Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2865 del 2022, proposto da CA NO e IM GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, 18;
contro
il Comune di Ozzero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiola Micoli, Andrea Romano e Cristiano Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Fontana, 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento Prot. n. 4874/2022 del 02 settembre 2022, avente ad oggetto la conferma dell'ordine di non eseguire l'intervento di cui alla CILA n. 26/2022 Prot. n. 3918 del 06.07.2022;
- del provvedimento Prot. n. 4423/2022 del 03 agosto 2022, avente ad oggetto l'ordine di non eseguire l'intervento di cui alla CILA n. 26/2022 Prot. n. 3918 del 06.07.2022;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ozzero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti comunali n. 4423 del 3 agosto 2022 n.4874 e del 2 settembre 2022 relativi all’ordine di non di eseguire l’intervento di cui alla CILA n.26/2022 Prot n. 3918 del 6 luglio 2022: quest’ultima, precisano i ricorrenti, aveva ad oggetto la realizzazione, nell’immobile sito in Ozzero, alla Via Cagnola n. 22, catastalmente censito 2 al Fg. 5, mapp. 68, sub. 703, cat. A4 (ora diviso per il trasferimento della proprietà nei sub. 705 e 706, cat. A4) del NCEU, di “ alcune opere interne consistenti, in sostanza, nella divisione del fabbricato in due distinte unità mediante la chiusura di due vani porta e l’apertura di altrettanti vani porta in posizioni differenti senza intaccare le strutture portanti dell’edificio, senza aumento di volumetria e soprattutto - senza mutamento della destinazione urbanistica attuale che, evidentemente, è e rimane residenziale ” (cfr. ricorso, pag. 3).
In punto di fatto, hanno altresì precisato di aver siglato un accordo “ con l’attuale proprietà per l’acquisto dell’immobile de quo previa realizzazione, a cura e spese degli odierni ricorrenti, degli interventi sopracitati ”: sicché gli interessati, previa autorizzazione espressa da parte degli attuali proprietari, formalizzavano la suddetta CILA n. 26/2022, oggetto dei successivi provvedimenti reiettivi adottati dal Comune resistente in data 3.8.2022 e 2.9.2022.
2. Tanto premesso, i ricorrenti, assumendo l’illegittimità dei suddetti provvedimenti, hanno proposto l’odierno ricorso, chiedendone l’annullamento.
3. Il gravame è stato affidato alle seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 7 delle NTA del Documento di Piano. Difetto assoluto di istruttoria e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 1150/1942 e della Legge n. 10/1977. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 93/1980 e della L.R. n. 12/2005. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 7 delle NTA del Documento di Piano. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
In estrema sintesi, con il primo mezzo i ricorrenti hanno dedotto che erroneamente il Comune resistente ha ordinato di non eseguire l’intervento sulla scorta di una pretesa modifica della destinazione d’uso (da rurale a residenziale), laddove il medesimo Comune ha riconosciuto, quantomeno già dalla previgente versione del P.G.T. (2012), la destinazione residenziale dell’edificio in questione: da qui il rilievo per il quale “ sotto la vigenza dell’attuale strumento urbanistico, le opere di cui alla CILA n. 26/2022 mantengono la funzione residenziale esistente e in alcun modo modificano l’uso del fabbricato già indicato nello strumento urbanistico con la conseguenza che, trattandosi per l’effetto di manutenzione straordinaria ammessa ai sensi dell’art. 11, comma 7 delle NTA del Documento di Piano senza necessità di pianificazione attuativa, gli ordini di non esecuzione dei lavori sono manifestamente illegittimi poiché contrastanti con la normativa urbanistico-edilizia dettata dall’Ente resistente medesimo ” (cfr. ricorso, pagg. 12-13).
Con il secondo mezzo, i ricorrenti hanno dedotto che l’immobile de quo “ risale ad un’epoca antecedente al 1865 ossia ben prima che entrassero in vigore le fonti normative alle quali si fa usualmente riferimento in materia edilizia ed urbanistica: per l’effetto, al momento dell’edificazione dell’immobile, non vi erano distinzioni di sorta tra le categorie funzionali “abitative” con la conseguenza che l’utilizzo residenziale dello stesso doveva intendersi genericamente legittimato a prescindere dal fatto che il proprietario svolgesse un’attività di tipo agricolo o meno ” ( cfr. ricorso, pag. 14). Sulla base di tali presupposti, i ricorrenti hanno sostenuto che il detto immobile deve ritenersi ab origine a destinazione residenziale, sicché le opere di cui alla CILA n. 26/2022 non hanno mutato la sopravvenuta categoria funzionale di riferimento: da qui l’ulteriore profilo di illegittimità dei gravati provvedimenti reiettivi.
4. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Ozzero, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio dell’8 novembre 2022 il Tribunale, con l’ordinanza 1322/2022 ha respinto l’istanza cautelare articolate nel ricorso, per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
6. In vista dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle proprie tesi; il Comune resistente ha, dal canto suo, depositato uno scritto di replica.
7. E all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Il Collegio deve preliminarmente rilevare che con le doglianze formulate, i ricorrenti deducono, in sostanza, che l’intervento edilizio richiesto era assentibile con la CILA in quanto esso non configurerebbe un mutamento di destinazione d’uso: sul punto, evidenziano che l’immobile ha perso da decenni la sua funzione rurale, venendo ad assumere una destinazione residenziale; peraltro, trattandosi di un immobile realizzato in epoca anteriore al 1865, sicché “ al momento dell’edificazione dell’immobile, non vi erano distinzioni di sorta tra le categorie funzionali “abitative” con la conseguenza che l’utilizzo residenziale dello stesso doveva intendersi genericamente legittimato a prescindere dal fatto che il proprietario svolgesse un’attività di tipo agricolo o meno ” ( cfr. ricorso, pag. 14).
Il Collegio ritiene che le doglianze racchiuse nei motivi testé detti ben possano, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di illegittimità intimamente connessi.
10. Tanto premesso, il Collegio deve subito rilevare che la principale motivazione dei provvedimenti impugnati, è racchiusa, in sostanza, nella esplicitata necessità di subordinare il rilascio di titoli edilizi relativi ad immobili ubicati nella zona in cui è ubicato l’immobile de quo , ad una pianificazione attuativa.
Sul punto, il Tribunale ha, infatti, già posto in rilievo, nell’ordinanza cautelare n. 1322/2022, che “ la pianificazione generale del Comune (Piano di Governo del Territorio o PGT ai sensi della legge regionale n. 12/2005) prevede, per la zona di cui è causa dove insiste via Cagnola, la pianificazione attuativa, trattandosi di intervento su immobili un tempo destinati all’attività agricola (cfr. il doc. 2 del resistente)”, aggiungendo che “ gli esponenti non hanno presentato una proposta di piano attuativo ”.
10.1. Tanto premesso, i ricorrenti hanno al riguardo controdedotto che “ trattandosi di mero intervento di manutenzione straordinaria su un immobile già residenziale (quantomeno dal 1940) lo stesso non è/era assoggettato a pianificazione attuativa, specificamente previsa dal P.G.T. solo per il “recupero e la riqualificazione degli edifici ai fini residenziali ad interventi di ristrutturazione” (pagina 3 della memoria comunale), con conseguente illegittimità della motivazione del provvedimento comunale, il quale indebitamente impone prescrizioni pianificatorie inapplicabili al caso di specie ” (memoria del 12.1.2026, pag. 9).
Sul punto, il Collegio deve rilevare che risulta non contestato tra le parti che l’immobile sia stato in passato destinato a residenza “ rurale ” e che solo successivamente abbia assunto una destinazione residenziale “ civile ”. Al riguardo, nelle stesse osservazioni procedimentali formulate da parte ricorrente (cfr. allegato n. 10 del ricorso introduttivo) viene rappresentato che: a) <<l’immobile è stato edificato beneficiando del regime di generale gratuità dei titoli edilizi, vigente prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977; il che comporta, alla luce di quanto sopra esposto, che, allo stato, non ha alcun rilievo la circostanza che l’immobile possa essere stato utilizzato come residenza “rurale” dai danti causa dell’odierna proprietà, imprenditori agricoli, e che invece la proprietà attuale, priva della qualifica di imprenditore agricolo, la utilizzi quale residenza “civile”…>>; b) << il passaggio da residenza “rurale” a residenza “civile” non configura una modificazione della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, dal momento che, alla luce della disciplina urbanistica vigente alla data di realizzazione dell’immobile, entrambe le destinazioni erano ammissibili ed esenti dal contributo di concessione >>.
Ciò posto, deve però evidenziarsi che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, la circostanza per la quale l’immobile sia stato dapprima destinato a residenza “ rurale ” per venire, solo in epoca successiva, destinato a residenza “ civile ”, non è idonea a suffragare la tesi che non ci sia stato un mutamento di destinazione d’uso, come condivisibilmente affermato, in una vicenda in punto di fatto assimilabile a quella per cui è causa, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 8291/2022.
Nella su indicata sentenza sono stati infatti ricordati i seguenti principi: “ La disciplina del mutamento della destinazione d’uso è uno dei perni attraverso i quali è possibile operare un effettivo governo del territorio. Se l’ordinamento restasse indifferente ai cambi di destinazione d’uso dei singoli immobili si finirebbe per vanificare la zonizzazione, l’equa distribuzione degli oneri di urbanizzazione, l’effettiva applicazione degli standard urbanistici, la razionale allocazione dei carichi urbanistici. In una parola si renderebbe inutile ogni tentativo di governo del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2022, n. 5593).
Per i mutamenti di destinazione d'uso ciò che rileva - al fine di determinare la necessità di un titolo autorizzatorio e la disciplina sanzionatoria per il caso di violazione - è la rilevanza urbanistica della modifica, nel senso dell'aggravamento del carico urbanistico della zona in questione. Quando, dunque, come nel caso di specie, si passi a una categoria funzionale diversa (da rurale a residenziale), il mutamento è sempre urbanisticamente rilevante, addirittura prescindendo dall'esecuzione di opere ”.
10.2. I ricorrenti sostengono poi – evocando la sentenza n. 583/2022 del TAR Piemonte - che per le residenze rurali – come quella oggetto della presente controversia - edificate prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configurerebbe alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che il titolo abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto, in modo generalizzato, per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio.
Tuttavia, questo argomento non è condivisibile, in quanto, come affermato nella recente sentenza del TAR Lombardia – Sez. Staccata di Brescia, n. 1203/2025, relativa ad una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, “ il carattere oneroso o gratuito di un intervento edilizio deve essere valutato al presente, quando i lavori vengono eseguiti, essendo rilevante non la storia remota del fabbricato ma l’incremento di utilità conseguito dal proprietario nell’ultima trasformazione dello stesso, e correlativamente l’onere per l’amministrazione in termini di adeguamento delle infrastrutture pubbliche e dei servizi ”.
10.3. Ne consegue che nel caso di specie non poteva trovare applicazione la pur invocata disposizione di cui all’ art. 11, comma 7 delle NTA del Documento di Piano, secondo la quale “ in assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di singoli fabbricati, purché non ne modifichino la destinazione d’uso e risultino coerenti con gli indirizzi contenuti delle schede di intervento ”: deve infatti escludersi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che nel caso di specie non vi sia stata modifica della destinazione d’uso del fabbricato de quo ; inoltre, sotto altro profilo, non è stato debitamente documentato che l’intervento proposto fosse coerente “ con gli indirizzi contenuti delle schede di intervento”.
11. Alla luce di tali considerazioni deve quindi ritenersi che il Comune abbia, nel provvedimento del 3.8.2022, legittimamente ordinato di non dare seguito all’intervento di cui alla CILA presentata dai ricorrente, evidenziando che: a) “ il Comune non può rilasciare, nel centro edificato, titolo edilizi che riguardino destinazioni agricole non previste ”; b) “ gli interventi edilizi relativi a esistenti fabbricati con destinazioni d’uso non più ammesse possono essere effettuati solo previo mutamento della destinazione d’uso, scegliendola tra quelle consentite e rispettando la nuova normativa urbanistica ”; c) “ nel caso in esame si deve rispettare, in particolare, la norma dello strumento urbanistico comunale che prevede la necessità della pianificazione attuativa ”.
12. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve, pertanto, essere respinto, essendo risultate prive di fondamento le censure in esso articolate.
13. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali e giuridiche giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
IO CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | CO AR |
IL SEGRETARIO