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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
EN AN AN, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23739425 TRI.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla società Area srl, e al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino, il sig.Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...]della Sila (Cs) alla Indirizzo_1
(cod. fisc. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Fagnano Castello (Cs) alla Indirizzo_2,impugnava l'avviso di accertamento n. 23739425 del 12/12/2024, notificato in data 08/01/2025 e relativo a contributi consortili riguardanti l'anno 2019.
Allegava il ricorrente l'inesistenza del beneficio fondiario e il difetto di motivazione dell'atto impugnato e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituiva solamente la società Area srl, con sede legale in Mondovì, Indirizzo_3, (C.F. e P.IVA 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_1, nata ad [...] il Data nascita_2 (C.F. CF_1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3 e dalla Dott.sa Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Cuneo (CN) al Indirizzo_4, eleggeva anche domicilio, contestando il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per essere stato tale atto preceduto dall'invio al ricorrente dell'avviso n. 6917016 del
20/12/2019, nel quale erano chiaramente indicate le ragioni della pretesa, basate sull'approvazione del piano di classifica, nonché della richiesta formale n. 20385938 notificata in data 26-09-2024; sostenendo
, per tale ragione, la sussistenza in capo al contribuente dell'onere della prova dell'inesistenza del beneficio fondiario e concludendo in via principale per il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per l'esonero dalle spese del giudizio;
il tutto, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
- Preliminarmente, che non possa ritenersi l'inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa;
sostiene la resistente Area che l'atto impugnato è stato preceduto dall'invio al ricorrente dell'avviso di pagamento ordinario 6917016 del 20/12/2019, nonché della richiesta formale n. 20385938 ; ha, al riguardo, affermato la Suprema Corte : “ l'avviso di pagamento “relativo a contributi consortili “ come atto, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992” è “ idoneo a manifestare una compiuta pretesa tributaria e come tale, oggetto non di un onere d'impugnazione da parte del contribuente, ma di facoltà d'impugnazione, sussistendo comunque l'interesse del contribuente alla contestazione della relativa pretesa chiaramente determinata nell'an e nel quantum (così Cass 22222/2018,
Cass. sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13854; Cass. sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass. sez. 5, 18 maggio
2011, n. 10987 e da ultimo Cass. 31851/2021).”; in generale la Suprema Corte, pur ritenendo autonomamente impugnabili gli atti non rientranti nel novero di quelli tassativamente indicati nell'art. 19 del Dlgs 546/92, ha ritenuto che tale impugnazione non costituisca un onere del contribuente, bensì una mera facoltà dello stesso, con la conseguenza che tale tutela anticipata non preclude la possibilità di un'impugnazione anche nel merito del successivo atto tipico ( così Cass 16118/2023); nel caso in esame, gli avvisi di pagamento e le richieste formali di pagamento non rientrano nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 del dlgs citato, per cui, pur essendo gli stessi immediatamente impugnabili, tale impugnazione deve ritenersi una facoltà e non un onere, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione degli atti successivi anche per ragioni attinenti al merito della pretesa fiscale;
- che ciò posto, il ricorso sia fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta, tra l'altro, il ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale
( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei
Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte Cost citata); beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( Cass SS UU 11722/2010 ); nel caso in esame la richiesta formale non risulta motivata sul piano di classifica, né tale piano risulta citato negli altri atti dei quali risulta la notifica al ricorrente, o depositato in giudizio;
ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata - nonché dell'ulteriore principio di diritto espresso da Cass. 8094 2023, secondo cui: ""... il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo " - che nel caso che ci occupa l'onere della prova del beneficio fondiario ricadeva in capo ai resistenti;
il ricorso, deve, perciò, ritenersi fondato, non avendo i resistenti provato la sussistenza del “concreto” beneficio fondiario.
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate, si compensano parzialmente tra le parti, liquidandosi, per il resto, a carico dei resistenti, in solido e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori;
al riguardo non può essere accolta la richiesta della resistente Area di essere tenuta indenne dalla spese del giudizio, perché, per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi. Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico dei resistenti, in solido, e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori.
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
EN AN AN, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23739425 TRI.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla società Area srl, e al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino, il sig.Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...]della Sila (Cs) alla Indirizzo_1
(cod. fisc. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Fagnano Castello (Cs) alla Indirizzo_2,impugnava l'avviso di accertamento n. 23739425 del 12/12/2024, notificato in data 08/01/2025 e relativo a contributi consortili riguardanti l'anno 2019.
Allegava il ricorrente l'inesistenza del beneficio fondiario e il difetto di motivazione dell'atto impugnato e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese.
Si costituiva solamente la società Area srl, con sede legale in Mondovì, Indirizzo_3, (C.F. e P.IVA 02971560046), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott.ssa Nominativo_1, nata ad [...] il Data nascita_2 (C.F. CF_1) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3 e dalla Dott.sa Difensore_2, presso il cui Studio, sito in Cuneo (CN) al Indirizzo_4, eleggeva anche domicilio, contestando il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, per essere stato tale atto preceduto dall'invio al ricorrente dell'avviso n. 6917016 del
20/12/2019, nel quale erano chiaramente indicate le ragioni della pretesa, basate sull'approvazione del piano di classifica, nonché della richiesta formale n. 20385938 notificata in data 26-09-2024; sostenendo
, per tale ragione, la sussistenza in capo al contribuente dell'onere della prova dell'inesistenza del beneficio fondiario e concludendo in via principale per il rigetto del ricorso e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per l'esonero dalle spese del giudizio;
il tutto, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
- Preliminarmente, che non possa ritenersi l'inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa;
sostiene la resistente Area che l'atto impugnato è stato preceduto dall'invio al ricorrente dell'avviso di pagamento ordinario 6917016 del 20/12/2019, nonché della richiesta formale n. 20385938 ; ha, al riguardo, affermato la Suprema Corte : “ l'avviso di pagamento “relativo a contributi consortili “ come atto, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992” è “ idoneo a manifestare una compiuta pretesa tributaria e come tale, oggetto non di un onere d'impugnazione da parte del contribuente, ma di facoltà d'impugnazione, sussistendo comunque l'interesse del contribuente alla contestazione della relativa pretesa chiaramente determinata nell'an e nel quantum (così Cass 22222/2018,
Cass. sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13854; Cass. sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass. sez. 5, 18 maggio
2011, n. 10987 e da ultimo Cass. 31851/2021).”; in generale la Suprema Corte, pur ritenendo autonomamente impugnabili gli atti non rientranti nel novero di quelli tassativamente indicati nell'art. 19 del Dlgs 546/92, ha ritenuto che tale impugnazione non costituisca un onere del contribuente, bensì una mera facoltà dello stesso, con la conseguenza che tale tutela anticipata non preclude la possibilità di un'impugnazione anche nel merito del successivo atto tipico ( così Cass 16118/2023); nel caso in esame, gli avvisi di pagamento e le richieste formali di pagamento non rientrano nell'elenco tassativo di cui all'art. 19 del dlgs citato, per cui, pur essendo gli stessi immediatamente impugnabili, tale impugnazione deve ritenersi una facoltà e non un onere, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione degli atti successivi anche per ragioni attinenti al merito della pretesa fiscale;
- che ciò posto, il ricorso sia fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta, tra l'altro, il ricorrente la mancanza del beneficio fondiario;
a seguito della sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale
( la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei
Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio») la pretesa impositiva deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario ( “ il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”; così Corte Cost citata); beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio ( Cass SS UU 11722/2010 ); nel caso in esame la richiesta formale non risulta motivata sul piano di classifica, né tale piano risulta citato negli altri atti dei quali risulta la notifica al ricorrente, o depositato in giudizio;
ne consegue, alla luce della giurisprudenza citata - nonché dell'ulteriore principio di diritto espresso da Cass. 8094 2023, secondo cui: ""... il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo " - che nel caso che ci occupa l'onere della prova del beneficio fondiario ricadeva in capo ai resistenti;
il ricorso, deve, perciò, ritenersi fondato, non avendo i resistenti provato la sussistenza del “concreto” beneficio fondiario.
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni affrontate, si compensano parzialmente tra le parti, liquidandosi, per il resto, a carico dei resistenti, in solido e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori;
al riguardo non può essere accolta la richiesta della resistente Area di essere tenuta indenne dalla spese del giudizio, perché, per come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" ( così Cass. 7047/2018 e cass 19856/2020); principio questo che, seppure enunciato in relazione a opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative, è applicabile anche al caso in esame, per identità di riferimenti normativi. Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, liquidandole per il resto a carico dei resistenti, in solido, e in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva , se dovuta, cpa e accessori.
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise