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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 723/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
,nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Donaci (Br) alla via G. Gronchi n. 6 (cf. C.F. 1
E
Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...]
alla via Vittorio G. Gronchi n. 6 (cf. C.F. 2
)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Pennetta
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 18.9.2006; dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1 (2006) e Per_2 (2011); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 19.02.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da [...] Parte_1 ed Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in San Donaci il 18.09.2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 6, p. I, anno
2006) alle condizioni depositate telematicamente in data 16.06.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 11.09.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro STUDIO PENNETTA
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENZUALE RR
DA ED EL FRANCESCO
n. 723/2025 RG
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. La figlia minore LI EN, studentessa frequentante il I anno del
2. liceo Classico "Leo-Marzolla-Simone-Durano", viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre.
La figlia LI IA AN maggiorenne, studentessa, non
3. economicamente autosufficiente, vivrà con la madre.
4. I figli continueranno a convivere con la madre e ad abitare in San
Donaci (BR), alla via G. Gronchi n. 6 piano I, nella casa coniugale di proprietà del Signor LI NC nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario delle figlie, in modo da consentire loro di frequentare la stessa scuola e di vivere inserite nella comunità del paese da loro conosciuta.
I genitori si impegnano a curarle, educarle e istruirle con costanza e 5.
continuità.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore
6. interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la
7. potestà sulla figlia minore LI EN. Al padre è data facoltà di averla con sé e di farle visita previo accordo telefonico con la stessa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della ragazza ormai adolescente.
Il Signor LI NC, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, 8. verserà, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00), ossia € 300,00 per ciascuna figlia. Il Signor LI verserà alla signora
OR NA le somme suddette mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN identificativo del conto corrente intestato alla signora OR NA: [...]. Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. II
Signor LI NC contribuirà, in ragione del 50%, alle spese scolastiche, ludico sportive (in particolare quelle sostenute per viaggi, palestre, attività sportive, ecc.) e mediche sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
2 STUDIO PENNETTA
9. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora OR
NA.
10. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie anche quotidianamente e farle visita previ accordi telefonici con lea stesse e nel rispetto dei diritti alla privacy del coniuge. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente ed effettuare le seguenti attribuzioni:
11. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor LI NC, viene assegnata, per il primo piano, alla signora OR NA, nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario delle figlie, con i beni e gli arredi ivi contenuti, ed il Signor LI NC, occuperà. il piano terra della medesima abitazione, autonomo ed indipendente dall'abitazione al pianto primo e si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza della signora OR maddalena;
12. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
13. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista economico patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. I coniugi sottoscrivono:
AL C o OR NA LI NC
sono autentiche
Marcello Pennetta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 723/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
,nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Donaci (Br) alla via G. Gronchi n. 6 (cf. C.F. 1
E
Parte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...]
alla via Vittorio G. Gronchi n. 6 (cf. C.F. 2
)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Pennetta
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 18.9.2006; dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1 (2006) e Per_2 (2011); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 19.02.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da [...] Parte_1 ed Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in San Donaci il 18.09.2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 6, p. I, anno
2006) alle condizioni depositate telematicamente in data 16.06.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 11.09.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro STUDIO PENNETTA
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENZUALE RR
DA ED EL FRANCESCO
n. 723/2025 RG
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. La figlia minore LI EN, studentessa frequentante il I anno del
2. liceo Classico "Leo-Marzolla-Simone-Durano", viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre.
La figlia LI IA AN maggiorenne, studentessa, non
3. economicamente autosufficiente, vivrà con la madre.
4. I figli continueranno a convivere con la madre e ad abitare in San
Donaci (BR), alla via G. Gronchi n. 6 piano I, nella casa coniugale di proprietà del Signor LI NC nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario delle figlie, in modo da consentire loro di frequentare la stessa scuola e di vivere inserite nella comunità del paese da loro conosciuta.
I genitori si impegnano a curarle, educarle e istruirle con costanza e 5.
continuità.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore
6. interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la
7. potestà sulla figlia minore LI EN. Al padre è data facoltà di averla con sé e di farle visita previo accordo telefonico con la stessa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della ragazza ormai adolescente.
Il Signor LI NC, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, 8. verserà, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00), ossia € 300,00 per ciascuna figlia. Il Signor LI verserà alla signora
OR NA le somme suddette mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN identificativo del conto corrente intestato alla signora OR NA: [...]. Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. II
Signor LI NC contribuirà, in ragione del 50%, alle spese scolastiche, ludico sportive (in particolare quelle sostenute per viaggi, palestre, attività sportive, ecc.) e mediche sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
2 STUDIO PENNETTA
9. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora OR
NA.
10. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie anche quotidianamente e farle visita previ accordi telefonici con lea stesse e nel rispetto dei diritti alla privacy del coniuge. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente ed effettuare le seguenti attribuzioni:
11. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor LI NC, viene assegnata, per il primo piano, alla signora OR NA, nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario delle figlie, con i beni e gli arredi ivi contenuti, ed il Signor LI NC, occuperà. il piano terra della medesima abitazione, autonomo ed indipendente dall'abitazione al pianto primo e si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza della signora OR maddalena;
12. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
13. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista economico patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. I coniugi sottoscrivono:
AL C o OR NA LI NC
sono autentiche
Marcello Pennetta)
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