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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'udienza dell'08.01.2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 304/2021 R.G. promossa
da rappresentato e difeso dall'Avv.to Pietro Vizzini ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Palermo, in Via Generale Cantore, n. 5.
- ricorrente -
c o n t r o
“ ”, in persona della titolare e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore dott.ssa , con sede in Santa Flavia (PA), Corso Filangeri n. 138, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto e Lorenzo Maria Dentici ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Dante n. 322.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la “ ”, esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
04.07.2007, con la qualifica di “operaio” e inquadramento al V livello del CCNL per i
1 dipendenti delle farmacie private, e fino al 02.03.2018, data in cui gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa, già impugnato e dichiarato illegittimo da questo Tribunale con sentenza n. 258/2020, pubblicata in data 10.06.2020.
Lamentava di aver osservato, per tutta la durata del rapporto, un orario di lavoro di quarantotto ore settimanali da espletarsi in cinque giorni (dal lunedì al sabato, con un giorno di riposo), dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, maggiore rispetto a quello indicato in contratto (pari a quaranta ore settimanali) e di essersi occupato dell'apertura della farmacia, della pulizia dei locali nonché di attendere l'arrivo dei vettori, intorno alle 8,45, per ricevere in consegna la merce e riporla negli appositi scaffali, senza percepire il relativo trattamento retributivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “dire e dichiarare ammissibile, proponibile e procedibile il ricorso incoativo del presente giudizio e tutte le domande ivi contenute e nel merito accoglierlo perché fondato in fatto e in diritto ed assistito da prove idonee;
ritenere
e dichiarare che il sig. è creditore della dott.ssa Parte_1 Parte_2
nella qualità di titolare dell'omonima farmacia, per la causali di cui in ricorso, della complessiva somma di Euro 28.869,19 al lordo delle ritenute di legge o quella diversa, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
conseguentemente condannare la Dott.ssa , nella qualità di titolare CP_1
dell'omonima Farmacia, a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro
28.869,19 al lordo delle ritenute di legge o quella diversa, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
La parte resistente si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta del procedimento, è stata posta in decisione, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note.
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, va osservato che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, così come dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, può dirsi raggiunta sulla scorta delle deposizioni
2 rese dai testi escussi limitatamente al periodo dal 2016 al 2018.
Ed invero, il teste , dipendente di una tabaccheria poco distante dalla Testimone_1
“ ”, ha dichiarato che, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018, Controparte_1
“dal lunedì al venerdì il ricorrente dalle ore 8,00 era presente in farmacia e ne sono a conoscenza in quanto io arrivavo alle ore 7,45 in tabaccheria ed iniziavo a lavorare alle
8,15; lo vedevo pulire il marciapiede che a volte lavava, faceva arieggiare la farmacia, puliva le persiane e gli ho visto spostare pacchi dalla farmacia ad un locale di fronte e viceversa” (cfr. verbale d'udienza 26.11.2023).
Il teste , residente dal 1981 nella medesima zona ove è sita la farmacia Testimone_2
nonché cliente della stessa, ha riferito che “il ricorrente, sin dal 2007 e per tutta la durata del rapporto di lavoro, la mattina alle 8,00 circa si recava presso la Controparte_1
ubicata in Santa Flavia, Corso Filangeri n. 138 e si occupava di aprire il suddetto
[...]
esercizio commerciale prima dell'arrivo degli altri dipendenti e dell'apertura al pubblico, per fare delle pulizie e sistemare i medicinali che venivano consegnati;
sono a conoscenza dei fatti poiché da quando abito dal 1981 nella zona dove è sita la Farmacia sono un cliente della stessa e almeno due o tre volte la settimana passando davanti all'esercizio commerciale vedevo il ricorrente;
” (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).
Di diverso tenore le deposizioni rese dai testi di parte resistente che hanno, invece, confermato l'assunto della datrice di lavoro secondo cui era ella che la mattina, alle ore
09,00, si occupava di aprire la farmacia e che il al pari degli altri dipendenti, Pt_1
attendeva il suo arrivo prima di entrare.
La teste dipendente della convenuta, nel periodo compreso tra il Testimone_3
2003 e il 2011, ha infatti dichiarato che “era la dott.ssa ad occuparsi alla mattina CP_1
dell'apertura della farmacia” e che “il sig. attendeva insieme a me l'arrivo della Pt_1
dott.ssa prima di entrare in farmacia, l'apertura era alle ore 9,00….(…)”; ha, CP_1
inoltre, riferito di essersi occupata “in tutto uno o due volte” dell'apertura della farmacia in caso di assenza o ritardo della datrice di lavoro e che, in tali occasioni, “il sig. Pt_1
attendeva il mio arrivo prima di farvi ingresso;
la regola era che nessuno poteva entrare da solo in farmacia” (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2023).
Parimenti, , dipendente della a far data dal 2011, ha confermato che Testimone_4 CP_1
era “la dott.ssa ad occuparsi sia la mattina che il pomeriggio dell'apertura della CP_1
3 farmacia”, che era prevista per le ore 09,00, e che “il sig. attendeva insieme a me Pt_1
l'arrivo della dott.ssa prima di fare il proprio ingresso in farmacia” (cfr. verbale CP_1
d'udienza del 26.09.2023).
Infine, , marito della parte resistente, ha dichiarato che “a periodi il Sig. Controparte_2
aveva le chiavi della Farmacia unitamente alla Dott.ssa di turno in Farmacia solo Pt_1
nel caso in cui mia moglie non poteva effettuare l'apertura; il Sig. abita a 150 metri Pt_1
dalla Farmacia e in caso di emergenza anche in caso di allarme che scattava poteva intervenire avendo le chiavi e abitando vicino” (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2023).
Orbene, è facile osservare che il compendio probatorio acquisito restituisce una ricostruzione della vicenda per cui è causa estremamente contradditoria, tenuto conto che i testi escussi hanno fornito delle deposizioni di segno opposto.
Ciò nonostante, ritiene questo Tribunale che le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , dipendente di una tabaccheria sita nei pressi della farmacia, Testimone_1
nel periodo 2016-2018, in quanto soggetto terzo ed estraneo ai fatti di causa, privo di alcun interesse in relazione all'esito del giudizio, abbiano un'attendibilità superiore rispetto a quelle rilasciate dai testi della convenuta;
ed invero, in favore della , per il periodo CP_1
di cui si discute (2016-2018), hanno deposto e Controparte_2 Testimone_4
rispettivamente coniuge e dipendente della resistente, circostanze queste ultime che consentono, quantomeno, di dubitare della veridicità delle loro dichiarazioni.
Quanto all'arco temporale 2007-2015, ritiene invece questo Giudice che la prova fornita dalla parte ricorrente, in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, non sia convincente.
Ed invero, il teste cliente della farmacia, sebbene abbia confermato che sin dal Tes_2
2007 il ricorrente si recava sul posto di lavoro alle ore 8.00 per occuparsi, prima dell'arrivo degli altri dipendenti e dell'apertura al pubblico, della sistemazione dei farmaci che venivano consegnati nonché della pulizia dei locali, ha altresì dichiarato che non passava mai davanti la farmacia il sabato e la domenica e soprattutto che poteva capitare che non passasse davanti alla farmacia per diverse settimane.
La sua deposizione appare, pertanto, alquanto lacunosa, oltre a porsi in contrasto con quanto riferito dalla teste dipendente della convenuta, nel Testimone_3
periodo compreso tra il 2003 e il 2011, che, invece, ha dichiarato che era lei ad occuparsi
4 dell'apertura della farmacia e che il ricorrente “lavorava 5 giorni alla settimana, per 8 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con un giorno libero alla settimana”.
Ne deriva che la domanda di condanna della parte resistente al compenso per il lavoro straordinario svolto può essere accolta limitatamente al periodo 2016-2018.
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU, ai quali si rinvia, la “ deve essere condannata, a titolo di differenze Controparte_1
retributive, al pagamento in favore di della somma pari a € 6.708,41 (calcolati Parte_1
per lo svolgimento di un'ora di lavoro straordinario al giorno, dalle ore 08,00 alle ore
09,00, dal lunedì al venerdì, per il periodo dall'01 gennaio 2016 al 02 marzo 2018, sulla scorta della retribuzione prevista per un lavoratore inquadrato al V livello, qualifica di
“operaio”, del CCNL per i dipendenti delle farmacie private), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 05.06.2024 (data di deposito della ctu) e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fatta eccezione per la fase decisionale che, ex art. 91, secondo comma, c.p.c, rimane a carico della parte ricorrente, non avendo quest'ultima accettato, senza giustificato motivo, la proposta transattiva di € 12.000,00 netti, oltre a un contributo alle spese legali, formulata all'udienza del 23.10.2024), unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
-condanna la parte resistente a pagare a per i titoli di cui in motivazione, Parte_1
la somma complessiva di € 6.708,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dal 05.06.2024 e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 09.01.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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