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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro e per gli affari di volontaria giurisdizione, composta da:
1) dott. AR G. Di AR Presidente
2) dott. Michele De AR Consigliere
3) dott. TE RE Consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale di opposizione n. 48/2025 V.G. promosso
D A
, e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di e di , rappresentati Persona_1 Persona_2
e difesi dall'avvocato Elenio Todaro
- ricorrenti - CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione ex art. 5 ter L. n.89/2001
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 il procuratore dei ricorrenti ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO Con decreto n. 73/2025, emesso in data 20.01.2025, il Consigliere delegato della sezione lavoro della Corte di Appello di Palermo ha parzialmente accolto il ricorso depositato il 20.12.2024 dai ricorrenti in epigrafe al fine di ottenere l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo civile instaurato innanzi al Tribunale di Termini Imerese con atto di citazione notificato il 29.07.1983 e tuttora pendente innanzi la Corte di Cassazione;
Pag. 1 premesso che nessun indennizzo era stato chiesto per il giudizio di primo grado e per il (secondo) giudizio di appello (quest'ultimo iniziato con atto di citazione in appello notificato il 13.07.2012 e definito con sentenza n. 1252/2014 emessa in data 24.07.2014), non avendo essi superato i termini di durata previsti dalla legge, riteneva il Consigliere Delegato che “nessun equo indennizzo può essere riconosciuto agli odierni istanti per il giudizio di legittimità, r.g.n. 10656/1993 definito con sentenza n. 5940/1996 emessa dalla Corte di Cassazione il 27.06.1996 non essendosi costituiti, come evidenziato in ricorso, e di ”; Persona_1 Persona_2 osservava, ancora, che “nel corso del giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, r.g.n. 189/1997, che si è concluso con sentenza n. 124/2012 emessa il 06.03.2012 … veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e che nei successivi gradi di giudizio i Persona_1 ricorrenti si costituivano soltanto n.q. di eredi di ”; da ciò inferiva “che nessun equo Persona_2 indennizzo possa essere riconosciuto agli istanti n.q. di eredi di essendo trascorso il Persona_1 termine previsto ex lege per la proposizione della domanda ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89/2001 vigente ratione temporis”; osservava, ancora, che, quanto al giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sez. II, r.g.n. 1920/2019, della durata complessiva di anni 2, mesi 5 e giorni 29, non poteva essere riconosciuto alcun indennizzo, non avendo gli istanti dimostrato di aver esperito i rimedi preventivi di cui all'art. 1 ter comma 1 L. n. 89/2001; riteneva, pertanto, di dover liquidare agli istanti, esclusivamente n.q. di eredi di
, deceduta in data 05.03.1994, l'importo di € 2.200,00 in relazione al giudizio Persona_2 di appello, r.g.n. 741/1986, (definito con la sentenza n.512/1993) che aveva avuto un'eccedenza del termine di ragionevole durata del processo di anni 5; riconosceva, inoltre, ai medesimi ricorrenti, in proprio, l'ulteriore importo di € 9.800,00 ciascuno a titolo l'indennizzo per l'irragionevole durata dei seguenti gradi del giudizio: del giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, r.g.n. 189/1997 (definito con la sent. n.124/2012), che aveva avuto un'eccedenza del termine di durata del processo di anni 12, dal 21.04.1997, data di costituzione in giudizio, al 06.03.2012, data di definizione del giudizio con sentenza n. 124/2012; del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, r.g.n. 5910/2015 iniziato con ricorso notificato il 06.02.2015 definito con ordinanza n. 17712/2019 emessa dalla Corte di Cassazione il 02.07.2019, che aveva avuto un'eccedenza del termine di durata del processo di anni 3; del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, r.g.n. 24785/2022, ancora pendente alla data del ricorso, che aveva già avuto una durata complessiva di anni 2, mesi 2 e giorni 8, e dunque eccedente di un anno la durata ragionevole. Avverso tale provvedimento hanno proposto opposizione i ricorrenti in epigrafe, sia in proprio che quali eredi di e di LI AR deducendo che: Persona_1
Pag. 2 1) la mancata costituzione in giudizio dei loro danti causa nel giudizio di cassazione iscritto al RGN 10656/1993 non poteva escludere il loro diritto all'equo indennizzo alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 585/2014 (“In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compreso la parte rimasta contumace, nei cui confronti
– non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico”); 2) con riferimento alla domanda presentata nella qualità di eredi di Per_1
, non si era verificata la decadenza di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, dal momento
[...] che la pronuncia di difetto di legittimazione passiva di (di cui alla Persona_1 sentenza n. 124/2012 del Tribunale di Termini Imerese) era ancora sub iudice, con conseguente impedimento della decorrenza del relativo termine sino alla definitività della decisione della causa, ancora pendente;
3) nella liquidazione delle spese il Consigliere Delegato avrebbe violato i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, omettendo altresì di liquidare le spese documentate. Hanno pertanto chiesto la liquidazione dell'ulteriore indennizzo, quali eredi di per i 2 anni di irragionevole durata del giudizio di Cassazione avente Rg Persona_2
10653/1996 e, quali eredi di , per i 19 anni di irragionevole durata dei Persona_1 giudizi (giudizi II, III e IV del ricorso introduttivo di primo grado fino al 2012, data di estromissione dal giudizio con la sentenza n°124/2012), oltre la riliquidazione delle spese di lite.
*** 1) Il primo motivo è infondato.
Esso non tiene conto della modifica apportata alla L. n. 89/2001 dalla L. n. 208 del 2015 mediante l'introduzione del comma 2 sexies all'art. 2, che prevede una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, per alcuni casi, tra i quali la contumacia della parte. La Suprema Corte ha, in proposito, precisato che “Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, nel regime anteriore alla novella citata, ha diritto all'indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001.” (v. Cass. n. 1142 del 14/01/2022; n. 7117 del 17/03/2025).
Pag. 3 In considerazione della data di introduzione del presente procedimento, non v'è dunque alcun dubbio in ordine alla operatività della menzionata presunzione, rispetto alla quale parte istante non ha fornito alcuna concreta prova contraria.
2) Il secondo motivo è parimenti infondato.
Gli opponenti deducono che la questione del difetto di legittimazione passiva del proprio dante causa , dichiarata con la sentenza n. 124/2012 del Persona_1
Tribunale di Termini Imerese, emessa il 6.03.2012, non sarebbe ancora assistita da decisione definitiva. L'assunto è chiaramente smentito dalla documentazione in atti: in particolare, come si legge nell'atto di citazione notificato dagli odierni istanti nel giudizio di rinvio n. 1920/2019, essi stessi davano atto dell'intervenuto giudicato sulla predetta statuizione, che non era stata impugnata nei gradi successivi alla predetta sentenza (pag. 9 atto di riassunzione); ed in effetti tale questione non risulta più affrontata né nei successivi atti difensivi né nelle pronunce che hanno definito tutti i successivi gradi del giudizio. Poiché, dunque, la suddetta statuizione di estromissione di è divenuta definitiva Persona_1 in data 6.03.2012, il ricorso ex L. n. 89/2001 proposto dagli istanti nella qualità di eredi dello stesso è inammissibile perché tardivo, come correttamente rilevato dal Consigliere delegato.
3) Il terzo motivo è parzialmente fondato.
Il compenso liquidato a titolo di spese di lite è perfettamente in linea con i parametri ed i criteri di liquidazione previsti dal D.M. n. 55/2014, di cui il decreto impugnato dà ampiamente conto in motivazione (valore della controversia, utilizzo della tabella per i procedimenti monitori, bassissima complessità della causa, aumento del 30% per la pluralità delle parti); pertanto la relativa statuizione va certamente confermata. Quanto alle spese vive, la cui riferibilità al presente procedimento va circoscritta a quelle i cui versamenti sono di poco anteriori al deposito del ricorso, risultano documentate quelle relative ai diritti per il rilascio di copie di alcuni degli atti del procedimento presupposto, ed ammontano a complessivi € 110,11 [19,65 + 19,66 + (11,80 x 6)], oltre l'importo di € 27,00 già liquidato;
in parziale riforma del decreto opposto, delle stesse va pertanto ordinato al il rimborso in favore degli Controparte_1 odierni istanti. Tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento, che vede gli opponenti vittoriosi per una minima parte della domanda, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del presente procedimento.
Pag. 4
P.Q.M.
In parziale riforma del decreto n. 73/2025 del 20.1.2025 emesso da questa Corte nel proc. iscritto al n. 493/2024 R.V.G., ingiunge al di pagare senza Controparte_1 dilazione a , e l'ulteriore importo Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessivo di € 110,11. Dichiara non ripetibili le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Palermo, 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TE RE AR Di AR
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