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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
n. 397/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Salvatore REGASTO - Giudice dott. Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 01/07/2025 e promossa da:
- CF - nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arianna COCCONCELLI – CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo sita in Tolmezzo - SS52 bis (UD), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anselmo TORCHIA – CF – che C.F._4 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte resistente–
- CF - nato a [...] il [...], residente TE C.F._5 in Curinga (CZ) Via Sebastiano Panzarella n. 22, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anselmo
TORCHIA – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-terzo interventore volontario - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1° luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04/04/2025, la sig.ra chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale lo scioglimento del matrimonio contratto tra la medesima e celebrato in Controparte_1
Curinga, in data 23.03.2005, atto trascritto al n. 1, parte I, serie Ufficio 2, anno 2005. 2
A sostegno della domanda deduceva:
− da tale unione è nato (C.F. in Catanzaro in data 2 aprile TE C.F._5
2005, oggi maggiorenne;
− il IG. è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo;
Controparte_1
− in data 15 febbraio 2024 la IG.ra ricorreva dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme al Parte_1 fine di ivi sentire dichiarare la separazione giudiziale dal IG. Controparte_1
− in data 21 maggio 2024, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvedeva:
“1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - e Parte_1 C.F._1
– CF - (matrimonio civile celebrato in data 23 marzo 2005, in Controparte_1 C.F._3
Curinga - CZ – atto n., parte I, uff. 2, anno 2005, Comune di Curinga – CZ);
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Curinga (CZ), per l'annotazione di legge;
3) dispone in merito alla casa coniugale;
CP_3
4) RIGETTA, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne avanzata dalla parte resistente, sig. ; Controparte_1
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali”;
− le parti da allora non si sono più riconciliate e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi;
− oramai da lungo tempo è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra le parti perché da diverso tempo non hanno più rapporti e non sono più conviventi;
− dunque, sussistono le condizioni al fine di dichiarare lo scioglimento e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Curinga in data 23 marzo 2005;
− si specifica che anche in questa sede – in conformità alla sentenza di separazione − nulla si deve disporre circa l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori della ricorrente;
allo stesso modo – in conformità alla sentenza di separazione;
– deve essere rigettata qualsivoglia domanda in merito al contributo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne per difetto di legittimazione attiva della parte resistente richiedente (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2025, si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. , il quale – preliminarmente - eccepiva la mancata allegazione, sia in fase di Controparte_1 separazione che nell'odierno giudizio, della documentazione reddituale della ricorrente;
nel merito, aderiva pienamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto da controparte. In particolare, precisava: “E' pacificamente noto alle parti, che la medesima non vive stabilmente presso la residenza indicata, essendo da tempo – e segnatamente da oltre due anni – allontanatasi dal figlio maggiorenne, di fatto privandolo della quotidiana presenza materna e dell'assistenza e collaborazione ancora necessaria. A decorrere dalla fine del mese di giugno 2023, la stessa ha intrapreso una stabile convivenza con 3
il proprio attuale compagno, trasferendosi stabilmente presso una nuova dimora, circostanza che, oltre a rilevare sotto il profilo anagrafico, assume significativa valenza nel quadro delle obbligazioni genitoriali disattese. È parimenti accertato e documentabile (ALL.1) che la sig.ra svolge in modo Parte_1 continuativo più attività produttive di reddito, nello specifico “Impresa individuale di Parte_1 con sede a Filadelfia (VV), con settore attività “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”, composta da
12 dipendenti ed un fatturato consistente;
“Trasporti con la carica di Amministratore unico, sede CP_4 in Contrada Ciceri n.23 – Curinga (CZ), attività svolta dalla società: trasporto merci su strada, dipendenti
n.2, capitale sociale versato euro 10.000,00; nonché, di recente, intestataria di impresa agricola. Così risultando - dunque - titolare di fonti economiche idonee a garantire il sostentamento del figlio minore. Tale capacità contributiva, desunta da elementi oggettivi, impone – anche alla luce dei principi desumibili dagli artt. 147 ss. c.c. – l'adempimento proporzionale e coerente degli obblighi di mantenimento, in ragione non solo della disponibilità economica, ma - altresì - della persistente necessità del figlio, seppur maggiorenne, di ricevere adeguata cura, assistenza e supporto, anche materiale, non essendo in grado di far fronte alle essenziali esigenze di vita (vedi comparsa costitutiva in atti).
Pertanto, concludeva chiedendo: “
1. Dichiarare lo scioglimento e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 marzo 2005 nel Comune di Curinga, come da Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune Anno 2005 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 2 e consequenzialmente trasmettere il provvedimento all'ufficio di Stato Civile;
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Sempre in data 22 maggio 2025, interveniva volontariamente in giudizio, quale terzo interessato, il sig.
figlio dei coniugi sopra generalizzati, il quale si riportava pedissequamente al TE contenuto della comparsa di costituzione del sig. e chiedeva all'adito Tribunale: “
1. Porre Controparte_1
a carico della sig.ra un assegno mensile per euro 400,00 a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio indicizzato annualmente secondo i prescritti indici ISTAT e da TE corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed oltre alle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore del prefato figlio.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” (vedi comparsa di intervento in atti).
Con memorie integrative ex art. 473-bis. 17, depositate in data 4 e 18 giugno 2025, Parte_1 nel riportarsi al ricorso introduttivo del giudizio in atti, impugnava tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito, richiesto e concluso dalle controparti.
Specificatamente, assumeva di essersi sempre occupata del figlio , provvedendo al TE versamento mensile in suo favore della somma di euro 300,00 e – pertanto - si rendeva disponibile a provvedere al suo mantenimento rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare lo scioglimento e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 marzo 2005 nel Comune di Curinga, come da Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune Anno 2005 Numero 1
Parte I Serie Ufficio 2; 2) ordinare la trasmissione del provvedimento di divorzio in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Curinga (CZ), per l'annotazione di legge;
3) disporre a carico 4
della IG.ra il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Parte_1
esclusivamente sino a quando lo stesso frequenterà l'istituto scolastico TE superiore, per l'importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondersi allo stesso entro i primi
5 giorni di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) disporre a carico della IG.ra
, esclusivamente fino a quando frequenterà l'istituto Parte_1 TE scolastico superiore, il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%”.
Anche e , con memorie integrative ex art. 473-bis, 17, Controparte_1 TE depositate separatamente ma entrambe in data 30 giugno 2025, si riportavano ai propri scritti principali, confermandone in sostanza il contenuto.
Inoltre, si opponeva al termine temporale - indicato da controparte - di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente “esclusivamente sino a quando lo stesso frequenterà l'istituto scolastico superiore”.
All'udienza del 24 giugno 2025, era presente personalmente solo il terzo intervenuto, sig. TE
; era, altresì, presente l'avv. Arianna COCCONCCELLI, quale procuratore di parte ricorrente, la
[...] quale precisava che la propria assistita non poteva comparire in giudizio per motivi sopravvenuti, non prevedibile e di natura personale, nonché l'avv. Vincenzo SISI (per conto della parte resistente ed anche del terzo, in sostituzione processuale dell'avv. TORCHIA), il quale dichiarava che il sig. non poteva CP_1 comparire personalmente atteso il suo stato di detenzione, precisando di non averne sollecitato la traduzione all'udienza.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – introdotto il terzo intervenuto e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito di note conclusine di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Le parti - effettivamente, depositavano tutte in data 30 giugno 2025, le sintetiche note di trattazione scritta conclusive anzidette.
La causa veniva pertanto istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 1° luglio
2025 - vista la comparizione figurata delle parti, esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 30 giugno 2025 e, preso altresì atto del parere emesso dal PM in sede sin dalla data del 14 aprile 2025 - il Presidente del Tribunale, nella qualità sopra menzionate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e – pertanto - deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 469/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 160/2024 R.G. e pubblicata in data 27 maggio 2024. 5
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte resistente – ad ulteriore sostegno di ciò – ha peraltro affermato, senza contestazione, che l'ex coniuge si è rifatta un'altra vita, avendo una relazione sentimentale stabile.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno, pervenendo comunque i coniugi stesso ad una concorde domanda di definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne _2
.
[...]
Ciò posto, va detto – in punto di diritto – che il dovere di mantenere i figli minori, e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti, è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento ai figli diventi maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e
– dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente
“quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente,
è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità - seguita anche da vari Tribunali di merito - ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente 6
ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent.
n. 18974).
Ciò significa – ad esempio - che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio, il quale, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Ciò detto, occorre evidenziare che, mentre la ricorrente si è resa disponibile a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne “esclusivamente sino a quando lo stesso frequenterà l'istituto scolastico superiore, per
l'importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili da corrispondersi allo stesso entro i primi 5 giorni di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”, nonché “esclusivamente fino a quando
[...] frequenterà l'istituto scolastico superiore, il pagamento delle spese straordinarie nella TE misura del 100%” (vedi memorie ex art. 473 bis, 17, in atti), il resistente e lo stesso figlio TE
– interventore volontario – si sono opposti al limite temporale indicato dalla sig.ra e hanno Parte_1 richiesto la somma di euro 400,00 mensili.
Ciò detto in iure si osserva parimenti in facto che - nel caso di specie - innanzitutto, va precisato che non vi è contestazione alcuna sulla mancata autosufficienza economica del figlio maggiorenne;
TE quest'ultimo, poi, va evidenziato che ha – solo da qualche giorno – affrontato gli esami di maturità e, all'udienza del 24 giugno 2025, ha esplicitato il suo desiderio di frequentare un corso universitario.
La Suprema Corte di cassazione ha stabilito che il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento.
Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di un'occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9776).
Pertanto, la richiesta di mantenimento “a scadenza” avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, la quale potrà richiedere - in futuro - una modifica delle condizioni di divorzio laddove sussistano giustificati motivi sopravvenuti ed ai sensi di legge.
Con riferimento al quantum, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio, minorenne o maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e dal tenore di vita avuto in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi (Cass. civ. n. 4145/2023). 7
Ciò posto, considerata la situazione economica e reddituale delle parti – che evidenzia un significativo squilibrio reddituale (parte ricorrente ha allegato dichiarazione dei redditi degli ultimi anni in crescente aumento: 2022, € 8.970,00; 2023, € 16.341,00; 2024, € 35.575,00) – tenuto conto anche dello stato di detenzione del sig. appare equo determinare in € 300,00 mensili il contributo di mantenimento che CP_1 dovrà versare direttamente al figlio per il suo Parte_1 TE sostentamento, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; diritto che va mantenuto – perlomeno allo stato – sino alla dimostrazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica o a status equipollente.ì
3.Le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come anzidetto, devono essere poste a carico della sig.ra nella misura del 100% ciascuno, purché preventivamente Parte_1 concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per 8
interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Curinga (CZ) in data 23.03.2005, tra la sig.ra
- CF - nata a [...] in data [...] - e il Parte_1 C.F._1 sig. - CF - nato a [...] il [...] - Controparte_1 C.F._3
(matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Curinga (CZ) - atto n. 1, parte I, serie Ufficio 2, anno 2005);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne Parte_1
CF - nato a [...] il [...], l'assegno TE C.F._5 mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) PONE a carico di il 100% delle spese di carattere straordinario, di cui in Parte_1 motivazione, necessarie per il figlio TE
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 01/07/2025
.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
n. 397/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Salvatore REGASTO - Giudice dott. Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 01/07/2025 e promossa da:
- CF - nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arianna COCCONCELLI – CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo sita in Tolmezzo - SS52 bis (UD), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anselmo TORCHIA – CF – che C.F._4 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-parte resistente–
- CF - nato a [...] il [...], residente TE C.F._5 in Curinga (CZ) Via Sebastiano Panzarella n. 22, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anselmo
TORCHIA – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-terzo interventore volontario - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1° luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04/04/2025, la sig.ra chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale lo scioglimento del matrimonio contratto tra la medesima e celebrato in Controparte_1
Curinga, in data 23.03.2005, atto trascritto al n. 1, parte I, serie Ufficio 2, anno 2005. 2
A sostegno della domanda deduceva:
− da tale unione è nato (C.F. in Catanzaro in data 2 aprile TE C.F._5
2005, oggi maggiorenne;
− il IG. è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo;
Controparte_1
− in data 15 febbraio 2024 la IG.ra ricorreva dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme al Parte_1 fine di ivi sentire dichiarare la separazione giudiziale dal IG. Controparte_1
− in data 21 maggio 2024, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvedeva:
“1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - e Parte_1 C.F._1
– CF - (matrimonio civile celebrato in data 23 marzo 2005, in Controparte_1 C.F._3
Curinga - CZ – atto n., parte I, uff. 2, anno 2005, Comune di Curinga – CZ);
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Curinga (CZ), per l'annotazione di legge;
3) dispone in merito alla casa coniugale;
CP_3
4) RIGETTA, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne avanzata dalla parte resistente, sig. ; Controparte_1
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali”;
− le parti da allora non si sono più riconciliate e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi;
− oramai da lungo tempo è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra le parti perché da diverso tempo non hanno più rapporti e non sono più conviventi;
− dunque, sussistono le condizioni al fine di dichiarare lo scioglimento e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Curinga in data 23 marzo 2005;
− si specifica che anche in questa sede – in conformità alla sentenza di separazione − nulla si deve disporre circa l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori della ricorrente;
allo stesso modo – in conformità alla sentenza di separazione;
– deve essere rigettata qualsivoglia domanda in merito al contributo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne per difetto di legittimazione attiva della parte resistente richiedente (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2025, si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. , il quale – preliminarmente - eccepiva la mancata allegazione, sia in fase di Controparte_1 separazione che nell'odierno giudizio, della documentazione reddituale della ricorrente;
nel merito, aderiva pienamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto da controparte. In particolare, precisava: “E' pacificamente noto alle parti, che la medesima non vive stabilmente presso la residenza indicata, essendo da tempo – e segnatamente da oltre due anni – allontanatasi dal figlio maggiorenne, di fatto privandolo della quotidiana presenza materna e dell'assistenza e collaborazione ancora necessaria. A decorrere dalla fine del mese di giugno 2023, la stessa ha intrapreso una stabile convivenza con 3
il proprio attuale compagno, trasferendosi stabilmente presso una nuova dimora, circostanza che, oltre a rilevare sotto il profilo anagrafico, assume significativa valenza nel quadro delle obbligazioni genitoriali disattese. È parimenti accertato e documentabile (ALL.1) che la sig.ra svolge in modo Parte_1 continuativo più attività produttive di reddito, nello specifico “Impresa individuale di Parte_1 con sede a Filadelfia (VV), con settore attività “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”, composta da
12 dipendenti ed un fatturato consistente;
“Trasporti con la carica di Amministratore unico, sede CP_4 in Contrada Ciceri n.23 – Curinga (CZ), attività svolta dalla società: trasporto merci su strada, dipendenti
n.2, capitale sociale versato euro 10.000,00; nonché, di recente, intestataria di impresa agricola. Così risultando - dunque - titolare di fonti economiche idonee a garantire il sostentamento del figlio minore. Tale capacità contributiva, desunta da elementi oggettivi, impone – anche alla luce dei principi desumibili dagli artt. 147 ss. c.c. – l'adempimento proporzionale e coerente degli obblighi di mantenimento, in ragione non solo della disponibilità economica, ma - altresì - della persistente necessità del figlio, seppur maggiorenne, di ricevere adeguata cura, assistenza e supporto, anche materiale, non essendo in grado di far fronte alle essenziali esigenze di vita (vedi comparsa costitutiva in atti).
Pertanto, concludeva chiedendo: “
1. Dichiarare lo scioglimento e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 marzo 2005 nel Comune di Curinga, come da Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune Anno 2005 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 2 e consequenzialmente trasmettere il provvedimento all'ufficio di Stato Civile;
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Sempre in data 22 maggio 2025, interveniva volontariamente in giudizio, quale terzo interessato, il sig.
figlio dei coniugi sopra generalizzati, il quale si riportava pedissequamente al TE contenuto della comparsa di costituzione del sig. e chiedeva all'adito Tribunale: “
1. Porre Controparte_1
a carico della sig.ra un assegno mensile per euro 400,00 a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio indicizzato annualmente secondo i prescritti indici ISTAT e da TE corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed oltre alle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore del prefato figlio.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” (vedi comparsa di intervento in atti).
Con memorie integrative ex art. 473-bis. 17, depositate in data 4 e 18 giugno 2025, Parte_1 nel riportarsi al ricorso introduttivo del giudizio in atti, impugnava tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito, richiesto e concluso dalle controparti.
Specificatamente, assumeva di essersi sempre occupata del figlio , provvedendo al TE versamento mensile in suo favore della somma di euro 300,00 e – pertanto - si rendeva disponibile a provvedere al suo mantenimento rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare lo scioglimento e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23 marzo 2005 nel Comune di Curinga, come da Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune Anno 2005 Numero 1
Parte I Serie Ufficio 2; 2) ordinare la trasmissione del provvedimento di divorzio in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Curinga (CZ), per l'annotazione di legge;
3) disporre a carico 4
della IG.ra il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Parte_1
esclusivamente sino a quando lo stesso frequenterà l'istituto scolastico TE superiore, per l'importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondersi allo stesso entro i primi
5 giorni di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) disporre a carico della IG.ra
, esclusivamente fino a quando frequenterà l'istituto Parte_1 TE scolastico superiore, il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%”.
Anche e , con memorie integrative ex art. 473-bis, 17, Controparte_1 TE depositate separatamente ma entrambe in data 30 giugno 2025, si riportavano ai propri scritti principali, confermandone in sostanza il contenuto.
Inoltre, si opponeva al termine temporale - indicato da controparte - di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente “esclusivamente sino a quando lo stesso frequenterà l'istituto scolastico superiore”.
All'udienza del 24 giugno 2025, era presente personalmente solo il terzo intervenuto, sig. TE
; era, altresì, presente l'avv. Arianna COCCONCCELLI, quale procuratore di parte ricorrente, la
[...] quale precisava che la propria assistita non poteva comparire in giudizio per motivi sopravvenuti, non prevedibile e di natura personale, nonché l'avv. Vincenzo SISI (per conto della parte resistente ed anche del terzo, in sostituzione processuale dell'avv. TORCHIA), il quale dichiarava che il sig. non poteva CP_1 comparire personalmente atteso il suo stato di detenzione, precisando di non averne sollecitato la traduzione all'udienza.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – introdotto il terzo intervenuto e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito di note conclusine di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Le parti - effettivamente, depositavano tutte in data 30 giugno 2025, le sintetiche note di trattazione scritta conclusive anzidette.
La causa veniva pertanto istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 1° luglio
2025 - vista la comparizione figurata delle parti, esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 30 giugno 2025 e, preso altresì atto del parere emesso dal PM in sede sin dalla data del 14 aprile 2025 - il Presidente del Tribunale, nella qualità sopra menzionate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e – pertanto - deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 469/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 160/2024 R.G. e pubblicata in data 27 maggio 2024. 5
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte resistente – ad ulteriore sostegno di ciò – ha peraltro affermato, senza contestazione, che l'ex coniuge si è rifatta un'altra vita, avendo una relazione sentimentale stabile.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno, pervenendo comunque i coniugi stesso ad una concorde domanda di definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne _2
.
[...]
Ciò posto, va detto – in punto di diritto – che il dovere di mantenere i figli minori, e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti, è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento ai figli diventi maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e
– dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente
“quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del 8.8.2013).
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente,
è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità - seguita anche da vari Tribunali di merito - ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne, tale da consentire al genitore obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire a figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente 6
ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent.
n. 18974).
Ciò significa – ad esempio - che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta, allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio, il quale, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Ciò detto, occorre evidenziare che, mentre la ricorrente si è resa disponibile a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne “esclusivamente sino a quando lo stesso frequenterà l'istituto scolastico superiore, per
l'importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili da corrispondersi allo stesso entro i primi 5 giorni di ogni mese con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”, nonché “esclusivamente fino a quando
[...] frequenterà l'istituto scolastico superiore, il pagamento delle spese straordinarie nella TE misura del 100%” (vedi memorie ex art. 473 bis, 17, in atti), il resistente e lo stesso figlio TE
– interventore volontario – si sono opposti al limite temporale indicato dalla sig.ra e hanno Parte_1 richiesto la somma di euro 400,00 mensili.
Ciò detto in iure si osserva parimenti in facto che - nel caso di specie - innanzitutto, va precisato che non vi è contestazione alcuna sulla mancata autosufficienza economica del figlio maggiorenne;
TE quest'ultimo, poi, va evidenziato che ha – solo da qualche giorno – affrontato gli esami di maturità e, all'udienza del 24 giugno 2025, ha esplicitato il suo desiderio di frequentare un corso universitario.
La Suprema Corte di cassazione ha stabilito che il figlio neomaggiorenne che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento.
Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di un'occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9776).
Pertanto, la richiesta di mantenimento “a scadenza” avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, la quale potrà richiedere - in futuro - una modifica delle condizioni di divorzio laddove sussistano giustificati motivi sopravvenuti ed ai sensi di legge.
Con riferimento al quantum, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio, minorenne o maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e dal tenore di vita avuto in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi (Cass. civ. n. 4145/2023). 7
Ciò posto, considerata la situazione economica e reddituale delle parti – che evidenzia un significativo squilibrio reddituale (parte ricorrente ha allegato dichiarazione dei redditi degli ultimi anni in crescente aumento: 2022, € 8.970,00; 2023, € 16.341,00; 2024, € 35.575,00) – tenuto conto anche dello stato di detenzione del sig. appare equo determinare in € 300,00 mensili il contributo di mantenimento che CP_1 dovrà versare direttamente al figlio per il suo Parte_1 TE sostentamento, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; diritto che va mantenuto – perlomeno allo stato – sino alla dimostrazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica o a status equipollente.ì
3.Le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come anzidetto, devono essere poste a carico della sig.ra nella misura del 100% ciascuno, purché preventivamente Parte_1 concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per 8
interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Curinga (CZ) in data 23.03.2005, tra la sig.ra
- CF - nata a [...] in data [...] - e il Parte_1 C.F._1 sig. - CF - nato a [...] il [...] - Controparte_1 C.F._3
(matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Curinga (CZ) - atto n. 1, parte I, serie Ufficio 2, anno 2005);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio maggiorenne Parte_1
CF - nato a [...] il [...], l'assegno TE C.F._5 mensile di € 300,00 (trecento,00), quale contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
4) PONE a carico di il 100% delle spese di carattere straordinario, di cui in Parte_1 motivazione, necessarie per il figlio TE
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 01/07/2025
.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO