, che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completa indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre formulata dalla signora potendo il Tribunale formulare nei riguardi della stessa, in ordine alla Parte_1 idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio minore con continuità e responsabilità.
Ne consegue la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'odierna ricorrente anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio di documenti validi per l'espatrio) con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione del figlio, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Avuto riguardo alle frequentazioni tra il minore e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza da parte ricorrente e dei desiderata del minore stesso, essendo incontestato che il padre non vede da tempo il figlio, il Collegio ritiene che la regolamentazione debba tenere conto di tale situazione al fine di tutelare il minore, soprattutto in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente. Di conseguenza le frequentazioni padre – figlio devono essere subordinate alla fattiva dimostrazione da parte del resistente della volontà di riprendere, con serietà e continuità, i contatti con il figlio Per_1
pagina 4 di 6 Tali considerazioni, impongono di stabilire che il padre potrà vedere il minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa e tenuto conto delle esigenze e della volontà del minore e compatibilmente con le sue esigenze, presenti e future, scolastiche, sportive, ludiche e sociali.
Venendo agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per il figlio mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Ciò posto, pur considerato che non sono stati allegati mutamenti delle condizioni economiche inquadrate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 24/07/2025, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle esigenze del figlio tredicenne e dell'assenza, allo stato, dei periodi di permanenza del minore presso il padre, tenuto altresì conto del fatto che è soggetto in giovane età e CP_1 presumibilmente dotato di capacità lavorativa, mentre la ricorrente è titolare di propria attività commerciale ed è proprietaria di diversi cespiti immobiliari, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 300,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Si reputa, infatti, eccessiva la somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie richiesta dalla madre, viste la tenera età del minore, le cui esigenze sono ancora ridotte, e la mancanza di allegazioni del tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e si liquidano in € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) il figlio minore in via esclusiva alla madre, Pt_2 Persona_1 Parte_1 con collocazione e residenza abituale presso la stessa;
pagina 5 di 6 2) DISPONE che la madre, possa adottare in autonomia anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
3) DISPONE che il padre, possa incontrare il figlio, laddove ne faccia CP_1 richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre;
4) DISPONE che versi entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 Parte_1 la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
5) CONDANNA al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 2.906,00 oltre esborsi, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 99/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. RIGA ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Cuneo,
pagina 1 di 6 espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti
VOGLIA
disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minore statuendo che:
1) il figlio minore venga affidato alla madre secondo i principi dell'affido in regime Persona_1 esclusivo “rafforzato”, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la casa materna, ovvero secondo quanto meglio ritenuto in corso di causa;
2) la sig.ra venga autorizzata in via esclusiva ad assumere le decisioni di maggiore Parte_1 importanza inerenti il figlio minore e, tra queste, venga autorizzata a sottoscrivere autonomamente, senza il necessario intervento del sig. , le richieste di rilascio dei documenti di identità, CP_1 nonché del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito medico, educativo e scolastico
(ivi incluse gite e permessi) relative al figlio Per_1
3) la sig.ra abbia la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. ; Parte_1 CP_1
4) il padre possa effettuare un colloquio telefonico con il figlio a giorni alterni, possibilmente in orario serale o comunque, compatibilmente con le attività del minore, chiamando il numero cellulare a lui noto in uso alla sig.ra ; Pt_1
5) tenuto conto delle esigenze e della volontà del minore e compatibilmente con le esigenze presenti e future, scolastiche, sportive, ludiche e sociali, previo superamento da parte del degli CP_1 accertamenti tossicologici, il padre possa far visita al figlio in un luogo concordato tra le parti sempre alla presenza della madre, per due pomeriggi a settimana, previo accordo con la sig.ra Parte_1 da raggiungersi almeno 5 giorni prima;
6) il sig. corrisponda alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno perequativo in favore del figlio minore la somma Per_1 che si propone di € 400,00 (quattrocento/00 euro) o quella meglio ritenuta, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno in favore del figlio le spese straordinarie
(scolastiche, medico sanitarie non coperte dal S.S.N., ortodontiche, oculistiche, etc.) come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/01/2025 proponeva ricorso per la regolamentazione delle Parte_1 condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore Per_1
a Cuneo (CN) in data 4/10/2012 dalla relazione more uxorio con
[...] CP_1
Nello specifico parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo rafforzato del minore, la regolamentazione delle visite padre-figlio, tenuto conto delle esigenze, della volontà e compatibilmente con le esigenze presenti e future, scolastiche, sportive, ludiche e sociali del minore e previo superamento da parte del degli accertamenti tossicologici, nonché disporsi a carico del padre un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione al
10/04/2025, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza.
All'udienza del 11/06/2025 veniva escusso il minore e, all'esito, con ordinanza Persona_1 ex art. 473 bis 22 c.p.c. resa in data 24/07/2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse del minore stesso.
Contestualmente, avendo parte ricorrente rinunciato alle proprie istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4 c.p.c.
All'udienza del 27/11/2025 la causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto come da conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, il Collegio condivide la valutazione del giudice relatore secondo la quale la causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Ciò premesso, reputa il collegio che le statuizioni provvisorie adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. del 24/07/2025, meritino conferma salvo le precisazioni di cui infra in punto mantenimento.
Invero, relativamente al figlio minore ricorrono le condizioni l'affidamento in via esclusiva alla madre tenuto conto che dal ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni della ricorrente rese in sede di udienza emerge che il padre, si è di fatto disinteressato del minore, a cui ha negato ogni rapporto, e dei suoi bisogni dal punto di vista sia morale sia materiale, costringendo la sig.ra a crescere da Parte_1 sola il figlio, oggi tredicenne, e a far fronte a tutte le sue esigenze.
Giova in questa sede rammentare che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, ovvero rendendosi totalmente inadempiente pagina 3 di 6 all'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta, anche a carico del genitore con cui il figlio non coabiti stabilmente.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge che il sig. a causa della propria CP_1 dipendenza da sostanze alcooliche e della sua incapacità a mantenere una stabile occupazione lavorativa
– pur informato costantemente in ordine alle attività relative al minore – ha di fatto omesso di esercitare con costanza la propria responsabilità genitoriale, alcunché corrispondendo a titolo di mantenimento.
L'atteggiamento di disinteresse del padre nei confronti del figlio è stato confermato anche dal minore stesso all'udienza del 11/06/2025 nel corso della quale ha dichiarato: “Non vedo mio padre da 6 anni, dalla seconda elementare. Non ricordo l'ultima volta che l'ho visto” e ancora “Mio padre ha fatto tante cose brutte, ad esempio quando stavamo ancora nella casa su e c'era anche lui, mentre io ero nel letto con mia madre ed ero ancora molto piccolo, lui arrivava di notte, verso le tre o le quattro, e voleva prendermi e portarmi in giro con lui solo perché voleva me;
a volte rischiava di fare anche degli incidenti perché era ubriaco marcio”.
Il Collegio osserva, inoltre, che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completa indifferenza per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre formulata dalla signora potendo il Tribunale formulare nei riguardi della stessa, in ordine alla Parte_1 idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio minore con continuità e responsabilità.
Ne consegue la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'odierna ricorrente anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio di documenti validi per l'espatrio) con il solo potere/dovere di vigilanza del padre.
Vi è anche da rilevare che in un contesto caratterizzato dall'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo è garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione del figlio, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti alla prole.
Avuto riguardo alle frequentazioni tra il minore e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza da parte ricorrente e dei desiderata del minore stesso, essendo incontestato che il padre non vede da tempo il figlio, il Collegio ritiene che la regolamentazione debba tenere conto di tale situazione al fine di tutelare il minore, soprattutto in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente. Di conseguenza le frequentazioni padre – figlio devono essere subordinate alla fattiva dimostrazione da parte del resistente della volontà di riprendere, con serietà e continuità, i contatti con il figlio Per_1
pagina 4 di 6 Tali considerazioni, impongono di stabilire che il padre potrà vedere il minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa e tenuto conto delle esigenze e della volontà del minore e compatibilmente con le sue esigenze, presenti e future, scolastiche, sportive, ludiche e sociali.
Venendo agli aspetti economici, è incontestato che il padre debba contribuire per il figlio mediante il versamento di un assegno perequativo, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “La contumacia, anche in assenza di informazioni circa la situazione reddituale e patrimoniale del genitore, non osta alla determinazione dell'obbligo contributivo verso i figli che va quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», così come per i disoccupati”. (cfr. Corte d'Appello di Taranto sentenza n. 64/2015; Tribunale Milano, sentenza n. 6910/2018; Tribunale Rimini, sentenza n. 833/2019). E ciò in quanto la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole. Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
Ciò posto, pur considerato che non sono stati allegati mutamenti delle condizioni economiche inquadrate nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 24/07/2025, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle esigenze del figlio tredicenne e dell'assenza, allo stato, dei periodi di permanenza del minore presso il padre, tenuto altresì conto del fatto che è soggetto in giovane età e CP_1 presumibilmente dotato di capacità lavorativa, mentre la ricorrente è titolare di propria attività commerciale ed è proprietaria di diversi cespiti immobiliari, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 300,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie come indicate in dispositivo.
Si reputa, infatti, eccessiva la somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie richiesta dalla madre, viste la tenera età del minore, le cui esigenze sono ancora ridotte, e la mancanza di allegazioni del tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e si liquidano in € 2.906,00 – di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva e € 1.453,00 per fase decisionale (applicato lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) il figlio minore in via esclusiva alla madre, Pt_2 Persona_1 Parte_1 con collocazione e residenza abituale presso la stessa;
pagina 5 di 6 2) DISPONE che la madre, possa adottare in autonomia anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
3) DISPONE che il padre, possa incontrare il figlio, laddove ne faccia CP_1 richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre;
4) DISPONE che versi entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 Parte_1 la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate;
5) CONDANNA al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 2.906,00 oltre esborsi, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6