CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24412 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
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lette/sentite le conclusioni del PG at.a. ILLL. c-40-t-Ac-C-U D-0 c \u00b0te .x Lo.)-cAo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di AC CA di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: a) sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 9 dicembre 2019, con la quale l'istante veniva condannato, ex art. 444 cod. proc. pen., alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per aver commesso i reati di cui agli artt. 81, comma 2, e 612 bis cod. pen., per fatti occorsi in Torino dall'ottobre 2017 sino al 2 agosto 2019, ed in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per fatti occorsi in Torino il 2 agosto 2019; b) sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 10 febbraio 2021, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, per aver commesso il reato di cui all'art. 612 bis, commi 1 e 3, cod. pen., per fatti occorsi in Torino in epoca prossima al 7 luglio 2020; c) sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 26 aprile 2021, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione, per aver commesso i reati di cui agli artt. 81, comma 2, e 612 bis cod. pen., per fatti occorsi in Torino dal mese di agosto 2020 al 25 febbraio 2021, ed in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per fatti occorsi in Torino il 25 febbraio 2021. Nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione, a seguito della rideterminazione del quantum sanzionatorio non ha ritenuto vi fossero i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AC CA, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133, 163, comma 3, 164 cod. pen. e 25 Cost. nonch\u00e9 vizio di motivazione con specifico riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Considerato in diritto 1. Il ricorso \u00e8 fondato.
2.Deve premettersi che costituisce ius receptum che, ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma 3, cod. pen. \u00e8 necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto (Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013, Rv. 256143; Sez. 5, n. 11230 del 30/01/2009; Rv. 243599; Sez. 2, n. 10295 del 16/06/2000, Rv. 217414). Con specifico riguardo all'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, \u00e8 stato - altres\u00ec - affermato da questa Corte che, in presenza di pi\u00f9 episodi criminosi, tra cui si rinviene un comune disegno criminoso, ove alcuni di essi siano stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto settant'anni, non pu\u00f2 trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma 3, cod. pen. che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi \"da chi ha compiuto gli anni settanta\" (Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019, Rv. 276243).
3. Nel caso che in questa sede ci occupa, come sopradetto, il ricorrente lamenta erronea mancata concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena in fase esecutiva. Invero, tale provvedimento reiettivo pare basarsi sul mero presupposto del superamento del limite del biennio, l\u00ec dove le condotte risultano poste in essere dopo il compimento del settantesimo anno da parte dell'agente. In effetti, quanto ai reati sub 2) e 3) essi sono pacificamente avvenuti dopo che il condannato era ultrasettantenne. Ad analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo al reato sub 1). Come \u00e8 noto infatti quello di stalking \u00e8 reato abituale e, pertanto, la consumazione coincide con la cessazione dei comportamenti lesivi. In tal caso, quindi, la consumazione \u00e8 avvenuta nell'agosto dell'anno 2019, ancora una volta allorquando il CA aveva gi\u00e0 compiuto il settantesimo anno di et\u00e0. 4. Il diniego risulta pertanto fondato su un presupposto erroneo sia in fatto che in diritto e ci\u00f2 non pu\u00f2 che determinare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Cos\u00ec deciso in data 22 febbraio 2023 I"], "relatore": ["MAGI RAFFAELLO"], "presidente": ["ROCCHI MO"], "decision_date": "2023-06-07", "hearing_date": "2023-02-22", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.24412 del 07/06/2023", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.24412 del 07/06/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:24412PEN), udienza del 22/02/2023,Presidente
ROCCHI MO
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2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AC CA, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133, 163, comma 3, 164 cod. pen. e 25 Cost. nonch\u00e9 vizio di motivazione con specifico riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Considerato in diritto 1. Il ricorso \u00e8 fondato.
2.Deve premettersi che costituisce ius receptum che, ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma 3, cod. pen. \u00e8 necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto (Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013, Rv. 256143; Sez. 5, n. 11230 del 30/01/2009; Rv. 243599; Sez. 2, n. 10295 del 16/06/2000, Rv. 217414). Con specifico riguardo all'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, \u00e8 stato - altres\u00ec - affermato da questa Corte che, in presenza di pi\u00f9 episodi criminosi, tra cui si rinviene un comune disegno criminoso, ove alcuni di essi siano stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto settant'anni, non pu\u00f2 trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma 3, cod. pen. che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi \"da chi ha compiuto gli anni settanta\" (Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019, Rv. 276243).
3. Nel caso che in questa sede ci occupa, come sopradetto, il ricorrente lamenta erronea mancata concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena in fase esecutiva. Invero, tale provvedimento reiettivo pare basarsi sul mero presupposto del superamento del limite del biennio, l\u00ec dove le condotte risultano poste in essere dopo il compimento del settantesimo anno da parte dell'agente. In effetti, quanto ai reati sub 2) e 3) essi sono pacificamente avvenuti dopo che il condannato era ultrasettantenne. Ad analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo al reato sub 1). Come \u00e8 noto infatti quello di stalking \u00e8 reato abituale e, pertanto, la consumazione coincide con la cessazione dei comportamenti lesivi. In tal caso, quindi, la consumazione \u00e8 avvenuta nell'agosto dell'anno 2019, ancora una volta allorquando il CA aveva gi\u00e0 compiuto il settantesimo anno di et\u00e0. 4. Il diniego risulta pertanto fondato su un presupposto erroneo sia in fatto che in diritto e ci\u00f2 non pu\u00f2 che determinare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
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