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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RI GE PU Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 07.11.2025 al n. 5201 dell'anno 2025 del Ruolo Genera- le degli Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi con il patrocinio degli Avv. GABRIELE COLOMBO e C.F._2
TT VI TA.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nato il [...]) Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che a mezzo del decreto n.
5040/2022, pubblicato in data 09.11.2022, questo Tribunale ha omologato la loro sepa- razione personale alle seguenti condizioni (tra le altre): “
3. il Sig. provvederà a corrispon- Pt_1
dere a titolo di mantenimento per la Sig.ra la somma di € 1.500,00 entro il giorno 15 di Parte_2
1 ogni mese. Il predetto importo sarà suscettibile di rivalutazione ai sensi degli indici Istat;
4. il Sig. Pt_1
provvederà altresì al pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua) relative all'immobile situato in
Cassano Magnago (VA), Via Monte Rosa n. 15 – lettera D;
5. l'immobile predetto sito in Cassano
Magnago verrà abitato da entrambi i coniugi, in quanto comodamente divisibile”, che le suddette condizioni sono divenute obsolete a seguito del raggiungimento da parte della Parte_3
dell'indipendenza economica e che “concordano nell'elidere e considerare comunque decaduta
[...]
la condizione di cui al punto n. 3 delle condizioni della separazione omologata, con conferma delle altre condizioni di cui alla stessa separazione consensuale”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dai ricorrenti non presentano profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico, e, pertanto, il ricorso congiuntamente presentato deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) per la modifica delle condizioni della loro separazione personale consensuale omologata a mezzo del decreto n. 5040/2022 pubblicato da questo Tribunale in data
09.11.2022 e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 07.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN RI GE PU
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