Articolo 11 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 maggio 1975
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Versione
6 marzo 1979
Art. 11.
Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-ter - (Modalita' per lo svolgimento del tirocinio). - Con decreto del Ministro per la sanita', saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.
Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per meta' ai voti degli esami di profitto e di laurea e per meta' ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parita' di punteggio si terra' conto dei carichi di famiglia e dell'eta'.
Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla meta' della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.
In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non puo' essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.
In caso di esito favorevole il sanitario non puo' essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.
((L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso)) .
Entrata in vigore il 6 marzo 1979
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