Sentenza 15 ottobre 2015
Massime • 1
Il principio di intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione di ritenere l'esistenza di una circostanza attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena, previo riconoscimento della circostanza attenuante, ora fattispecie autonoma di reato, prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2015, n. 11141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11141 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2015 |
Testo completo
1 1 1 4 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 15/10/2015 Registro generale n. 4029/2015 Sentenza n. 2734/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TT IO, nato il [...]; avverso l'ordinanza n. 3062/2011 emessa il 6/10/2014 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 6/10/2014, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata dalla difesa di AN IO di rideterminazio- ne della pena complessiva, inflitta per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 di deten- zione di cocaina e di hashish, ipotesi quest'ultima in riferimento alla quale il legislatore aveva drasticamente ridotto la pena edittale. In motivazione, il giudice dell'esecuzione rilevava che il giudice di cognizione (Corte di Appel- lo dell'Aquila), previa riduzione della pena base per effetto della concessione delle attenuanti generiche, aveva fissato la pena nel minimo edittale. Il giudice dell'esecuzione rappresentava che il favorevole trattamento sanzionatorio contra- stava la gravità della condotta criminosa (relativa alla contestuale detenzione di un rilevante quantitativo di due tipi di stupefacenti) e la pericolosità del condannato (evincibile dai prece- denti penali reiterati e specifici). Per tali ragioni, nell'ordinanza impugnata tali dati erano ritenuti inidonei a giustificare una ri- duzione della pena inflitta dalla Corte di merito e comunque rientrante anche nei limiti edittali di cui alla nuova disciplina legislativa. AN IO proponeva personalmente ricorso avverso tale ordinanza, per motivazione ca- rente ed erronea, deducendo: a) l'esistenza di un'inesattezza in ordine all'individuazione del reato più grave in quello di de- tenzione di gr. 1,72 di cocaina, su cui operare l'aumento per la continuazione per il reato di de- tenzione di kg. 2,201 di hashish;
b) la valutazione negativa della personalità, considerata quale elemento maggiormente rile- vante rispetto alla modica quantità di cocaina, con conseguente effetto del diniego ingiustifica- to dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990. Il Procuratore Generale dr. Giulio Romano mediante requisitoria scritta concludeva per il ri- getto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso vanno respinti perché infondati. Il presente procedimento concerne l'esame della richiesta di rideterminazione di pena in sede di esecuzione, formulata dal ricorrente AN IO in relazione ad una condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di un rilevante quantitativo di cocaina e di hashish). Preliminarmente, appare opportuno indicare le modalità di calcolo della pena operate dal giudice della cognizione: pena base per il reato unico di cui al capo aa) (relativo alla detenzio- ne di entrambe le sostanze stupefacenti suindicate) di anni 6 di reclusione e di €. 27.000,00 di multa;
ridotta di 1/3 per la concessione delle attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione e di 3 €. 18.000,00 di multa;
aumentata ad anni 5 di reclusione ed €. 21.000,00 di multa per la con- tinuazione con altre ipotesi di reato in materia di stupefacenti;
ridotta per il rito abbreviato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed €. 14.000,00 di multa. Il ricorrente si doleva della scelta del giudice di cognizione di individuare il reato più grave in quello di detenzione di gr. 1,72 di cocaina, anziché in quello di detenzione di kg. 2,201 di ha- shish nonché dell'ingiustificato diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990. In ordine al primo motivo di impugnazione, va precisato che, a seguito del ripristino dei limiti edittali previgenti (rispetto all'epoca del fatto) in conseguenza della declaratoria di illegittimità delle norme di cui agli artt.
4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con modifi- cazioni nella L. n. 49 del 2006, pronunciata con sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzio- nale, è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiara- to successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso di pena con- cretamente inflitta compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del me- desimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di in- costituzionalità (conf. Cass., Sez. Un., 26/02/2015 n. 33040, Jazouli, Rv. 264205). La citata sentenza della Consulta, tuttavia, non è comunque destinata a incidere e produrre effetti sulla fattispecie in esame, concernente una condanna inflitta per la detenzione illecita anche di droga c.d. "pesante". La pena di cui alla sentenza di condanna dell'AN, infatti, era irrogata al ricorrente in relazione ad un'unica condotta di detenzione cumulativa di più sostanze stupefacenti di diversa tipologia, comprendente sia cocaina che hashish, condotta unitariamente considerata agli effet- ti della determinazione della pena senza applicazione di aumenti a titolo di continuazione (in- terna). Il ripristino, operato dalla citata sentenza della Corte costituzionale con effetto ex tunc, del trattamento sanzionatorio differenziato originariamente previsto - in termini alquanto più miti · per le condotte illecite riguardanti le c.d. droghe leggere, non può dunque esplicare alcuna effi- cacia concreta nel caso in esame, nel quale la pena era correttamente quantificata dal giudice della cognizione con riguardo alla cornice edittale prevista per la cocaina, che non è stata inci- sa (se non in senso più sfavorevole al reo) dalla pronuncia della Consulta. L'unicità della condotta sanzionata, frutto della soppressione della distinzione tabellare, agli effetti punitivi, tra le diverse tipologie di stupefacenti operata dalla legge - n. 49 del 2006 - in vigore nel momento in cui il ricorrente ha commesso il reato ed è stato giudicato (cfr., Cass., Sez. 6, 11/02/2014 n. 10613, Franzoni, Rv. 259356), esclude perciò qualsiasi profilo di illegali- tà della pena in concreto inflitta, avendo il condannato semmai tratto beneficio dall'assenza di autonomia (allora) della concorrente detenzione di sostanza di tipo "leggero" (marijuana), che gli evitava l'aggravio sanzionatorio destinato ora a (ri)prodursi in conseguenza della ripristina- de ta distinzione ontologica tra le condotte riguardanti le droghe pesanti, da un lato, e le droghe leggere, dall'altro, derivante dall'intervento della Consulta agli effetti degli artt. 71 e segg. cod. pen. (in termini, Cass., Sez. 1, 29/10/2015 n. 46968, Crocco, non massimata). Tale motivo di ricorso, pertanto, va ritenuto infondato. Il secondo motivo di ricorso attiene alla doglianza del ricorrente in ordine al mancato ricono- scimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 da parte del giudice dell'esecuzione, già denegata in sede di cognizione. Sul punto occorre rilevare che la rigidità del giudicato impedisce di rimettere in discussione la fattualità cristallizzata dal titolo in esecuzione, non consentendo un'incursione nel merito di causa che non sia tout court apprezzabile dalla lettura della decisione e non richieda, a casca- ta, ulteriori apprezzamenti discrezionali (in tal senso, Cass., Sez. 1, 23/04/2013 n. 28468, Facchineri, Rv. 256118). L'intervento auspicato dal ricorrente involgerebbe di per sé una disamina approfondita della specifica vicenda occorsa all'AN, quale non sarebbe operabile dal giudice dell'esecu- zione neppure incidentalmente. Non sono consentiti né un nuovo accertamento fattuale né la modifica del piano concettuale del giudizio, ormai non più tangibile. Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell'art. 2, com- ma terzo, cod. pen.; la cosa giudicata si forma sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentita - salvo l'ipotesi del reato con- tinuato - la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare l'irrevocabilità di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di atte- nuanti. In particolare il giudice dell'esecuzione non può alterare il giudicato ritenendo esistente un'attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non può concedere l'attenuante - ora divenuta fat- tispecie autonoma di reato di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, successi- - vamente alla formazione dell'irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena;
infatti, tale potere non gli è riconosciuto dall'art. 671 cod. proc. pen. e, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, la formazione del giudicato non consente di applicare la legge più favore- vole (art. 2, comma terzo, cod. pen.) (cfr. Cass., Sez. 6, 08/04/1994 n. 1490, De Angelis, Rv. 199499). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Così deciso in Roma il 15 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Aldo Esposito Alolo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIERA 5 spese processuali. Il Presidente Maria Cristina Siotto