Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al N° 1967/2018 RG;
tra
(c.f. C.F. 1 ), Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. Walter Vergine;
attrice contro
RT 1 (c.f. Codice Fiscale 2 rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Petraroli;
convenuto nonché CP 2 p.iva P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te, rappr. e dif. dall'avv. Franco Giudici;
terzo chiamato
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale del medico;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 26 ottobre 2023;
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
L'attrice Parte 1 ha adito questo Tribunale di Brindisi al fine si sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda attrice ed accertare la responsabilità del Dott.
RT_1 per tutti i danni subiti dalla sig.ra Parte 1 per le ragioni esposte nella premessa in fatto del presente atto;
2) conseguentemente condannare il convenuto Dott. CP 1
[...] al risarcimento in favore della sig.ra Parte 1 delle seguenti somme: €.5.154,30 per invalidità permanente nella misura del 5%, €.8.555,60 per I.T.P. al 50% di gg. 365; di
€.302,00 spesa fattura Prof. Persona_1 ; €28.000,00 competenze professionali Dott. CP
[...] ; costo n. 6 impianti per arcata con annesse protesi in metallo ceramica €.30.000,00; danno esistenziale €.10.000,00 e così per una complessiva somma di €.92.285,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, o al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
3) condannare il Dott. RT_1 al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Parte 1 ha adito questo Tribunale al fine di sentire condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali ( segnatamente: da invalidità permanente, invalidità temporanea, danno morale e danno esistenziale ) e patrimoniali ( competenze professionali e spese mediche) subiti a causa ed in conseguenza del trattamento odontoiatrico praticatole dal dott. RT_1 medico odontoiatra
,
al quale l'attrice si era rivolta a partire da gennaio 2010 a causa di “numerose formazioni cistiche a livello di entrambe le arcate dentarie", per le quali il dott. CP al fine di una loro rimozione,
,
redigeva un programma terapeutico riabilitativo delle due arcate dentarie per un importo complessivo di €.35.000,00.
Assume la Pt 1 che in data 23.02.2010 era stat sottoposta ad intervento di rimozione delle formazioni cistiche in entrambe le arcate e rigenerazione ossea con contestuale applicazione protesica provvisoria, quindi nel giugno 2010, previo accordo con il dott. CP , l'attrice veniva ricoverata presso la clinica San Michele in Albenga e sottoposta ad intervento per inserimento di impianti protesici, quindi, dimessa dopo due giorni da tale struttura, si recava presso lo Studio dentistico del dott. CP 1 sito in Albenga per l'inserimento di due protesi fisse (Nobel Biocare).
Proseguiva l'attrice affermando che nel mese di settembre 2010, a seguito di mobilizzazione delle protesi con contestuale dolore e gonfiore, veniva sottoposta ad intervento di rimozione delle protesi e rigenerazione con nuovo osso, nonché inserimento di impianti protesici provvisori sempre presso lo studio del dott. CP .
Lamentava quindi la Pt 1 che, constatato che i due interventi praticati dal CP, non avevano sortito il risultato auspicato, nei mesi successivi veniva sottoposta sempre dal CP presso uno studio di Brindisi sito in via Marche, ad un terzo intervento con successiva applicazione di protesi dentarie provvisorie - per un costo complessivo di €.28.000,00 per gli eseguiti n. 3 interventi -, ma anche questo terzo intervento non sortiva l'esito atteso.
'ritualmente costituitosi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via RT 1
pregiudiziale dichiarare la nullità della vocatio in ius per assenza di indicazione della "causa petendi" ex art. 164 comma 4 c.p.c., non avendo l'attore specificato quali siano gli elementi del "dolo o colpa grave" messi in atto dal convenuto odontoiatra che abbiano cagionato la degenerazione dello stato di salute orale della paziente sig.ra o, in qualunque Parte 1
,
modo che abbiano evidenziato la presenza di una condotta negligente, imprudente od imperita del convenuto Dott. RT_1 tale da configurare la responsabilità per inadempimento del
,
contratto di prestazione d'opera, mai invocata peraltro nell'atto di citazione nemmeno a titolo di responsabilità medica;
2) in via preliminare autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo compagnia assicuratrice CP 2 in persona del legale '
rappresentante pro tempore, con sede legale in Largo Irneri n.1 34123 Trieste (TS), chiedendo all'Ill.mo G.I. di voler differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel presente procedimento per consentire la costituzione entro i termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 3) In via principale, nel merito disporre il provvedimento di sequestro probatorio ex art. 253 cod.proc.civ. della cartella clinica afferente l'attrice sig.ra depositata presso la Clinica "San Michele", Viale Parte 1 '
Pontelungo n. 79, 17031 Albenga (SV), in merito alle responsabilità addebitate al Dott. CP 1
[...] nell'intervento eseguito nel mese di Giugno 2010 presso la medesima clinica;
4) respingere tutte le domande attoree formulate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
5) in via riconvenzionale, nel caso in cui sia acclarato dal ctu nominato, a seguito di confronti con la documentazione ufficiale, che le protesi impiantate dal dott. RT_1
nell'intervento dell'anno 2010 siano state completamente rimosse, o non corrispondano nemmeno parzialmente alla struttura originaria, condannare la sig.ra Parte 1 nonché al
,
pagamento in favore del Dott. RT 1 della somma complessiva di euro 20.000 per il risarcimento del danno ex art. 2043 cod.civ.; in subordine, comunque ed in ogni caso, condannare la medesima sig.ra Parte 1 al rimborso nei confronti del Dott. RT_1 per il mancato pagamento dei costi della sala operatoria a seguito dell'intervento eseguito nel Giugno
2010 per un saldo di euro 4.000 totalmente a carico della paziente, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto".
Disposta la chiamata in causa del terzo, si è costituita la compagnia assicurativa CP_2 la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi indicati e richiamati in narrativa o come meglio ritenuto, l'inoperatività della Polizza n.
59/31634121; per l'effetto, respingere le domande tutte azionate dal dott. RT 1 verso mandando integralmente assolta la concludente Compagnia dalla detta domanda;
2)CP 2 In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): nella non creduta ipotesi in cui si affermasse la sussistenza, in capo ad CP 2 della obbligazione di garanzia, dichiarare CP 2 tenuta ad indennizzare il proprio assicurato, dott. RT_1 : (i) per le sole spese legali dallo stesso sostenute nel presente contezioso;
(ii) entro il massimale di Euro
15.493,71; (iii) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di dal dott. RT 1 ; (...) 4) In ogni caso, con vittoria di spese di CP 2
giudizio, oltre CAP ed IVA e rimborso forfettario del 15% delle spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza".
La causa è stata istruita attraverso prova documentale e CTU collegiale medico legale, quindi all'udienza del 26.10.2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata a sentenza, assegnati i termini di cui al 190 c.p.c.
La domanda promossa da Parte 1 è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Prima di passare al merito, va rilevato che la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c., per come sollevata dal convenuto il quale assume che l'attrice avrebbe omesso di indicare "gli elementi del dolo o colpa grave messi in atto dal convenuto" per gli effetti di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., non pare cogliere nel segno, tenuto conto che parte attrice a pag. 4 dell'atto di citazione qualifica indefettibilmente come responsabile, in quanto imperita ovvero negligente, la condotta posta in essere dal CP in relazione ai tre interventi implanto-protesici eseguiti sulla Pt 1 e rivelatisi, sempre a detta di parte attrice, sostanzialmente fallimentari rispetto alla risolutiva prospettazione da parte del dott. CP in occasione del programma riabilitativo e del contestuale preventivo redatti in data 10.02.2010.
Nel merito va invece rilevato che la disposta CTU medico legale condotta dai dott.ri Per 2 ( specialista medicina legale ) e Per 3 (specialista odontoiatria ) - in disparte ogni valutazione e rilievo in merito alla CTU dei dott.ri Per 4 ( specialista medicina generale ) e Per_5 ( specialista odontoiatria ), in quanto viziata sul piano metodologico oltre che logico – ha consentito
-
di rilevare, sulla base della esigua documentazione medica e dell'esame obiettivo, l'iter diagnostico- terapeutico cui veniva sottoposta la Pt 1 , ed in particolare: 1) che dall'anamnesi odontoiatrica la Pt 1 “all'età di circa 18 anni ha cominciato ad avere problemi odontoiatrici”, in particolare
"carie trattata con otturazione", e che nell'anno 2009 "riferisce rottura di un dente pertanto si rivolse al Dott. Per_6 che le riferì di essere portatrice di un granuloma", rendendosi dunque
"necessaria l'estrazione dell'elemento dentario e la riabilitazione protesica con ponte"; 2) che sulla base della suddetta diagnosi, la Pt 1 si rivolgeva al dott. CP fissando un appuntamento presso lo studio medico sito in Roma nei primi mesi del 2010, e “in tale occasione il Dott. CP propose estrazione di tutti i denti in quanto vi erano delle radici malaciche con delle cisti e propose riabilitazione con impianti ed innesto di osso", previo esperimento da parte di quest'ultimo di
"accertamenti diagnostici radiologici" mai consegnati alla Pt 1 ; 3) che "viene mostrato alla sig.ra il consenso versato in atti e la stessa riferisce di averlo compilato presso lo studio del Dott. CP 1 in Albenga", nel quale la stessa confermava di aver ricevuto le successive cure odontoiatriche, tra le quali “riferisce (...) accertamento radiologico verosimilmente OPT ed estrazione di tutti gli elementi dentari" e che, in tale occasione, la Pt 1 "per circa una settimana (...) quotidianamente veniva controllata dallo stesso professionista", il quale altresì rilevava “le impronte per poter approntare un manufatto protesico provvisorio", che veniva consegnato alla Pt 1 "prima del rientro in Brindisi"; 4) che "dopo qualche mese tornò ad
Albenga per eseguire riabilitazione implantare con carico immediato” e “a giugno 2010 fu ricoverata per due giorni in una Clinica Privata in Albenga per esecuzione intervento chirurgico con inserimento degli impianti”, e "dopo circa 4 giorni dall'intervento le furono avvitate le protesi provvisorie e consigliato di assumere dei pasti, ma non riuscì in quanto avvertiva dolore", sicché il dott. CP 1 prescriveva "terapia antibiotica ed anti-infiammatoria"; 5) che anche “nei mesi successivi continuò ad avvertire dolori tant'è che avvisò il professionista di questi sintomi”, sino a che "a settembre cominciò ad avvertire anche mobilità della protesi provvisoria”, “pertanto contattò il Dott. CP 1 che consigliò nuova visita in Albenga” e “ivi giunta nello studio del professionista fu sottoposta a rimozione delle protesi avvitate e rimozione degli impianti non osteointegrati ed inserimento di nuovi impianti”; 6) che la Pt 1 "riferisce di essere stata senza alcun dente per qualche mese e di essere tornata al proprio domicilio a Brindisi", e “dopo dieci giorni è tornata in Albenga per la rimozione dei punti e nella medesima giornata le fu riposizionata la protesi mobile di cui era già in possesso e manufatta prima degli impianti”, tuttavia “dopo qualche mese tornò in Albenga e le furono rimosse le protesi mobili e le furono avvitate le protesi provvisorie su impianti che aveva inserito a settembre", rinetrando presso il proprio domicilio in
Brindisi “senza avvertire particolare sintomatologia”; 7) che dopo alcuni mesi, la Pt 1
"avvertì nuova mobilità degli impianti", sicché contattava il dott. CP 1 che, resosi disponibile a raggiungerla in Brindisi, sottoponeva la stessa “a visita presso uno studio dentistico ed in tale occasione procedette con una nuova rimozione della protesi avvitata e degli impianti non osteointegrati e contestuale inserimento di nuovi impianti”, sebbene “nei mesi successivi ha dovuto ricorrere a protesi mobili in attesa della guarigione dei tessuti”, ed in seguito “sempre in Brindisi, il Dott. CP 1 le posizionò le protesi provvisorie avvitate sugli impianti", con l'ulteriore precisazione che “la mobilizzazione degli impianti interessò sia l'arcata superiore che inferiore" sino all'inverno 2010; 8) che "nella primavera del 2011 avvertì problemi all'arcata superiore di sinistra", sicché “dopo tale sintomatologia il Dott. CP 1 la ricevette in Brindisi presso altro studio dentistico ed in tale occasione le svitò la protesi superiore e le rimosse un impianto e le riposizionò la protesi sui rimanenti” ma, decorsi alcuni mesi, la Pt 1 riferiva nuovamente sintomatologia algica ed “in tale occasione il Dott. CP riferì che non sapeva come risolvere i suoi problemi", pertanto “lo raggiunse presso uno studio in San Pietro Vernotico ove la trattò con medicazioni (pulizia)” e “per qualche anno è rimasta con le protesi provvisorie avvitate sugli impianti"; 9) che negli successivi, a causa della persistente mobilità degli impianti, la Pt 1 si rivolgeva “ad altri professionisti (...) che le riferirono che vi era una infezione e che bisognava rifare intervento di inserimento di nuovi impianti e ripetere riabilitazione protesica”, ed in quell'occasione "ricontattò il Dott. CP 1 che rifiutò di sottoporla ad ulteriori trattamenti", pertanto "nel 2016 si rivolse al Dott. Per 7 che consigliò di rivolgersi al CP_3 di Acquaviva delle Fonti" in particolare, “prima del ricovero fu visitata dal Dott. Persona 8 che è Direttore
-
della U.O. Maxillo-facciale del CP_3 -, nella cui struttiva veniva ricoverata e sottoposta "alla rimozione degli impianti”, e successivamente “dimessa senza impianti e senza protesi neanche provvisoria e nei messi successivi non utilizzò nemmeno la protesi mobile, come consigliato", cosicché "dopo tre-quattro mesi si rivolse nuovamente al Dott. Per 7 che le propose una protesi mobile" - la Pt 1 "riferisce che allo stato indossa ancora la protesi mobile fornita dal Dott.
Per 7 "; 10) che dall'esame obiettivo condotto sulla paziente si rileva la “presenza di protesi mobili superiore ed inferiore in paziente totalmente edentula con gengive rosee eumorfiche normoemiche".
I CCTTUU inoltre rilevavano segnatamente: 1) che il preventivo prospettato dal dott. CP 1 alla Pt 1 "per il recupero della funzionalità masticatoria" prevedeva: “la riabilitazione dell'arcata superiore: estrazione di nr.8 elementi con rigenerazione ossea;
- inserimento protesi totale
-
superiore con gomma FITT funzionalizzante appoggiata a qualche pilastro da utilizzarsi provvisoriamente per 60 giorni;
- 4-5 inserti con osso allotropico e nr.
5-6 impianti con protesi monoblocco in zirconio;
Totale per riabilitazione arcata superiore euro 20.000,00; (..) per la riabilitazione dell'arcata inferiore: estrazione 5-6 elementi frontali perché compromessi con
-
inserimento immediato di 5-6 impianti con protesi monoblocco in zirconio;
Totale per riabilitazione arcata superiore euro 15.000,00"; 2) che "nel preventivo si programma un primo step con una prima seduta operatoria (...) per arcata superiore" in specie, "nella stessa seduta: chirurgia estrattiva di 8 elementi, rigenerazione ossea ed inserimento di protesi totale appoggiata a qualche pilastro (protesi totale fissa immediata provvisoria)" -, in relazione al quale è possibile ritenere che “l'esecuzione di quanto previsto nel preventivo comporta l'edentulia dell'arcata superiore (essendo previste 8 estrazioni per ottenere un'arcata completamente edentula si presume che la paziente avesse già perso in un tempo precedente gli altri 8 denti che avrebbero dovuto essere presenti). Quindi la paziente, all'epoca quarantenne, presentava un'arcata superiore già moderatamente compromessa", tenuto conto che "dal quesito anamnestico compilato dalla sig.ra
Pt 1 il dato accertabile è che fosse affetta da parodontite cronica dell'adulto di grado moderato riferisce che i denti si muovono”, cosicché “nel preventivo viene proposta una protesi definitiva totale monoblocco in zirconio su 5-6 impianti"; 3) che “sempre dal preventivo è previsto il programma di intervento per arcata inferiore" in specie, "nella stessa seduta: chirurgia
-
estrattiva di 5 o 6 elementi frontali ed inserimento di protesi mobile con ganci di ritenzione (protesi parziale mobile provvisoria con ganci di ritenzione)”, mentre “la seduta implantare con contestuale rigenerazione ossea per l'arcata inferiore è rinviata a 60 giorni” -, in relazione al quale è possibile ritenere che “il ricorso ad una protesi rimovibile con ganci presuppone la presenza di elementi dentari residui cui agganciarsi. Pertanto si desume che l'arcata inferiore all'epoca presentava una edentulia subtotale. La protesi definitiva prospettata era una protesi fissa in zirconio cementata su
5-6 su impianti", per un costo di €.15.000,00; 4) che in relazione ai costi e ai pagamenti delle prestazioni odontoiatriche, “sono presenti 3 fatture prodotte dal dott. CP 1 "acconto per prestazioni odontoiatriche" facenti seguito al pagamento da parte della sig.ra Pt 1 di acconti per un totale di euro 28.000,00", sebbene “nelle predette fatture non sono dettagliate le prestazioni effettuate, né vi è alcuna relazione/certificato, né immagini radiologiche"; 5) che "dopo circa 5 anni, precisamente il 12 maggio 2015 la sig.ra Pt 1 si è rivolta al Prof. Persona 9 per un consulto medico" ed “in tale occasione è stata eseguita un RX ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie come da reperto 6 del fascicolo della parte attrice", tuttavia "l'originale dell'indagine strumentale non è presente nel fascicolo di parte (è stata depositata solo copia cartacea della fattura che conferma che è stata eseguito esame radiografico come dichiarato anche nella relazione dal Professore)", tenuto conto che “la acquisizione della lastra radiografia sarebbe stata utile all'indagine peritale per valutare la condizione clinica della sig.ra Pt 1 a distanza di 5 anni dalla riabilitazione implantoprotesica"; 6) che "il Professore ritenne necessario approfondire le condizioni cliniche dell'apparato buccale della sig.ra Pt 1 acquisendo la documentazione precedente e contestualmente consigliò l'esecuzione di Cone Beam TC”, tuttavia
"nei fascicoli di parte non sono stati depositati tali accertamenti: né esame TC Cone Beam né la documentazione pregressa”, laddove “la TC avrebbe potuto dare utili informazioni sulla densità e spessore del tessuto osseo perimplantare e sull'entità della perimplantite e magari avrebbe dato qualche informazione su eventuali carichi protesici iatrogeni. La pregressa documentazione avrebbe potuto dare utili informazioni sulla storia clinica antecedente la riabilitazione implantare ed il decorso clinico post riabilitativo”, pertanto è possibile desumere unicamente che “la paziente è portatrice di 2 protesi in resina ancorate a tre impianti nell'arcata superiore e 5 impianti in quella inferiore"; 7) che “nel preventivo "urgente" il dott. CP 1 prospettava una riabilitazione con protesi monoblocco in zirconio su impianti in arcata superiore ed una protesi fissa cementata su impianti in monoblocco in zirconio in arcata inferiore", non essendo parimenti "documentato perché non sia stato eseguito il manufatto protesico prospettato nel preventivo” - difatti “tanto viene dichiarato e confermato anche dalla relazione del Prof. Per 1 confrontandolo con l'esame radiologico ortopantomografia (opt) presentato dal convenuto dott. CP 1 dove si può evidenziare che la protesi avvitata su impianti è in resina" -, potendosi desumere “che il dott.
CP non abbia portato a termine il "lavoro" proposto nel preventivo, ma abbia riabilitato il cavo orale della sig.ra Pt 1 con un manufatto protesico diverso da quanto prospettato e apparentemente più economico" - in specie, “consultando il tariffario del dott. CP dello studio di Albenga disponibile su internet al sito www.lascuoladelsorriso.it è possibile riabilitare il cavo orale con una protesi in resina a carico immediato avvitata su impianti Dentaurum tedeschi ad un costo di euro 6.500,00 ad arcata, costo comprensivo di TAC 3D eseguita in studio"; 8) che "dalla cartella clinica dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "Miulli” di Acquaviva delle fonti si evince che il ricovero della sig.ra Pt 1 è datato 13/06/2016; la diagnosi preoperatoria
è "esiti di perimplantite"; l'intervento previsto è rialzo del seno mascellare bilaterale, rimozione impianti e ricostruzione ossea pag.4 di 37); la sig.ra non beve abitualmente né ha mai abusato di alcolici, fuma 20 sigarette al giorno (pag.5 di 37); all'esame del cavo orale si valuta la presenza di protesi fissa su impianti tipo Toronto arcata superiore ed inferiore che la sig.ra dichiara eseguita alcuni anni fa;
esiti di perimplantite con mobilità delle protesi che la sig.ra dichiara di aver notato presente da diversi mesi;
esami radiologici strumentali del massiccio facciale in possesso della paziente (questi esami non sono presenti nel fascicolo di parte) (pag. 7 di 37); è stato eseguito intervento di bonifica arcata superiore ed inferiore con rimozione di impianti e sutura in anestesia generale (pag.10 di 37); il 14.06 al controllo clinico si evidenzia buona guarigione della ferita chirurgica e dimissioni al 15.06 (pag.11 di 37)"; 9) che "dall'esame della cartella clinica si considera che la sig.ra Pt 1 aveva eseguito esami radiologici del massiccio facciale affinché il chirurgo potesse fare le necessarie valutazioni cliniche per programmare l'intervento chirurgico di bonifica del cavo orale con rimozione delle protesi e degli impianti”, e che "tali esami strumentali nonché la conservazione e la esibizione delle protesi e degli impianti rimossi sarebbe stata molto utile per le indagini peritali per poter correttamente valutare lo stato del parodonto per la quota ossea, il posizionamento degli impianti, la gravità della perimplantite” nonché “la qualità degli stessi e cercare di esprimere un motivato parere sulla eventuale ricorrenza di errori di progettazione"; 10) che "dalla relazione del dott. Persona 10 emerge che egli ha potuto visionare l'OPT del Prof. Per 1 per poter fare la sua valutazione diagnostica mentre, duole sottolineare che nessun esame radiologico è stato portato all'attenzione degli ausiliari del Giudice" in particolare, "il Dott. Per 7 prospetta una riabilitazione implantoprotesica per un preventivo di euro 30.000,00. Trattasi di protesi in metallo ceramica avvitata su impianti. Tale riabilitazione dal punto di vista estetico e funzionale è una buona soluzione collocandosi a livello intermedio tra la protesi in resina e quella in zirconia;
11) che “consultando il questionario anamnestico del 22.02.2010 sottoscritto dalla sig.ra Pt 1 e dal dott. CP 1 si evince che la sig.ra, all'epoca aveva 38 anni, si era già consultata col dottore circa un mese prima perché lamentava dolori e soffriva di problemi parodontali, già aveva eseguito in passato cure odontoiatriche e riabilitazioni protesiche, il dentista le mette ansia e paura, sente di avere l'alito poco fresco (una caratteristica del soggetto parodontopatico), i suoi denti si muovono e soffre di dolori alle articolazioni temporomandibolari con scrosci e rumori articolari in apertura e chiusura, stringe e digrigna i denti durante la notte, i denti li vede storti ed il profilo del viso non armonico, segnala che tiene moltissimo alla salute ed alla bellezza della sua dentatura e che dedica alla cura della sua bocca 20 minuti al giorno per cui è interessata a programmi sull'igiene e salute dentale.
Non aveva mai avuto ricoveri ospedalieri negli ultimi anni né malattie o condizioni patologiche degne di nota, è allergica ad alcuni alimenti, soffre spesso di forti mal di testa ed è fumatrice, è soggetto ad emorragie e sanguina in modo anomalo quando si ferisce, non ha mai avuto reazioni avverse agli anestetici locali e le capitano formicolii in alcuni punti del corpo"; 12) che tenuto conto che "l'epoca di esordio della parodontite cronica dell'adulto è tra i 35 ed i 42 anni", implica che "necessitare di una riabilitazione protesica totale a 38 anni significa che la parodontopatia di cui soffriva la paziente era di grado severo. Era difatti già portatrice di protesi parziali all'epoca del consulto per cui le problematiche odontoiatriche erano già presenti molti anni prima. Lamenta
l'alito poco fresco e questo dato è correlabile sia alla parodontopatia sia al fumo di sigaretta. La signora è fumatrice e questo contribuisce negativamente sul decorso della patologia parodontale che già all'epoca era in uno stadio molto avanzato in relazione alla giovane età. Lamenta la mobilità dei denti ancora presenti nel cavo orale nonché scrosci e rumori all'articolazione temporo-mandibolare. Digrigna o serra durante la notte. Soffre di frequenti mal di testa. Questi elementi sono indicativi di una disfunzione temporo-mandibolare"; 13) che “la disfunzione dell'ATM è multifattoriale”, e "nel caso in esame probabilmente tra i fattori predisponenti si possono ipotizzare l'assenza di elementi dentari con alterazione della dimensione verticale ed uno squilibrio nella distribuzione dei carichi masticatori fra i due lati articolari, la presenza di una parafunzione che porta ad un sovraccarico masticatorio esercitando forze anche nel soggetto a riposo (digrigna e serra nel sonno). Il dentista le mette ansia e paura, è un soggetto ansioso e per tale motivo ha chiesto espressamente di eseguire in anestesia generale un intervento chirurgico che normalmente è eseguito in regime ambulatoriale sia in occasione dell'intervento del 2010 sia per l'intervento del 2016. L'ansia è un altro cofattore predisponente la parafunzione"; 14) che in relazione al consenso informato, "il dott. CP spiega che lui e la sua equipe eseguiranno solo tecniche affidabili e le scelte terapeutiche più idonee ma che qualsiasi disciplina medica o chirurgica non è esente da un certo margine di rischio anche se attuate con perizia e diligenza. Tra
i punti essenziali per il successo a distanza della terapia ci sono la corretta frequenza delle visite mediche periodiche di controllo e precisi protocolli di mantenimento dell'igiene orale e dei manufatti protesici e/o chirurgiche inserite"; 15) che infine "dalla fotocopia cartacea della radiografia panoramica di rileva la presenza di 5 impianti in arcata mandibolare inferiore e 6 in arcata mascellare superiore cui sono avvitate 2 protesi totali in resina. I pilastri implantari appaiono osteointegrati".
I CCTTUU pertanto rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) che "la esigua documentazione sanitaria non consente di esprimere un parere motivato se si sia concretizzato un "illecito", ovvero una non corretta esecuzione della riabilitazione protesica e se ciò abbia prodotto un prolungamento di malattia", potendosi esclusivamente ritenere che "all'epoca il dott. CP 1 programma l'estrazione di 8 elementi residui in arcata superiore e di 6 elementi frontali inferiori.
Avendo programmato una riabilitazione protesica totale inferiore e superiore se ne deduce che 18 elementi dentari fossero già mancanti e che la signora già era in una condizione di edentulia subtotale. Inoltre le condizioni dei denti residui erano compromessi da una parodontite cronica dell'adulto probabilmente rapidamente progressiva in quanto risultavano di mobilità tale da dover essere estratti avendo perso il supporto parodontale. La signora verosimilmente soffriva di disfunzione temporomandibolare ed era parafunzionale”; 2) che, sempre in difetto di idonea documentazione sanitaria agli atti, "il danno biologico temporaneo non è calcolabile” né in termini di ITT né in termini di ITP;
3) che parimenti “non è possibile esprimere alcun parere sulla correttezza o meno delle prestazioni odontoiatriche in quanto gli scriventi non hanno avuto la possibilità di esaminare accertamenti strumentali pre e post riabilitazione protesica, né i manufatti stessi", potendosi prospettare esclusivamente che “la sig.ra Pt 1 abbia patito una prostrazione psicologica dovuta al protrarsi dei trattamenti odontoiatrici ed all'aver indossato protesi in resina che dal punto di vista estetico sono ben lontane dalla resa estetica dei manufatti in zirconia prospettati nel preventivo dal dott. CP tenuto conto che "all'epoca era una donna di 38 anni, una donna giovane che ha interesse certamente alla salute della propria bocca ma, al contempo e con pari interesse, ha aspettative estetiche"; 4) che ai fini del “ripristino della corretta funzione masticatoria", premesso che gli impianti protesici "possono essere in resina, metalloceramica, titaniozirconia e zirconia", materiali che tuttavia trovano una sostanziale differenza "nella resa estetica e nel controllo dell'igiene orale”- in particolare, “la protesi in resina è un manufatto economico, adatto a pazienti anziani che può essere scelta dai soggetti giovani solo per motivi economici (non è il caso della sig.ra Pt 1 che aveva accettato un preventivo di 35.000,00 euro a fronte dei circa 15.000,00 che avrebbe versato accettando una protesi in resina", trattandosi di un materiale “poroso che si macchia facilmente e consente al tartaro di fissarsi alla resina per cui richiede maggiore attenzione alle manovre di igiene orale indispensabili per una ragionevole durata nel tempo dei pilastri implantari", con una usura nel tempo che compromette "ulteriormente l'estetica e nel tempo anche la funzione masticatoria alterandosi la dimensione verticale per cui necessita di una sostituzione del manufatto in tempi più brevi rispetto alle altre soluzioni elencate"
-, nel caso di specie, tenuto conto che "la sig.ra Pt 1 al tempo era verosimilmente un soggetto parafunzionale ed il digrignare o serrare i denti velocizzava l'usura", è possibile ritenere che “una protesi in metalloceramica è una soluzione accettabile per una giovane paziente con una resa estetica intermedia ma che sicuramente consente le manovre di igiene orali efficaci" - con dei costi
“intermedi fra la resina e le soluzioni in titaniozirconia e zirconia”, questi ultimi rappresentando
"la TOP QUALITY in quanto coniugano al massimo la funzione con la più alta resa estetica"; 5) che "il dott. CP 1 aveva proposto la soluzione GOLD STANDARD avendo considerato la giovane età della sig.ra Pt 1 e riteniamo le più che giustificate aspettative estetiche della signora", sebbene “questo manufatto però non risulta sia stato mai realizzato e la signora Pt 1 si è ritrovata una protesi in resina con limiti estetici mal confacenti la giovane età e certamente di maggiore difficoltà nel prendersi cura della corretta igiene del manufatto”, potendosi pertanto ipotizzare "che si sia concretizzata una inadempienza tra quanto prospettato e quanto realizzato";
6) che "dalla disamina dei documenti e dall'indagine peritale non emergono postumi permanenti che possano incidere negativamente sulla capacità lavorativa specifica”; 7) che sebbene “il dott. CP 1 aveva proposto una riabilitazione implantoprotesica con protesi totali superiore ed inferiore su impianti in titanio", invero “i manufatti protesici che sono stati realmente realizzati dal dott. CP 1 erano 2 protesi totali in resina" per un costo di “6.500,00 euro ad arcata" ed un totale di €.13.000,00 per entrambe le arcate (superiore e inferiore), pertanto “le spese mediche sostenute dalla signora Pt 1 per quello che è stato effettivamente realizzato, non sono congrue in quanto ha versato acconti per più del doppio"; 7) che in relazione alla rispondenza dei trattamenti eseguiti dal CP 1 rispetto alle linee guida vigenti, si ritiene che “non è possibile esprimere alcun parere tecnico motivato sui trattamenti e manufatti attuati dal Dott. CP 1, non avendo avuto la possibilità di esaminare alcun accertamento radiologico pre e post riabilitazione, né alcun manufatto protesico"; 8) che infine, quanto alla rimozione degli impianti protesici eseguiti dal dott.
CP , può rilevarsi che “le protesi originarie in resina ed avvitate su impianti risultano sono state rimosse nel corso dell'intervento chirurgico di bonifica eseguito all'ospedale CP_3 di
Acquaviva delle Fonti dove la paziente è stata ricoverata in data 13.06.2016".
Convocati a chiarimenti, i CCTTU così rispondevano: 1) che in difetto di idonea documentazione sanitaria sugli esami diagnostici ed interventistici eseguiti, ed “in riferimento alla necessità di
"poter valutare la diligenza (rectius l'aver seguito le linee guida ove esistenti o in mancanza le migliori prassi ) osservata dal dott. CP sia in fase di scelta della metodica seguita che della concreta esecuzione del trattamento”, è possibile esclusivamente ritenere che “il comportamento del dott. CP non è stato professionale perché ha carpito la fiducia della sig.ra Pt 1 ma non si può affermare che non abbia eseguito l'intervento di riabilitazione secondo la migliore prassi, tenuto conto che la Pt 1 ha di fatto "pagato un manufatto protesico che ad oggi è considerato il gold standard sia sotto il profilo funzionale che estetico, mentre, la protesi confezionatele è quella più economica per tipologia di materiale e per impegno tecnico di laboratorio con un valore commerciale pari alla metà di quanto pagato se riferito al tariffario dello studio del dott. CP ", pertanto "gli elementi presentati da ambo le parti dimostrano che la protesi progettata è diversa da quella consegnata, di minor pregio, di minore resa estetica ma, non c'è documentazione comprovante che la protesi in resina non sia stata confezionata lege artis e che vi sia stata malpractice nel percorso riabilitativo implanto protesico"; 2) che in relazione ai postumi di natura permanente lamentati dalla Pt 1 , “non è possibile soddisfare tale quesito ulteriormente a quanto già considerato in perizia” in difetto di esami diagnostici visibili in sede peritale che consentano un riscontro de facto dello stato patologico afferente la Pt 1 ; 3) che
"circa la determinazione dello stato di IP in termini di danno differenziale rispetto al pregresso stato patologico della periziata non è possibile fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già evidenziato nella consulenza depositata. Non vi è prova documentale del pregresso status odontoiatrico antecedente la riabilitazione implantoprotesica oltre quanto già esaminato nel corso della perizia;
non vi è prova documentale del periodo intercorso tra la riabilitazione implantoprotesica eseguita nel 2010 e l'intervento di bonifica eseguito nel 2016 come già evidenziato nella perizia;
non vi è prova documentale dello status odontoiatrico e maxillo facciale dell'immediato antecedente il periodo preoperatorio oltre quanto già descritto in perizia”; 4) che infine “per la valutazione del se ed in che misura un nuovo impianto sia o meno suscettibile di ridurre la menomazione permanente si conclude che se le indagini strumentali da eseguire per stabilire il piano terapeutico e riabilitativo dimostrino che le ossa mascellari siano congrue per densità ed altezza, che le condizioni generali della parte attrice siano di buona salute, se viene costatata l'assenza di abituni viziate o parafunzioni, certamente una riabilitazione implantare potrebbe essere una valida alternativa alla protesi mobile in considerazione dell'età della sig.ra Pt 1 e delle sue aspettative estetiche".
La sopra richiamata CTU medico legale, se da un lato ha rilevato l'impossibilità in concreto di valutare gli interventi implanto-protesici eseguiti dal dott. CP sulla Pt 1 nonché la loro congruità rispetto alle linee guida all'uopo vigenti, con evidenti riflessi circa la sussistenza di postumi di natura permanente ovvero temporanea, anche in relazione al danno differenziale, dall'altro ha consentito tuttavia di ritenere sulla base delle fatture riversate agli atti ( rispettivamente: in data 01.02.2010, 10.03.2010 e 19.04.2010 ), dell'esame obiettivo e delle dichiarazioni rese dalle parti, anche in termini di non contestazione una difformità in executivis rispetto all'impianto protesico prospettato dal dott. CP in data 10.02.2010 e pagato a titolo di acconto dalla Pt 1 per un importo complessivo di €.28.000, somma di fatto incongruente poiché ritenuta maggiore in relazione all'impianto in resina de facto realizzato, il cui costo, sulla scorta dei tariffari resi pubblici sul sito internet del dott. CP 1, ammonterebbe a circa
€.13.000,00, ossia €.6.500,00 per singola arcata, tenuto conto che la Pt 1 si sottoponeva ad inserimento di impianti protesici per entrambe le arcate.
In particolare, premesso che in materia “(...) di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un., n. 577/2008
), nel caso di specie parte attrice pur avendo provato l'esistenza di un contratto intercorrente con il dott. CP, in adempimento del quale il medico professionista si impegnava nella realizzazione implanto-protesica di due manufatti di zirconio per entrambe le arcate dentarie della Pt 1 anche mediante la redazione di un preventivo redatto in data 10.02.2010 per un costo complessivo di €.35.000,00 -, tuttavia, altresì tenuto conto della preesistente situazione patologica ( "parodontite grave"), avrebbe dovuto fornire la prova, in termini di aggravamento del proprio stato di salute, dell'inadempimento del dott. CP 1 in relazione ai tre interventi implanto-protesici eseguiti sulla
Pt 1 , nonché dei danni conseguenti alle relative misure interventistiche non risolutive, al fine di ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta imperita ovvero negligente del medico e l'evento-danno.
Più in particolare, se da un lato deve escludersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine all'aggravamento del proprio stato di salute in conseguenza degli interventi implanto-protesici cui la stessa si sottoponeva presso lo studio del dott. CP, per contro deve ritenersi provato per tabulas e riscontrato in sede peritale che il preventivo redatto dal dott. CP 1 ed accettato dalla Pt 1 nel quale venivano enucleati gli step terapeutico- riabilitativi interessanti entrambe le arcate dentarie, per un costo complessivo di €.35.000,00 - non corrispondeva al lavoro de facto realizzato sulla stessa, in quanto a fronte dei prospettati impianti in
"zirconio" venivano invero viceversa istallati manufatti in "resina”, e dunque impianti il cui valore economico era di valore significativamente inferiore ( segnatamente €.13.000,00 per entrambe le arcate, secondo il listino pubblicato sul sito internet del dott. CP 1 ) agli impianti in zirconio oggetto di preventivo nonché notevolmente inferiore a quanto già corrisposto a titolo di acconto dalla Pt 1 ossia la somma di €.28.000,00.
Alla luce degli accertamenti medico legali, le cui conclusioni qui pienamente si condividono, deve ritenersi sussistente in capo al Dott. CP 1 la responsabilità derivante dalla difformità tra gli impianti protesici prospettati – impianti con protesi monoblocco in zirconio per entrambe per arcate dentarie e le protesi di fatto realizzate ( in resina) in occasione degli interventi ( n.3 ) eseguiti
-
sulla Pt 1
Alla luce delle emergenze istruttorie, deve senza dubbio ritenersi che il dott. CP - sul quale peraltro sarebbe gravato l'onere di dimostrare l'esattezza dell'adempimento - non abbia adempiuto all'obbligazione contrattuale ( tale essendo la natura del rapporto instaurato tra medico e paziente, tutte le volte in cui la prestazione sanitaria avvenga al di fuori di una struttura sanitaria e comunque tutte le volte in cui l'esercente la professione sanitaria instauri un rapporto direttamente con il paziente ) con la diligenza richiesta dalla "natura dell'attività esercitata” (art. 1176, comma 2, c.c. )
e per l'effetto il convenuto è tenuto, a norma dell'art. 1223 c.c., alla restituzione della somma di
€.15.000,00, quale differenza tra l'importo preventivato e corrisposto dalla Pt 1 al dott.
CP 1 (€.28.000,00) e la prestazione in concreto realizzata, del valore di €.13.000,00, restando assorbita ogni altra ulteriore questione.
In definitiva, il dott. CP va condannato alla restituzione in favore della Pt 1 della somma di € 13.000,00 a titolo di danno patrimoniale, con conseguente assorbimento di ogni altra pretesa attorea e rigetto della domanda riconvenzionale sia risarcitoria ex art. 2043 c.c. che di versamento del saldo del proprio compenso.
Va a questo punto valutato il diritto del CP ad essere manlevato dal proprio debito risarcitorio dalla Compagnia Assicurativa CP 2 in forza della polizza n° 59/31634121 della tutela giudiziaria professionale.
'Invero il CP 1 , una volta convenuto nel giudizio principale dalla Pt 1 aveva operato la chiamata in causa della suddetta compagnia che, tempestivamente costituitasi, non muovendo alcuna contestazione in ordine alla validità ed efficacia della polizza, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto trattasi di assicurazione di tutela giudiziaria che, in quanto tale, "prevede esclusivamente la copertura per le sole spese legali che l' Parte_2 si dovesse trovare a sostenere, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale", circa i rischi che attengono alla "vita privata" e alla
"attività professionale".
Il giudicante ritiene che l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa appaia cogliere nel segno,.
Invero, mentre nel paragrafo “Oggetto dell'assicurazione” risulta testualmente riportato: “la Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato", quali: “le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
le spese di un perito nominato dall'Autorità giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
(...) le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza (...)" -; nel paragrafo “Persone e rischi assicurati" della Garanzia "Attività professionale” di cui alla polizza n. 59/31634121 – risulta testualmente riportato: “l'assicurazione vale per: a) l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
(...) g) la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi;
tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, 3° comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio (...)” -, la predetta compagnia è tenuta a manlevare il CP limitatamente in ordine alle spese processuali come risulteranno da dispositivo, ed entro il massimale di €.15.493,71, essendo esclusa dall'oggetto della presente polizza la copertura assicurativa per i danni e/o le somme a titolo di prestazioni erogate.
Pertanto, la compagnia CP 2 in forza della polizza n° 59/31634121 di tutela giudiziaria, va senz'altro condannata a tenere indenne il CP 1 per le spese processuali cui per effetto della presente sentenza è tenuto nei confronti della Pt 1 ma non anche per quanto riguarda l'obbligo '
restitutorio del compenso percepito, che viceversa non rientra nel rischio assicurato.
Le spese di lite fra la Pt 1 ed il CP 1 seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore della domanda nei limiti di quanto riconosciuto. Le spese ed onorario di CTU devono gravare sul Convenuto in ragione dei 2/3 e sull'attrice in ragione di 1/3. Il CP 1 va manlevato dalla compagnia assicurativa terza chiamata di tutte le spese legali e di
CTU a termini di polizza, laddove le spese processuali tra CP 2 e CP 1
, per effetto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate fra essi.
[...]
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nonché sulla domanda riconvenzionale e sulla[…] I nei confronti di RT_1 '
CP_2domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti di in persona del procuratore della società, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto, condanna. CP 1
al pagamento in favore di Parte 1 della somma di[...]
€.15.000,00, oltre agli interessi nella misura del tasso legale, dalla domanda;
rigetta la domanda riconvenzionale;
2. condanna, altresì, Parte 1RT 1 al pagamento in favore di
3.
[...] delle spese processuali che si liquidano in €.790,00 per le borsuali ed
€.4.835,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA da distrarsi in favore dell'avv. Vergine dichiaratosi anticipatario, 3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del CP peri 2/3 e della Pt 1 per 1/3;
4. condanna CP 2 a tenere indenne RT_1 da quanto questi è tenuto a corrispondere a Parte 1 per effetto delle statuizioni sub.
3) e 4);
5. compensa integralmente le spese processuali tra CP 2 e CP 1
[...]
Brindisi, lì 15.01.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina
Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.