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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 settembre 2025, iscritta al n. 2061 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Margherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20 giugno 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capranica
(VT), parte I, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_1
Viterbo il 23 novembre 2014; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 7 dicembre 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio personale sostentamento.
3. La casa coniugale sita in Capranica, Piazza di Santa Maria n. 1 di proprietà delle parti, per ½ ciascuno, verrà assegnata al signor con tutte le Parte_2
suppellettili ed il mobilio in essa contenuti. La signora si trasferirà in altro Pt_1
immobile sito in Capranica, di proprietà dei genitori.
4. I coniugi dichiarano espressamente, anche al fine di un bonario componimento dell'odierno giudizio, che la signora effettuerà la donazione al signor Pt_1 Pt_2
della propria quota parte pari al 50 % della ex abitazione familiare sita in Capranica
Piazza di santa Maria n. 1, categoria A/3, censita al catasto Fabbricati di detto comune al foglio 29, particella 439 sub 8, con atto notarile da rogare entro e non oltre la data del 30.03.2026, presso un notaio scelto di comune accordo tra le parti;
le spese del suddetto atto saranno interamente a carico del signo Pt_2
5. Il signor seguiterà a pagare il mutuo relativo all'abitazione suddetta, allo Pt_2
stesso intestato;
le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra in merito alla suddetta abitazione familiare, neppure per situazioni pregresse e a nessun titolo o ragione.
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
6. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1
condivideranno i doveri e gli obblighi loro imposti dalla legge, onde curare il prosieguo di uno sviluppo della bambina il più possibile equilibrato,
7. La figli sarà collocata presso la residenza della AD . Persona_1 Parte_1
8. Il padre potrà tenere con sé la figli a weekend alterni;
durante la settimana Per_1
potrà inoltre tenere la bambina due o più pomeriggi, da concordare tra i genitori in base ai propri impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita sociale della figlia. Per le vacanze estive, i genitori potranno accordarsi per la permanenza della figlia presso ciascuno o presso un alloggio in un luogo di villeggiatura assieme ad un genitore stesso, per la durata di più giorni consecutivi, previo accordo tra i ricorrenti e comunicazione circa i tempi e i luoghi, entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. Le festività saranno trascorse secondo gli accordi presi tra i genitori ed alternativamente negli anni.
9. Il sig verserà alla signor a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1
della figlia l'importo di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
10. Le spese straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50 % tra i coniugi che, in relazione alle stesse, si riportano integralmente al protocollo adottato dal Tribunale di
Viterbo.
11. I coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capranica
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 settembre 2025, iscritta al n. 2061 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Margherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20 giugno 2014 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Capranica
(VT), parte I, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Persona_1
Viterbo il 23 novembre 2014; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 7 dicembre 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio personale sostentamento.
3. La casa coniugale sita in Capranica, Piazza di Santa Maria n. 1 di proprietà delle parti, per ½ ciascuno, verrà assegnata al signor con tutte le Parte_2
suppellettili ed il mobilio in essa contenuti. La signora si trasferirà in altro Pt_1
immobile sito in Capranica, di proprietà dei genitori.
4. I coniugi dichiarano espressamente, anche al fine di un bonario componimento dell'odierno giudizio, che la signora effettuerà la donazione al signor Pt_1 Pt_2
della propria quota parte pari al 50 % della ex abitazione familiare sita in Capranica
Piazza di santa Maria n. 1, categoria A/3, censita al catasto Fabbricati di detto comune al foglio 29, particella 439 sub 8, con atto notarile da rogare entro e non oltre la data del 30.03.2026, presso un notaio scelto di comune accordo tra le parti;
le spese del suddetto atto saranno interamente a carico del signo Pt_2
5. Il signor seguiterà a pagare il mutuo relativo all'abitazione suddetta, allo Pt_2
stesso intestato;
le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra in merito alla suddetta abitazione familiare, neppure per situazioni pregresse e a nessun titolo o ragione.
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6. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1
condivideranno i doveri e gli obblighi loro imposti dalla legge, onde curare il prosieguo di uno sviluppo della bambina il più possibile equilibrato,
7. La figli sarà collocata presso la residenza della AD . Persona_1 Parte_1
8. Il padre potrà tenere con sé la figli a weekend alterni;
durante la settimana Per_1
potrà inoltre tenere la bambina due o più pomeriggi, da concordare tra i genitori in base ai propri impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita sociale della figlia. Per le vacanze estive, i genitori potranno accordarsi per la permanenza della figlia presso ciascuno o presso un alloggio in un luogo di villeggiatura assieme ad un genitore stesso, per la durata di più giorni consecutivi, previo accordo tra i ricorrenti e comunicazione circa i tempi e i luoghi, entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. Le festività saranno trascorse secondo gli accordi presi tra i genitori ed alternativamente negli anni.
9. Il sig verserà alla signor a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1
della figlia l'importo di € 350,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
10. Le spese straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50 % tra i coniugi che, in relazione alle stesse, si riportano integralmente al protocollo adottato dal Tribunale di
Viterbo.
11. I coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capranica
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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