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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2780/2023
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2780/2023,
TRA
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAte_1
Luisa Maresca
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Messinese Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
PA osserva il Tribunale che (nel prosieguo, per brevità ) ha impugnato la sentenza n. PAte_1
5363/2022 del Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata accolta la domanda proposta da di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata del contratto di Controparte_1
finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, contraddistinto dal n. 790319,
PA stipulato con la e, per l'effetto, quest'ultima era stata condannata alla restituzione, in favore della
, della somma di € 1.982,76, oltre interessi legali e spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio la , che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le CP_1
ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.01.2025, di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. – celebrata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
2 31.10.2022, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 02.5.2023 (cadendo il 30 aprile 2023 di domenica ed essendo l'1 maggio 2023 giorno festivo, con conseguente proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.) ed iscrizione a ruolo in data 03.5.2023; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
PA Ed invero, la in data 06.12.2016 aveva stipulato con la un contratto di mutuo CP_1
rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote di retribuzione/pensione n. 790319, dell'importo di
€ 18.720,00, da rimborsare in 120 rate da € 156,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 44, con conseguente diritto della alla restituzione degli oneri non CP_1
maturati e soggetti a maturazione relativamente al periodo non goduto.
Avendo, di contro, la finanziaria trattenuto, al momento dell'estinzione anticipata, commissioni per il periodo non goduto, la azionava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, conclusosi con la CP_1
PA gravata sentenza, con cui il primo Giudice, in accoglimento della domanda, condannava la al rimborso della somma di € 1.982,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
Preliminarmente, va confermata la competenza per valore del Giudice di Pace – nonostante l'eccezione
PA di incompetenza, riproposta dalla con l'atto di appello, non sia stata poi coltivata dall'appellante né nelle note conclusionali depositate in data 24.4.2024 né nelle conclusioni da ultimo rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025 – dal momento che, dovendosi valutare la competenza per valore sulla base della domanda ed avendo ad oggetto quella proposta dalla la restituzione della somma di € 1.982,76, sussisteva indubbiamente la CP_1
3 competenza del Giudice di Pace adito in base al disposto dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente (cfr. la vecchia formulazione della norma: “cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro”).
Tanto chiarito, l'appellante si duole, anzitutto, dell'asserito errore commesso dal giudice di prime cure, avendo egli riconosciuto, a favore dell'appellata, il rimborso non solo dei costi cd. “recurring”, che maturano nel corso del rapporto contrattuale, ma anche di quelli cd. “up front”, a parere dell'appellante non rimborsabili.
Ciò premesso, la soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia ANria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il
Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
4 Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli cd. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli cd.
“recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' CP_2 CP_2
n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cd., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale
5 definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della
Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della AN e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
PAlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del
6 costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr.
C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5
dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia ANria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
7 Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del
2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere
dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
8 Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Controparte_3
Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019,
n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima
Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata
Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33
9 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-
62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la correttezza logico- giuridica della soluzione di cui alla sentenza impugnata, che ha congruamente applicato i principi innanzi esposti al contratto di finanziamento in esame (si cfr. pag. 6 della sentenza appellata, in all. n. 16 della produzione dell'appellante), affermando “l'inefficacia della clausola contrattuale che preveda in caso di estinzione anticipata il diritto del finanziatore di trattenere gli oneri versati anticipatamente non rapportandoli alla durata residua del finanziamento secondo una misura di stretta proporzionalità”.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di
PA finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla , in proporzione alla residua durata CP_1
10 del contratto, tutti i costi dalla stessa sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli
“recurring”.
Né può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dall'appellante, di erroneo riconoscimento, da parte del primo Giudice, del rimborso anche delle provvigioni in favore dell'intermediario, che integrerebbe un costo “up front” del contratto e come tale irripetibile (si cfr., da ultimo, pag. 9 ss. delle note conclusive dell'appellante) e rispetto alle quali sussisterebbe un difetto di legittimazione passiva della
PA
.
Infatti, alla luce dei principi pretori innanzi esposti, non vi è ragione per escludere la natura di costi “up front” rimborsabili delle commissioni di intermediazione. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento e, poi, incamerati dalla AN.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che già in passato affermava che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., dovesse ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale
Napoli, del 04.11.2021) e che oggi pare avallata dalle evoluzioni legislative e pretorie innanzi richiamate.
Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
Inoltre, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (cfr., sul punto, Tribunale di Monza, I sez civile, Sent. n. 20/2023, reperibile in Banca Dati di Merito).
Peraltro, la circostanza che l'ente finanziatore, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno al consumatore.
11 L'appellata ha, dunque, legittimamente chiesto il rimborso delle commissioni di intermediazione alla
PA AN , in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario ed il contratto con cui il finanziatore ha concesso credito al consumatore.
Con riferimento ad un caso analogo, infatti, è stato affermato che «nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante (...) caricava le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Sicché deve ritenersi che i predetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito (…). La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché la spese di intermediazione e di assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, sono richiamati nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento degli oneri» (Tribunale Napoli sez. II, 24.01.2022, n. 743, in dejuregiuffre.it).
Ebbene, anche nel caso che ci occupa è provato in via documentale (cfr. contratto di finanziamento in all. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellata) che i costi relativi alle commissioni di intermediazione sono stati posti a carico della mutuataria, la quale li ha rimborsati al momento di
PA cessazione anticipata del contratto, versandoli pro quota residua a .
In altre parole, il fatto che la mutuante abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto ANrio la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto.
Pertanto, in adesione alla maggioritaria giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla questione, reputa il Tribunale che sussista la titolarità passiva in capo alla AN appellante in relazione alla domanda di restituzione proposta dall'appellata con riguardo a tutti i costi connessi al finanziamento, ferma l'eventuale facoltà dell'appellante di agire in regresso nei confronti dell'intermediario per quanto rimborsato alla cliente a titolo di provvigioni.
Nemmeno può trovare accoglimento il terzo motivo di appello, relativo alla denunciata errata quantificazione del rimborso da parte del Giudice di Pace, dal momento che tale contestazione è stata
12 formulata, inammissibilmente, per la prima volta in appello: cfr. comparsa ci costituzione e risposta di prima grado, ove la AN nulla deduceva sul quantum debeatur.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
L'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del 22.12.2022) in pendenza del presente procedimento (cfr. iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado in data 10.9.2021) sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali sui costi rimborsabili e quelli non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da PAte_1
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 15.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
13
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2780/2023,
TRA
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAte_1
Luisa Maresca
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Messinese Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
PA osserva il Tribunale che (nel prosieguo, per brevità ) ha impugnato la sentenza n. PAte_1
5363/2022 del Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata accolta la domanda proposta da di rimborso delle spese connesse all'estinzione anticipata del contratto di Controparte_1
finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, contraddistinto dal n. 790319,
PA stipulato con la e, per l'effetto, quest'ultima era stata condannata alla restituzione, in favore della
, della somma di € 1.982,76, oltre interessi legali e spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio la , che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le CP_1
ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.01.2025, di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. – celebrata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
2 31.10.2022, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 02.5.2023 (cadendo il 30 aprile 2023 di domenica ed essendo l'1 maggio 2023 giorno festivo, con conseguente proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.) ed iscrizione a ruolo in data 03.5.2023; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
PA Ed invero, la in data 06.12.2016 aveva stipulato con la un contratto di mutuo CP_1
rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote di retribuzione/pensione n. 790319, dell'importo di
€ 18.720,00, da rimborsare in 120 rate da € 156,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 44, con conseguente diritto della alla restituzione degli oneri non CP_1
maturati e soggetti a maturazione relativamente al periodo non goduto.
Avendo, di contro, la finanziaria trattenuto, al momento dell'estinzione anticipata, commissioni per il periodo non goduto, la azionava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, conclusosi con la CP_1
PA gravata sentenza, con cui il primo Giudice, in accoglimento della domanda, condannava la al rimborso della somma di € 1.982,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
Preliminarmente, va confermata la competenza per valore del Giudice di Pace – nonostante l'eccezione
PA di incompetenza, riproposta dalla con l'atto di appello, non sia stata poi coltivata dall'appellante né nelle note conclusionali depositate in data 24.4.2024 né nelle conclusioni da ultimo rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025 – dal momento che, dovendosi valutare la competenza per valore sulla base della domanda ed avendo ad oggetto quella proposta dalla la restituzione della somma di € 1.982,76, sussisteva indubbiamente la CP_1
3 competenza del Giudice di Pace adito in base al disposto dell'art. 7 c.p.c. ratione temporis vigente (cfr. la vecchia formulazione della norma: “cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro”).
Tanto chiarito, l'appellante si duole, anzitutto, dell'asserito errore commesso dal giudice di prime cure, avendo egli riconosciuto, a favore dell'appellata, il rimborso non solo dei costi cd. “recurring”, che maturano nel corso del rapporto contrattuale, ma anche di quelli cd. “up front”, a parere dell'appellante non rimborsabili.
Ciò premesso, la soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia ANria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010,
n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il
Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
4 Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli cd. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli cd.
“recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' CP_2 CP_2
n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cd., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale
5 definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della
Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della AN e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
PAlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del
6 costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr.
C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5
dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia ANria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
7 Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del
2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere
dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
8 Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Controparte_3
Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019,
n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima
Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata
Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33
9 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-
62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la correttezza logico- giuridica della soluzione di cui alla sentenza impugnata, che ha congruamente applicato i principi innanzi esposti al contratto di finanziamento in esame (si cfr. pag. 6 della sentenza appellata, in all. n. 16 della produzione dell'appellante), affermando “l'inefficacia della clausola contrattuale che preveda in caso di estinzione anticipata il diritto del finanziatore di trattenere gli oneri versati anticipatamente non rapportandoli alla durata residua del finanziamento secondo una misura di stretta proporzionalità”.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di
PA finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla , in proporzione alla residua durata CP_1
10 del contratto, tutti i costi dalla stessa sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli
“recurring”.
Né può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dall'appellante, di erroneo riconoscimento, da parte del primo Giudice, del rimborso anche delle provvigioni in favore dell'intermediario, che integrerebbe un costo “up front” del contratto e come tale irripetibile (si cfr., da ultimo, pag. 9 ss. delle note conclusive dell'appellante) e rispetto alle quali sussisterebbe un difetto di legittimazione passiva della
PA
.
Infatti, alla luce dei principi pretori innanzi esposti, non vi è ragione per escludere la natura di costi “up front” rimborsabili delle commissioni di intermediazione. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento e, poi, incamerati dalla AN.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che già in passato affermava che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., dovesse ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale
Napoli, del 04.11.2021) e che oggi pare avallata dalle evoluzioni legislative e pretorie innanzi richiamate.
Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
Inoltre, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (cfr., sul punto, Tribunale di Monza, I sez civile, Sent. n. 20/2023, reperibile in Banca Dati di Merito).
Peraltro, la circostanza che l'ente finanziatore, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno al consumatore.
11 L'appellata ha, dunque, legittimamente chiesto il rimborso delle commissioni di intermediazione alla
PA AN , in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario ed il contratto con cui il finanziatore ha concesso credito al consumatore.
Con riferimento ad un caso analogo, infatti, è stato affermato che «nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante (...) caricava le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Sicché deve ritenersi che i predetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito (…). La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché la spese di intermediazione e di assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, sono richiamati nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento degli oneri» (Tribunale Napoli sez. II, 24.01.2022, n. 743, in dejuregiuffre.it).
Ebbene, anche nel caso che ci occupa è provato in via documentale (cfr. contratto di finanziamento in all. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellata) che i costi relativi alle commissioni di intermediazione sono stati posti a carico della mutuataria, la quale li ha rimborsati al momento di
PA cessazione anticipata del contratto, versandoli pro quota residua a .
In altre parole, il fatto che la mutuante abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto ANrio la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto.
Pertanto, in adesione alla maggioritaria giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla questione, reputa il Tribunale che sussista la titolarità passiva in capo alla AN appellante in relazione alla domanda di restituzione proposta dall'appellata con riguardo a tutti i costi connessi al finanziamento, ferma l'eventuale facoltà dell'appellante di agire in regresso nei confronti dell'intermediario per quanto rimborsato alla cliente a titolo di provvigioni.
Nemmeno può trovare accoglimento il terzo motivo di appello, relativo alla denunciata errata quantificazione del rimborso da parte del Giudice di Pace, dal momento che tale contestazione è stata
12 formulata, inammissibilmente, per la prima volta in appello: cfr. comparsa ci costituzione e risposta di prima grado, ove la AN nulla deduceva sul quantum debeatur.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
L'intervento della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del 22.12.2022) in pendenza del presente procedimento (cfr. iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado in data 10.9.2021) sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali sui costi rimborsabili e quelli non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da PAte_1
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 15.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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