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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 901 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Canosa di Parte_2 C.F._2
Puglia alla via Fratelli Bandiera n. 3, presso e nello studio dell'avv. Antonio Destino dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. Stabilito Serafino Di Loreto, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione;
Attori
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via
Pretoria, presso lo studio dell'avv. Michele Messina che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
Convenuta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, hanno convenuto in giudizio la convenuta , per ivi sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Accertare, in ragione degli elaborati peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che i Sig.ri sono creditori Parte_3 nei confronti della della somma di € Controparte_2
25.463,02. Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
Verificare, in ogni caso, come l'istituto di credito avverso abbia agito in totale spregio alla Legge 108/96, perpetrando ii reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Condannare, pertanto,
l'istituto di Credito convenuto al pagamento della somma di€ 25.463,02, oltre ai danni
e interessi. Accogliere l'exceptio doli et nullitas esperite dai fideiussori, attesa
l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria. Col favore delle spese e degli adempimenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale si dichiara di averne fatto anticipo”.
Nel merito, a sostegno dell'azione hanno dedotto che la banca fosse debitrice degli attori e le ragioni giustificatrici, si individuerebbero nel fatto che nell'elargizione del mutuo, la banca, contra legem, ha lucrato ed incamerato somme non dovute. Quindi,
l'istituto di credito avrebbe agito disattendendo tutta la normativa in tema di contratti bancari, divenendo creditore ed incamerando importi sine titulo.
A fondamento della domanda, gli attori hanno posto la consulenza tecnica di parte, dalla quale emergerebbe una capitalizzazione trimestrale e l'applicazione di interessi ultralegali oltre spese e commissioni non concordate. Quindi, concludeva che, qualora l'esposizione bancaria fosse caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, in considerazione della loro nullità è consentito ai fideiussori di sollevare
l'exceptio doli et nullitas.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 24/07/2015 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo all'adito Tribunale, Controparte_1
“Pregiudizialmente dichiarare ai sensi dell'art. 164 c.p.c. affetta da nullità assoluta la citazione da e notificata ii 31 Parte_1 Parte_2
Marzo 2015 per accertata violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. in difetto di rilascio da parte degli attori di procura alle liti in favore dell' Avvocato Stabilito Serafino Di
Loreto; In via gradata e ancora pregiudizialmente, dichiarare nulla ai sensi dell'art.
164 c.p.c. la citazione da e Parte_1 Parte_2
notificata il 31 Marzo 2015 risultando omessa l'indicazione dell'Organo o dell'Ufficio che ha la rappresentanza in giudizio della Controparte_2
e cosi in violazione dell'art. 163 n. 02 cpc;
Sempre in via pregiudiziale
[...]
dichiarare nulla ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la citazione da Parte_1
e notificata ii 31 Marzo 2015 per assoluta indeterminatezza Parte_2
ex art. 163 c.p.c. di causa petendi e petitum;
Gradatamente accertare il difetto di legittimazione attiva e di qualsivoglia conseguente titolarità processuale di
[...]
e dichiarare inammissibile ogni domanda da questi prodotta a mezzo Parte_2
citazione notificata ii 31 Marzo 2015; Subordinatamente in tesi e per i motivi di cui in premessa, dichiarare inammissibili e gradatamente rigettare tutte le domande da
e introdotte con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato ii 31 Marzo 2015 perché indeterminate, generiche e infondate in fatto e in diritto in quanto sprovviste di prove a sostegno.”
A sostegno eccepivano che il garante non fosse abilitato a muovere Parte_2
osservazioni riguardo la dinamica contabile del mutuo, dal momento che solo il debitore principale, in relazione alla sua posizione giuridica, ne aveva titolo;
sottolineava come le pretese avanzate dagli attori fossero destituite di fondamento e si presentavano sprovviste dei necessari supporti probatori;
evidenziava che il contratto di mutuo fondiario a rogito per Notar Dott. del 31 maggio 1999, era Persona_1
stato estinto in data 01/07/2014, ed era stato erogato nell'assoluto rispetto delle norme pattizie ritualmente negoziate, accettate e sottoscritte dalle parti, con modalità di rimborso previsto in anni 15 a mezzo pagamento di n° 30 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi. Quindi, affermava che nessuna ipotesi di capitalizzazione degli interessi si era verificata, in ragione del principio secondo cui con l'ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e una quota capitale ed e calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate.
3) In corso di causa, il G.I. disponeva l'espletamento di una CTU contabile ed all'udienza del 08/01/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla
Cassazione Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 "il creditore sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nella fattispecie, la fonte negoziale, ovvero il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalle parti, risulta essere indiscussa ed incontestata, invero, parte attrice ha contestato una capitalizzazione trimestrale, l'applicazione di interessi ultralegali, oltre spese e commissioni non concordate.
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nella fattispecie nei documenti negoziali venivano indicati l'ammontare del capitale finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate, l'ammontare delle spese ulteriori, l'importo della rata costante di rimborso comprensiva delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi;
infine veniva specificato l'importo del quantum complessivamente dovuto.
4.1) Trattasi di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali. Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece (rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo.
Va, peraltro, precisato che, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al regime ad interesse semplice, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, sent. n. 11741/20). Ciò detto, non risulta ravvisabile alcuna capitalizzazione degli interessi, ne spese non pattuite, ovvero, né l'indeterminatezza del regime finanziario applicato. Militano in tal senso, sia elementi appartenenti al c.d. notorio e sia elementi di matrice contrattuale.
Sotto il primo profilo, è noto come il regime finanziario alla francese venga sviluppato, esclusivamente in regime composto, come attestato dalla prassi bancaria e dalla stessa manualistica di matematica finanziaria.
Per quel che riguarda, invece, il versante contrattuale viene in rilievo una considerazione di ordine logico laddove si ponga mente alla equivalenza delle rate, caratterizzate da un ammontare costante nel tempo (così come evincibile dalla lettura dei documenti negoziali versati in atti); tale modalità di computo rateale mal si concilierebbe, evidentemente, con un presunto sviluppo a regime semplice, caratterizzato da una rata a rimborso crescente.
4.2) Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib. Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Nel contratto oggetto di disamina sono presenti, come sopra visto, tutti i suddetti elementi, dovendosi, così, escludere qualsivoglia forma di indeterminatezza contrattuale. Peraltro, la stessa Corte di legittimità nel suo recente intervento a
Sezioni Unite, ha precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. n. 145340/23). 4.3) Del pari infondato risulta l'assunto della violazione del divieto di anatocismo, invero, l'imputazione delle due quote come sopra specificati
(capitale ed interessi) non implica, in alcun modo, una violazione dell'art. 1283
c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (così Corte di Appello di
Napoli, sent. n. 772 del 19/02/2020).
Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Quindi, nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
5) Precisato quanto sopra, come detto, il G.I. con ordinanza del 16/01/2017 affidava al CTU il seguente quesito: "Verifichi il CTU se nel rapporto di mutuo oggetto di causa siano stati pattuiti o applicati interessi anatocistici;
in caso positivo, determini il CTU quale sia l'importo illegittimamente corrisposto a titolo di interessi anatocistici;
- verifichi se i tassi d'interesse pattuiti - corrispettivo e moratorio, singolarmente considerati, al momento della pattuizione - siano superiori al cd Tasso soglia, tenuto conto del fatto che, sino alla data del 14.5.2011, il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° comma L 108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini il CTU quale sia l'importo illegittimamente corrisposto a titolo di interessi usurai, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 c.c.
Secondo cui se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e tenendo conto del fatto che se il tasso d'interesse inferiore al tasso soglia al momento della pattuizione, sia poi divenuto usuraio nel tempo, il tasso d'interesse va ricondotto al tasso soglia (c.d usura sopravvenuta).
Acquisisca ulteriori documenti, col preventivo consenso delle parti ".
Il CTU rispondeva al quesito sopra riportato affermando che “Il contratto di mutuo n. 741111006/63 stipulato dalla signora con la banca Parte_1
non risulta viziato da usura originaria, né risultano Controparte_2
previsti interessi anatocistici. Il CTU ha verificato, relativamente alle rate n. 23 en. 24 del mutuo n. 741111006/63, il superamento del tasso soglia. Il CTU ha quindi ricondotto gli interessi al limite del tasso soglia ed individuato un credito per la sig.ra di € 71,70, a titolo di maggiori interessi corrisposti. Se si Parte_1
considera il mutuo a tasso fisso, secondo le osservazioni della banca, lo stesso non risulta viziato da usura sopravvenuta”.
6) Ora, va qui richiamata la sentenza con la quale le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24675 del 2017 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Pertanto, condividendo le conclusioni alle quali giungono le Sezioni Unite con le predette sentenze sopra richiamate, si deve ritenere che secondo quanto accertato dal CTU il contratto di mutuo non risulta affetto da usura originaria, né risultano previsti interessi anatocistici e, inoltre, trattandosi di mutuo (tra l'altro a tasso fisso), non si è verificata nessuna usura sopravvenuta.
Ordunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e dei risultati della consulenza tecnico-contabile, le cui conclusioni si ritengono qui riportate, la domanda attorea risulta essere infondata e, pertanto, va rigettata.
7) Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti. 8) Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Mentre le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido, in ossequio al principio giurisprudenziale condiviso secondo cui
“il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 901/2015 R.G. promossa da Parte_1
e (attori) contro , in
[...] Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.237,00 oltre accessori di legge;
c) Pone le spese del consulente tecnico d'ufficio, liquidate con separato atto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 01/05/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante