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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3215/2023 r.g., avente ad oggetto: regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento di minore
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Sangiovanni;
Parte_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Trani, Controparte_2
- interventore ex lege - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.11.2024 ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Svolgimento del giudizio
Con ricorso depositato il 18.8.2023, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, allegando che dalla unione delle parti nasceva il Controparte_1
1 12.3.2022, a Parigi, la piccola In particolare, adduceva di essere giunta in Italia Per_1 con una delle tante “ ”, di aver ottenuto il permesso di soggiorno n. Parte_2
per “asilo” in virtù del riconoscimento ottenuto dalla Commissione Territoriale Numero_1 di Bari del riconoscimento dello status di rifugiato e di essere oggi accolta, unitamente alla figlia, presso la casa protetta del progetto antitratta della Soc. Coop. Comunità Oasi2
San SC NL.
In attesa di essere ascoltata dalla suddetta Commissione, la era stata accolta Pt_1 presso il C.A.R.A. (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Bari, ove aveva conosciuto nato a [...] il [...], con il quale aveva Controparte_1 intrattenuto una relazione dalla quale era nata quando ormai il rapporto tra le Per_1 parti era già stato interrotto.
Riconosceva che, durante i primi mesi del progetto seguito dalla ricorrente presso la Soc.
Coop. Comunità Oasi2 San SC NL, il padre, pur non avendo mai economicamente contribuito al mantenimento della figlia, aveva incontrato regolarmente la bambina, ma tali incontri erano divenuti una modalità di approccio, sempre più insistente, per ristabilire il precedente legame con la ricorrente e davanti ad un rifiuto della stessa, il aveva mutato il suo comportamento che con il tempo era CP_1 divenuto sempre più aggressivo ed ingiurioso, anche alla presenza della piccola Per_1
Concludeva chiedendo di dichiarare l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1 madre, in subordine disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolamentando le modalità di incontro con il padre da svolgersi in località protetta, porre a carico del un contributo mensile per il mantenimento della figlia CP_1 minore nella misura di € 250,00 o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre adeguamenti Istat, imporre al padre la corresponsione delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, e/o ludico-sportive per la figlia, individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Trani, autorizzare in ragione Pt_1 dell'affidamento esclusivo della minore, ovvero del collocamento presso di sé della bambina, a percepire ogni e qualsiasi assegno in dipendenza della figlia minore.
Non si costituiva in giudizio il resistente.
All'udienza dell'11.12.2023, ascoltata la ricorrente unica comparsa, il giudice delegato, con ordinanza del 24.12.2023, ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., disponeva l'affidamento esclusivo alla madre della minore prevedendo che il padre potesse incontrare la Per_1 bambina, secondo le modalità già in essere mentre la madre lavorava, nonché dovesse
2 contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di €
180,00 con decorrenza da agosto 2023, oltre adeguamenti annuali Istat, e dovesse partecipare alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% secondo il
Protocollo in vigore presso questo Tribunale, riconoscendo che per legge la mamma poteva richiedere all'Inps il 100% dell'assegno unico.
In assenza di istanze istruttorie, il giudice delegato richiedeva d'ufficio, nell'interesse della minore, alla referente della casa protetta della Coop. Sociale Comuità Oasi2 San
SC NL informazioni in merito all'attuale condizione della madre e della figlia, ai rapporti tra le stesse, nonché, per quanto possibile, ai rapporti della bambina con il padre, pur se gli incontri tra il e la minore si svolgevano fuori dalla CP_1 Per_1 comunità, quantomeno in merito alla frequenza degli incontri e all'atteggiamento della bambina mostrato prima e dopo aver trascorso momenti con il padre;
richiedeva, inoltre, ai Servizi Sociali di Bisceglie informazioni sul resistente Controparte_1
Pervenute le relazioni, ritenuta sufficientemente istruita la causa, confermava la data della decisione già indicata con il provvedimento del 24.12.2023, nel calendario di udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c., e incaricava, medio tempore, i Servizi Sociali di Bisceglie di organizzare incontri assistiti tra il padre e la minore, anche per verificare l'effettivo interessamento del alla figlia, come dallo stesso riferito all'assistente sociale, CP_1 con onere di relazionare al Tribunale.
Fissata, dunque, l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis 28
c.p.c., con provvedimento del 16.12.2024, sulle note scritte della parte costituita in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.11.2024, la causa era rimessa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Motivi della decisione
Deve essere formalmente dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.. non si costituiva in giudizio Controparte_1 nonostante la notifica anche dell'ordinanza ex art. 473 bis 21 c.p.c..
La ricorrente ha domandato la regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, nata dalla relazione con il resistente con cui non era unita in matrimonio e con il quale la relazione cessava già prima della nascita di il Per_1
12.3.2022.
3 Ha domandato l'affidamento esclusivo a sé della figlia e solo in via subordinata l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, allegando come il padre fosse inadempiente al mantenimento della minore e, benché la incontrasse, avesse iniziato ad assumere un atteggiamento insistente per riallacciare un legame con la
Pt_1
Dalla relazione pervenuta a firma della responsabile dei servizi di accoglienza dedicati a vittime di tratta e grave sfruttamento della Soc. Cooperativa Sociale “Comunità Oasi 2
San SC” di Trani, presso cui si trova la ricorrente, emerge l'idoneità genitoriale di
, che ha nei confronti di sua figlia un atteggiamento affettuoso e congruo. Parte_1
La ha aderito al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi Pt_1 dell'art 18 D. Lgs. 286/98 ed è stata, pertanto, accolta, insieme a sua figlia, in comunità protetta a partire dal 9.9.2022, ove è seguita per le pratiche anagrafiche, sanitarie
(compresi gli screening necessari) e per le attività di inserimento sociale. La ha Pt_1 seguito regolarmente il corso di alfabetizzazione di lingua italiana presso il C.P.I.A. “De
Gasperi” di Bisceglie (conseguendo la certificazione di livello A2) e il corso interno della
Comunità Oasi2; dal mese di maggio 2023 ha avviato un tirocinio formativo presso l'azienda Bon Ton di Bisceglie, nella quale si è occupata del reparto di allestimento floreale della boutique e caffetteria. “Il feedback del titolare è stato molto positivo e a seguito del tirocinio la donna è stata assunta con un contratto di lavoro intermittente
(cd. «a chiamata»)”.
La bambina al compimento di un anno è stata iscritta presso una ludoteca, poi alla scuola materna.
La responsabile dei servizi di accoglienza, quanto a riportava che Controparte_1 durante i primi mesi di progetto aveva incontrato regolarmente sua figlia, anche supportando la madre prendendola in custodia durante il corso di italiano dalla stessa seguito, pur contribuendo economicamente alle spese necessarie per il mantenimento di solo saltuariamente. La aveva provato a mantenere una relazione amicale Per_1 Pt_1 minimale finalizzata alla serenità della bambina, nonostante il resistente, inizialmente, avesse tentato di approcciarla per ristabilire il vecchio legame, dalla donna sempre rifiutato.
A partire da giugno 2023, però, il aveva cambiato il suo atteggiamento, CP_1 mostrandosi aggressivo nei confronti della minacciandola di toglierle la custodia Pt_1
4 della figlia e attuando anche comportamenti di violenza verbale e, in un'occasione, anche fisica.
Si riporta come il resistente risulti essere totalmente inaffidabile dal punto di vista del rispetto degli appuntamenti e degli accordi relativi alle visite della bambina, con conseguenze negative anche sul lavoro della mamma.
Quando è stato convocato presso i Servizi Sociali di Bisceglie, delegati dal giudice, il si è presentato regolarmente. I Servizi territoriali nella prima relazione del CP_1
21.3.2024 riportavano che i genitori, dopo una frattura conflittuale, sembravano aver trovato una modalità più serena per rapportarsi sia in merito ad aspetti finanziari sia in merito ad una disciplina del diritto di visita della minore, benché il padre lamentasse il
“mancato rispetto della ex compagna nel non accordare inizialmente ed in maniera adeguata il regolare l'affidamento della figlia settimanalmente”. In particolare CP_1 afferma di voler risolvere le dinamiche conflittuali nel totale rispetto della ex compagna e della figlia, dichiarando di volersi solo accordare con la ex compagna per poter vedere la figlia in maniera regolare in accordo con i turni lavorativi, richiedendo di voler trascorrere maggior tempo con la bambina per tre volte nell'arco della settimana, compresa la domenica. Non nasconde la sua preoccupazione per il futuro della figlia: sottolinea l'importanza della figura materna ed il ruolo della stessa essendo egli cresciuto senza madre a causa di morte prematura e del malessere generato in lui da tale evento”.
Richiesto un aggiornamento dal giudice delegato delle relazioni ai Servizi Sociali di
Bisceglie, con la predisposizione di incontri presso i servizi territoriali, il 5/9.9.2024 era riferito che inizialmente le parti già da sole si erano accordate per l'incontro della figlia con il padre, che teneva la in particolar modo quando la madre era impegnata in Per_1 attività lavorativa. Tuttavia, con la successiva relazione dell'11/15.11.2024 i Servizi
Sociali di Bisceglie confermavano il percorso a livello personale della ricorrente, mentre evidenziavano una incostanza del padre che non si era presentato presso i servizi, ove era stato convocato, e, da quanto riportato dalla madre, non si era attenuto agli accordi né per gli incontri né per il versamento del mantenimento, anche se talvolta aveva corrisposto somme superiori a quanto prescritto.
Ecco che anche i Servizi territoriali, dopo aver riportato un atteggiamento disponibile e aperto del resistente, concordavano con la responsabile dei servizi di accoglienza dedicati a vittime di tratta e grave sfruttamento della Soc. Cooperativa Sociale “Comunità Oasi 2
San SC” di Trani non solo in merito all'atteggiamento congruo della madre, ma
5 anche in merito all'inaffidabilità del padre dal punto di vista del rispetto degli appuntamenti e degli accordi relativi alle visite della bambina.
Ciò posto, si reputa doversi confermare i provvedimenti interinali adottati dal giudice delegato, con affidamento esclusivo alla madre della minore.
“In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del
6.3.2019).
Nel caso di specie positivo, per quanto esposto, a seguito della svolta istruttoria d'ufficio,
è il giudizio di idoneità della madre, che ha sia seguito il proprio percorso personale, dopo le vicissitudini subite nel Paese di origine, sia risulta accuditiva nei confronti della figlia, verso la quale assume un comportamento congruo.
Diversamente, l'incostanza dell'atteggiamento del padre da un punto di vista accuditivo ed economico non consente un giudizio positivo nei confronti del resistente, che non si è attenuto agli impegni assunti anche dinanzi ai Servizi Sociali delegati per l'organizzazione degli incontri padre – figlia, non presentandosi neppure una volta riconvocato.
Per la regolamentazione degli incontri, in considerazione della riferita inaffidabilità del padre, si ritiene che anche per un maggiore ordine di vita della minore, così come della madre, debba essere nuovamente demandata ai Servizi Sociali la valutazione delle migliori modalità nell'interesse della bambina di soli tre anni, attraverso la predisposizione di incontri in forma assistita, per meglio monitorare il comportamento del padre.
A carico del genitore non affidatario va confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, nella misura che si ritiene congrua di € 180,00, oltre adeguamenti Istat, così come stabilita in via interinale, anche in considerazione della circostanza che nelle relazioni pervenute risulta che il ha perso la sua attività CP_1 lavorativa. Alla madre, quale genitore affidatario, spetta per legge la percezione dell'assegno unico universale per la figlia.
6 Entrambi i genitori dovranno partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente e a favore della ricorrente con distrazione a favore dell'Erario attesa la ammissione in via anticipata e provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, Pt_1 salvo revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 18.8.2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 garantito l'intervento in causa al P.M., ogni altra domanda e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) conferma l'affidamento esclusivo alla madre della minore Per_1
3) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia si svolgano in modalità assistita presso i Servizi Sociali di Bisceglie, che monitoreranno il comportamento del CP_1
4) conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla entro il giorno 20 di ogni mese, della somma di € 180,00 con Pt_1 decorrenza da agosto 2023, oltre adeguamenti annuali Istat;
5) conferma a carico dei genitori il pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Trani;
6) pone a carico del resistente e a favore della ricorrente le spese processuali che liquida in € 3809,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione a favore dell'Erario, attesa la ammissione in via provvisoria di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Trani 2145 del 5.9.2023, su istanza del 3.8.2023, salvo revoca.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
21.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3215/2023 r.g., avente ad oggetto: regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento di minore
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Sangiovanni;
Parte_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Trani, Controparte_2
- interventore ex lege - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
18.11.2024 ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Svolgimento del giudizio
Con ricorso depositato il 18.8.2023, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, allegando che dalla unione delle parti nasceva il Controparte_1
1 12.3.2022, a Parigi, la piccola In particolare, adduceva di essere giunta in Italia Per_1 con una delle tante “ ”, di aver ottenuto il permesso di soggiorno n. Parte_2
per “asilo” in virtù del riconoscimento ottenuto dalla Commissione Territoriale Numero_1 di Bari del riconoscimento dello status di rifugiato e di essere oggi accolta, unitamente alla figlia, presso la casa protetta del progetto antitratta della Soc. Coop. Comunità Oasi2
San SC NL.
In attesa di essere ascoltata dalla suddetta Commissione, la era stata accolta Pt_1 presso il C.A.R.A. (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Bari, ove aveva conosciuto nato a [...] il [...], con il quale aveva Controparte_1 intrattenuto una relazione dalla quale era nata quando ormai il rapporto tra le Per_1 parti era già stato interrotto.
Riconosceva che, durante i primi mesi del progetto seguito dalla ricorrente presso la Soc.
Coop. Comunità Oasi2 San SC NL, il padre, pur non avendo mai economicamente contribuito al mantenimento della figlia, aveva incontrato regolarmente la bambina, ma tali incontri erano divenuti una modalità di approccio, sempre più insistente, per ristabilire il precedente legame con la ricorrente e davanti ad un rifiuto della stessa, il aveva mutato il suo comportamento che con il tempo era CP_1 divenuto sempre più aggressivo ed ingiurioso, anche alla presenza della piccola Per_1
Concludeva chiedendo di dichiarare l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1 madre, in subordine disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolamentando le modalità di incontro con il padre da svolgersi in località protetta, porre a carico del un contributo mensile per il mantenimento della figlia CP_1 minore nella misura di € 250,00 o in altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre adeguamenti Istat, imporre al padre la corresponsione delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, e/o ludico-sportive per la figlia, individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Trani, autorizzare in ragione Pt_1 dell'affidamento esclusivo della minore, ovvero del collocamento presso di sé della bambina, a percepire ogni e qualsiasi assegno in dipendenza della figlia minore.
Non si costituiva in giudizio il resistente.
All'udienza dell'11.12.2023, ascoltata la ricorrente unica comparsa, il giudice delegato, con ordinanza del 24.12.2023, ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., disponeva l'affidamento esclusivo alla madre della minore prevedendo che il padre potesse incontrare la Per_1 bambina, secondo le modalità già in essere mentre la madre lavorava, nonché dovesse
2 contribuire al mantenimento della figlia con il versamento della somma mensile di €
180,00 con decorrenza da agosto 2023, oltre adeguamenti annuali Istat, e dovesse partecipare alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50% secondo il
Protocollo in vigore presso questo Tribunale, riconoscendo che per legge la mamma poteva richiedere all'Inps il 100% dell'assegno unico.
In assenza di istanze istruttorie, il giudice delegato richiedeva d'ufficio, nell'interesse della minore, alla referente della casa protetta della Coop. Sociale Comuità Oasi2 San
SC NL informazioni in merito all'attuale condizione della madre e della figlia, ai rapporti tra le stesse, nonché, per quanto possibile, ai rapporti della bambina con il padre, pur se gli incontri tra il e la minore si svolgevano fuori dalla CP_1 Per_1 comunità, quantomeno in merito alla frequenza degli incontri e all'atteggiamento della bambina mostrato prima e dopo aver trascorso momenti con il padre;
richiedeva, inoltre, ai Servizi Sociali di Bisceglie informazioni sul resistente Controparte_1
Pervenute le relazioni, ritenuta sufficientemente istruita la causa, confermava la data della decisione già indicata con il provvedimento del 24.12.2023, nel calendario di udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c., e incaricava, medio tempore, i Servizi Sociali di Bisceglie di organizzare incontri assistiti tra il padre e la minore, anche per verificare l'effettivo interessamento del alla figlia, come dallo stesso riferito all'assistente sociale, CP_1 con onere di relazionare al Tribunale.
Fissata, dunque, l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis 28
c.p.c., con provvedimento del 16.12.2024, sulle note scritte della parte costituita in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.11.2024, la causa era rimessa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Motivi della decisione
Deve essere formalmente dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.. non si costituiva in giudizio Controparte_1 nonostante la notifica anche dell'ordinanza ex art. 473 bis 21 c.p.c..
La ricorrente ha domandato la regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, nata dalla relazione con il resistente con cui non era unita in matrimonio e con il quale la relazione cessava già prima della nascita di il Per_1
12.3.2022.
3 Ha domandato l'affidamento esclusivo a sé della figlia e solo in via subordinata l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, allegando come il padre fosse inadempiente al mantenimento della minore e, benché la incontrasse, avesse iniziato ad assumere un atteggiamento insistente per riallacciare un legame con la
Pt_1
Dalla relazione pervenuta a firma della responsabile dei servizi di accoglienza dedicati a vittime di tratta e grave sfruttamento della Soc. Cooperativa Sociale “Comunità Oasi 2
San SC” di Trani, presso cui si trova la ricorrente, emerge l'idoneità genitoriale di
, che ha nei confronti di sua figlia un atteggiamento affettuoso e congruo. Parte_1
La ha aderito al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi Pt_1 dell'art 18 D. Lgs. 286/98 ed è stata, pertanto, accolta, insieme a sua figlia, in comunità protetta a partire dal 9.9.2022, ove è seguita per le pratiche anagrafiche, sanitarie
(compresi gli screening necessari) e per le attività di inserimento sociale. La ha Pt_1 seguito regolarmente il corso di alfabetizzazione di lingua italiana presso il C.P.I.A. “De
Gasperi” di Bisceglie (conseguendo la certificazione di livello A2) e il corso interno della
Comunità Oasi2; dal mese di maggio 2023 ha avviato un tirocinio formativo presso l'azienda Bon Ton di Bisceglie, nella quale si è occupata del reparto di allestimento floreale della boutique e caffetteria. “Il feedback del titolare è stato molto positivo e a seguito del tirocinio la donna è stata assunta con un contratto di lavoro intermittente
(cd. «a chiamata»)”.
La bambina al compimento di un anno è stata iscritta presso una ludoteca, poi alla scuola materna.
La responsabile dei servizi di accoglienza, quanto a riportava che Controparte_1 durante i primi mesi di progetto aveva incontrato regolarmente sua figlia, anche supportando la madre prendendola in custodia durante il corso di italiano dalla stessa seguito, pur contribuendo economicamente alle spese necessarie per il mantenimento di solo saltuariamente. La aveva provato a mantenere una relazione amicale Per_1 Pt_1 minimale finalizzata alla serenità della bambina, nonostante il resistente, inizialmente, avesse tentato di approcciarla per ristabilire il vecchio legame, dalla donna sempre rifiutato.
A partire da giugno 2023, però, il aveva cambiato il suo atteggiamento, CP_1 mostrandosi aggressivo nei confronti della minacciandola di toglierle la custodia Pt_1
4 della figlia e attuando anche comportamenti di violenza verbale e, in un'occasione, anche fisica.
Si riporta come il resistente risulti essere totalmente inaffidabile dal punto di vista del rispetto degli appuntamenti e degli accordi relativi alle visite della bambina, con conseguenze negative anche sul lavoro della mamma.
Quando è stato convocato presso i Servizi Sociali di Bisceglie, delegati dal giudice, il si è presentato regolarmente. I Servizi territoriali nella prima relazione del CP_1
21.3.2024 riportavano che i genitori, dopo una frattura conflittuale, sembravano aver trovato una modalità più serena per rapportarsi sia in merito ad aspetti finanziari sia in merito ad una disciplina del diritto di visita della minore, benché il padre lamentasse il
“mancato rispetto della ex compagna nel non accordare inizialmente ed in maniera adeguata il regolare l'affidamento della figlia settimanalmente”. In particolare CP_1 afferma di voler risolvere le dinamiche conflittuali nel totale rispetto della ex compagna e della figlia, dichiarando di volersi solo accordare con la ex compagna per poter vedere la figlia in maniera regolare in accordo con i turni lavorativi, richiedendo di voler trascorrere maggior tempo con la bambina per tre volte nell'arco della settimana, compresa la domenica. Non nasconde la sua preoccupazione per il futuro della figlia: sottolinea l'importanza della figura materna ed il ruolo della stessa essendo egli cresciuto senza madre a causa di morte prematura e del malessere generato in lui da tale evento”.
Richiesto un aggiornamento dal giudice delegato delle relazioni ai Servizi Sociali di
Bisceglie, con la predisposizione di incontri presso i servizi territoriali, il 5/9.9.2024 era riferito che inizialmente le parti già da sole si erano accordate per l'incontro della figlia con il padre, che teneva la in particolar modo quando la madre era impegnata in Per_1 attività lavorativa. Tuttavia, con la successiva relazione dell'11/15.11.2024 i Servizi
Sociali di Bisceglie confermavano il percorso a livello personale della ricorrente, mentre evidenziavano una incostanza del padre che non si era presentato presso i servizi, ove era stato convocato, e, da quanto riportato dalla madre, non si era attenuto agli accordi né per gli incontri né per il versamento del mantenimento, anche se talvolta aveva corrisposto somme superiori a quanto prescritto.
Ecco che anche i Servizi territoriali, dopo aver riportato un atteggiamento disponibile e aperto del resistente, concordavano con la responsabile dei servizi di accoglienza dedicati a vittime di tratta e grave sfruttamento della Soc. Cooperativa Sociale “Comunità Oasi 2
San SC” di Trani non solo in merito all'atteggiamento congruo della madre, ma
5 anche in merito all'inaffidabilità del padre dal punto di vista del rispetto degli appuntamenti e degli accordi relativi alle visite della bambina.
Ciò posto, si reputa doversi confermare i provvedimenti interinali adottati dal giudice delegato, con affidamento esclusivo alla madre della minore.
“In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del
6.3.2019).
Nel caso di specie positivo, per quanto esposto, a seguito della svolta istruttoria d'ufficio,
è il giudizio di idoneità della madre, che ha sia seguito il proprio percorso personale, dopo le vicissitudini subite nel Paese di origine, sia risulta accuditiva nei confronti della figlia, verso la quale assume un comportamento congruo.
Diversamente, l'incostanza dell'atteggiamento del padre da un punto di vista accuditivo ed economico non consente un giudizio positivo nei confronti del resistente, che non si è attenuto agli impegni assunti anche dinanzi ai Servizi Sociali delegati per l'organizzazione degli incontri padre – figlia, non presentandosi neppure una volta riconvocato.
Per la regolamentazione degli incontri, in considerazione della riferita inaffidabilità del padre, si ritiene che anche per un maggiore ordine di vita della minore, così come della madre, debba essere nuovamente demandata ai Servizi Sociali la valutazione delle migliori modalità nell'interesse della bambina di soli tre anni, attraverso la predisposizione di incontri in forma assistita, per meglio monitorare il comportamento del padre.
A carico del genitore non affidatario va confermato l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, nella misura che si ritiene congrua di € 180,00, oltre adeguamenti Istat, così come stabilita in via interinale, anche in considerazione della circostanza che nelle relazioni pervenute risulta che il ha perso la sua attività CP_1 lavorativa. Alla madre, quale genitore affidatario, spetta per legge la percezione dell'assegno unico universale per la figlia.
6 Entrambi i genitori dovranno partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente e a favore della ricorrente con distrazione a favore dell'Erario attesa la ammissione in via anticipata e provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, Pt_1 salvo revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 18.8.2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 garantito l'intervento in causa al P.M., ogni altra domanda e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) conferma l'affidamento esclusivo alla madre della minore Per_1
3) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia si svolgano in modalità assistita presso i Servizi Sociali di Bisceglie, che monitoreranno il comportamento del CP_1
4) conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento alla entro il giorno 20 di ogni mese, della somma di € 180,00 con Pt_1 decorrenza da agosto 2023, oltre adeguamenti annuali Istat;
5) conferma a carico dei genitori il pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Trani;
6) pone a carico del resistente e a favore della ricorrente le spese processuali che liquida in € 3809,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione a favore dell'Erario, attesa la ammissione in via provvisoria di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Trani 2145 del 5.9.2023, su istanza del 3.8.2023, salvo revoca.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
21.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
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