CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA RI GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7911/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Di Nominativo 1 S.a.s. Leg. Rappr. Nominativo 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 411/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK020300931/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK020300931/2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300938/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300938/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300938/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7184/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate fa appello parziale avverso la sentenza della Corte di G. Tributaria di primo grado in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal socio Nominativo 1, in proprio, avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in data 7.11.23, oltre il termine di cui all'art. 21 del D. lgs. 546/1992, ed ha rigettato il ricorso proposto dalla società Resistente_2 di Società_1. (società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 17.3.2023), e dall'altro socio Resistente_1, destinatari di distinti avvisi di accertamento.
In punto di fatto, giova ricordare che l'Agenzia delle Entrate, nell'avviso di accertamento relativo alla società, verificata l'esistenza di elementi di non coerenza tra le entrate presenti sui c/c della società e l'ammontare dei ricavi e/o del volume d'affari in base alle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio dei rapporti
Finanziari, aveva determinato maggiori ricavi evasi sulla scorta della produttività media del settore, applicando imposte e sanzioni. I due avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci, in base alle rispettive quote di partecipazione, presupponevano l'avviso di accertamento relativo alla società, in quanto si fondavano sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili attribuiti alla società.
La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto il ricorso della società e del socio Resistente_1, ritenendo fondata la doglianza relativa all'erroneità ed insufficienza della motivazione dell'atto impugnato, nonché all'illegittimità ed erroneità del metodo utilizzato da parte della A.F. resistente per calcolare i maggiori ricavi della società e, conseguentemente, il maggior reddito del socio.
Ha rilevato che la società aveva documentato molti elementi di fatto e contabili relativi alla realtà economica ed operativa in cui operava, tra cui l' operatività di nemmeno 5 anni in un settore (riparazione e manutenzione altre macchine di impiego generale) in cui nel 2017 operavano soltanto n. 8 imprese in tutta la provincia;
l'inizio dell'attività d'impresa solo nel 27 marzo del 2017 -che è l'anno dell'accertamento- con emissione della prima fattura in data 6.7.2017; estinzione della società dopo meno di cinque anni dall'inizio dell'attività
e nonostante la ricezione di un finanziamento INVITALIA a fondo perduto per € 40.000,00.
L'Agenzia, con il proposto appello, ha dedotto:
1. Errore in juducando della CGT decidente – difetto di motivazione della sentenza - violazione dell'art 36
D.lgs. 546/92,
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2 del DPR 600/73; 3. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova art. 2697.
Ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici, la documentazione prodotta in sede amministrativa dal ricorrente era stata già valutata dall'Ufficio, il quale in sede di adesione aveva rideterminato, riducendoli, i maggiori ricavi accertati;
che i primi giudici avevano errato nel valutare i fatti di causa, l'oggetto delle contestazioni sollevate con l'avviso di accertamento, l'iter amministrativo che aveva portato ad accertare in una prima fase i redditi attraverso la metodologia di accertamento induttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, che non censura specificamente tutte le argomentazioni rassegnate dai primi giudici a sostegno dell'accoglimento del ricorso proposto dalla società e dal socio Resistente_1, è infondato e va rigettato.
L'Agenzia non ha offerto una ricostruzione del reddito d'impresa epurata dai rilievi critici evidenziati dai primi giudici e ritenuti idonei a giustificare il fatto che la società avesse, fin dall'inizio dell'attività, proceduto all'assunzione di personale, a cui era tenuta in forza del finanziamento ricevuto, nonostante i mancati ricavi coerenti con il costo sostenuto.
Non ha argomentato in ordine alla valutazione della determinazione della percentuale di redditività, ritenuta incerta e contraddittoria per lo scarso numero di imprese operanti nel medesimo settore della società ricorrente.
L'appellante Agenzia si è limitata a ribadire la propria ricostruzione dando rilievo indiziante -ai fini del ricorso al metodo induttivo ex art. 39, comma 2 del D.P.R. 600/1973- innanzitutto alla mancata risposta della società ad un primo invito ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 633/72 e art. 32 D.P.R. 600/73.
Sul punto, è necessario evidenziare che i primi giudici, con motivazione non scalfita dal gravame, hanno ritenuto giustificata la mancata risposta della società all'invito ex art. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73, perché non era stato notificato all'indirizzo pec della società, mantenuto attivo anche dopo l'estinzione della società.
Dunque, il quadro presuntivo su cu poggia l'accertamento condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, risulta fortemente minato e non sostenuto da una pluralità di presunzioni, men che mai grave e solide.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese, in ragione del grado di complessità dell'accertamento in fatto e di controvertibilità delle questioni esaminate, del complessivo esito della lite, vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA RI GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7911/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Di Nominativo 1 S.a.s. Leg. Rappr. Nominativo 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 411/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK020300931/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK020300931/2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300938/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300938/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300938/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7184/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate fa appello parziale avverso la sentenza della Corte di G. Tributaria di primo grado in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal socio Nominativo 1, in proprio, avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in data 7.11.23, oltre il termine di cui all'art. 21 del D. lgs. 546/1992, ed ha rigettato il ricorso proposto dalla società Resistente_2 di Società_1. (società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 17.3.2023), e dall'altro socio Resistente_1, destinatari di distinti avvisi di accertamento.
In punto di fatto, giova ricordare che l'Agenzia delle Entrate, nell'avviso di accertamento relativo alla società, verificata l'esistenza di elementi di non coerenza tra le entrate presenti sui c/c della società e l'ammontare dei ricavi e/o del volume d'affari in base alle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio dei rapporti
Finanziari, aveva determinato maggiori ricavi evasi sulla scorta della produttività media del settore, applicando imposte e sanzioni. I due avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci, in base alle rispettive quote di partecipazione, presupponevano l'avviso di accertamento relativo alla società, in quanto si fondavano sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili attribuiti alla società.
La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto il ricorso della società e del socio Resistente_1, ritenendo fondata la doglianza relativa all'erroneità ed insufficienza della motivazione dell'atto impugnato, nonché all'illegittimità ed erroneità del metodo utilizzato da parte della A.F. resistente per calcolare i maggiori ricavi della società e, conseguentemente, il maggior reddito del socio.
Ha rilevato che la società aveva documentato molti elementi di fatto e contabili relativi alla realtà economica ed operativa in cui operava, tra cui l' operatività di nemmeno 5 anni in un settore (riparazione e manutenzione altre macchine di impiego generale) in cui nel 2017 operavano soltanto n. 8 imprese in tutta la provincia;
l'inizio dell'attività d'impresa solo nel 27 marzo del 2017 -che è l'anno dell'accertamento- con emissione della prima fattura in data 6.7.2017; estinzione della società dopo meno di cinque anni dall'inizio dell'attività
e nonostante la ricezione di un finanziamento INVITALIA a fondo perduto per € 40.000,00.
L'Agenzia, con il proposto appello, ha dedotto:
1. Errore in juducando della CGT decidente – difetto di motivazione della sentenza - violazione dell'art 36
D.lgs. 546/92,
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2 del DPR 600/73; 3. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova art. 2697.
Ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici, la documentazione prodotta in sede amministrativa dal ricorrente era stata già valutata dall'Ufficio, il quale in sede di adesione aveva rideterminato, riducendoli, i maggiori ricavi accertati;
che i primi giudici avevano errato nel valutare i fatti di causa, l'oggetto delle contestazioni sollevate con l'avviso di accertamento, l'iter amministrativo che aveva portato ad accertare in una prima fase i redditi attraverso la metodologia di accertamento induttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, che non censura specificamente tutte le argomentazioni rassegnate dai primi giudici a sostegno dell'accoglimento del ricorso proposto dalla società e dal socio Resistente_1, è infondato e va rigettato.
L'Agenzia non ha offerto una ricostruzione del reddito d'impresa epurata dai rilievi critici evidenziati dai primi giudici e ritenuti idonei a giustificare il fatto che la società avesse, fin dall'inizio dell'attività, proceduto all'assunzione di personale, a cui era tenuta in forza del finanziamento ricevuto, nonostante i mancati ricavi coerenti con il costo sostenuto.
Non ha argomentato in ordine alla valutazione della determinazione della percentuale di redditività, ritenuta incerta e contraddittoria per lo scarso numero di imprese operanti nel medesimo settore della società ricorrente.
L'appellante Agenzia si è limitata a ribadire la propria ricostruzione dando rilievo indiziante -ai fini del ricorso al metodo induttivo ex art. 39, comma 2 del D.P.R. 600/1973- innanzitutto alla mancata risposta della società ad un primo invito ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 633/72 e art. 32 D.P.R. 600/73.
Sul punto, è necessario evidenziare che i primi giudici, con motivazione non scalfita dal gravame, hanno ritenuto giustificata la mancata risposta della società all'invito ex art. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73, perché non era stato notificato all'indirizzo pec della società, mantenuto attivo anche dopo l'estinzione della società.
Dunque, il quadro presuntivo su cu poggia l'accertamento condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, risulta fortemente minato e non sostenuto da una pluralità di presunzioni, men che mai grave e solide.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese, in ragione del grado di complessità dell'accertamento in fatto e di controvertibilità delle questioni esaminate, del complessivo esito della lite, vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.