Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01988/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10570/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10570 del 2024, proposto da
Demo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrik Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della Comunicazione di inefficacia emessa in data 02/07/2024 e notificata alla pec in data 02/07/2024, della SCIA di inizio attività commerciale di commercio di abbigliamento Prot. CI/2024/111984 del 21/05/2024 presentata da Demo23 società a responsabilità limitata semplificata a Roma Capitale.
- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa CI AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale del 2 luglio 2024, con il quale le è stata comunicata l’inefficacia della SCIA presentata il 21 maggio 2024 e relativa all’inizio dell’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
Il provvedimento era motivato in relazione alla circostanza che la cittadinanza della amministratrice unica della società, indicata quale “italiana” nella SCIA, era errata, poiché dalla visura dell'iscrizione alla Camera di Commercio di Roma ella risultava di cittadinanza rumena.
Parte ricorrente sostiene che l’errore formale, consistente nell’errata indicazione della nazionalità, sarebbe dovuto a un “bug” del sito di Roma Capitale e comunque non determinerebbe alcuna impossibilità di identificazione da parte della pubblica amministrazione.
Aggiunge che, oltre ad essere una informazione facilmente reperibile da Roma Capitale e che comunque non pregiudica l’attività di accertamento dell’ufficio, essa era correttamente riportata negli allegati alla stessa SCIA, vale a dire nel documento di riconoscimento depositato con la segnalazione e nella dichiarazione antimafia.
Con un secondo motivo di impugnazione, deduce che l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare nel caso di specie i propri poteri di soccorso istruttorio anziché emettere un provvedimento di inefficacia, senza un preventivo contraddittorio.
Roma Capitale si è costituita in giudizio e, con memoria in vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto era stata presentata da parte di un diverso soggetto giuridico una nuova SCIA di commercio elettronico per i medesimi locali ove la ricorrente aveva presentato la propria segnalazione. Nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame.
All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che non terrà conto della memoria e dei documenti depositati dalla parte ricorrente l’8 gennaio e il 19 gennaio 2026, in quanto tardive ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto, come rappresentato dai difensori della parte ricorrente in udienza e confermato dalla difesa dell’amministrazione, la nuova SCIA nei locali di pertinenza della società ricorrente richiamata negli scritti difensivi di Roma Capitale risulta essere stata presentata per errore.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il divieto della prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione certificata presuppone l’accertata carenza dei requisiti richiesti per il suo esercizio. In presenza di attestazioni non veritiere, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Il successivo art. 21 dispone che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge.
Nel caso in esame, parte ricorrente, nell’adoperare il form on line messo a disposizione da Roma Capitale per la trasmissione delle segnalazioni certificate, ha per errore selezionato la casella della cittadinanza italiana anziché di quella rumena. Si è palesemente in presenza di un errore meramente formale, che non assumeva rilievo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione e che era anche facilmente emendabile attraverso la lettura della documentazione a supporto della SCIA. Infatti, tanto il documento di identità allegato alla segnalazione quanto la certificazione antimafia riportavano l’indicazione della cittadinanza rumena dell’amministratrice.
Dunque, Roma Capitale – a fronte di una segnalazione chiaramente non affetta da falsità – avrebbe dovuto proseguire l’attività istruttoria, al più attivando i propri poteri di soccorso istruttorio, al fine di sciogliere ogni eventuale dubbio circa il possesso della cittadinanza rumena in capo all’amministratrice della società richiedente. Giova anche aggiungere che, non venendo in considerazione una procedura di gara, non opera il principio di autoresponsabilità, che preclude l'attivazione del soccorso istruttorio per integrare informazioni essenziali omesse da uno dei candidati.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in violazione dei presupposti di legge che consentono di dichiarare l’inefficacia di una segnalazione certificata di inizio attività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Roma Capitale nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a euro 3.000,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CI AR LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AR LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO