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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1061 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO FRANCESCO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. VENTURA SPAGNOLO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/03/2025, i coniugi nato a Parte_1
ES (ME) il 25/04/1965, e , nata a [...] il [...], CP_1
premesso:
- che con decreto n. 543/2022 del 10/01/2022, il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, “affidando il minore ad entrambi i genitori con domiciliazione Per_1
prevalente presso la madre;
disponendo i diritti di visita ed assegnando la casa coniugale alla moglie, con obbligo del Sig. di versare mensilmente la somma di € 500 di cui 300 Pt_1
per i figli ed € 200 per la moglie”;
- che la situazione era mutata in quanto “il figlio è divenuto maggiorenne, il Per_1
figlio e la Sig.ra lavorano stabilmente”; Per_2 CP_1
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“eliminare l'assegno di mantenimento del coniuge e del figlio più grande e Per_2
di mantenere l'assegno alimentare in favore del secondo figlio pari ad € 150, mantenendo per il resto ogni altra determinazione relativa alla separazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 11/06/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e tra queste e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1061 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO FRANCESCO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. VENTURA SPAGNOLO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/03/2025, i coniugi nato a Parte_1
ES (ME) il 25/04/1965, e , nata a [...] il [...], CP_1
premesso:
- che con decreto n. 543/2022 del 10/01/2022, il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, “affidando il minore ad entrambi i genitori con domiciliazione Per_1
prevalente presso la madre;
disponendo i diritti di visita ed assegnando la casa coniugale alla moglie, con obbligo del Sig. di versare mensilmente la somma di € 500 di cui 300 Pt_1
per i figli ed € 200 per la moglie”;
- che la situazione era mutata in quanto “il figlio è divenuto maggiorenne, il Per_1
figlio e la Sig.ra lavorano stabilmente”; Per_2 CP_1
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“eliminare l'assegno di mantenimento del coniuge e del figlio più grande e Per_2
di mantenere l'assegno alimentare in favore del secondo figlio pari ad € 150, mantenendo per il resto ogni altra determinazione relativa alla separazione”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 11/06/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e tra queste e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.