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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3682 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tanda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tanda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 11/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11/09/1999 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1999, numero 462, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento fra i coniugi del matrimonio contratto in data 19 settembre 1999, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari al n. 462, Parte 2, Serie A, Anno 1999.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti pattuizioni fra le parti:
- il Signor si obbliga a versare alla Signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di liquidazione una tantum la somma complessiva di € 8.400,00 secondo le seguenti modalità: la somma di € 4.200,00 viene versata alla
Signora che ne rilascia quietanza alla sottoscrizione del Controparte_1 presente ricorso;
la restante somma di € 4.200,00 verrà versata entro 30 giorni dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio;
- le parti riconoscono che l'attribuzione della complessiva somma di €
8.400,00 costituisce contributo in un'unica soluzione ed è effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3682 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tanda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tanda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 11/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11/09/1999 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1999, numero 462, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento fra i coniugi del matrimonio contratto in data 19 settembre 1999, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari al n. 462, Parte 2, Serie A, Anno 1999.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologare le seguenti pattuizioni fra le parti:
- il Signor si obbliga a versare alla Signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di liquidazione una tantum la somma complessiva di € 8.400,00 secondo le seguenti modalità: la somma di € 4.200,00 viene versata alla
Signora che ne rilascia quietanza alla sottoscrizione del Controparte_1 presente ricorso;
la restante somma di € 4.200,00 verrà versata entro 30 giorni dal deposito della sentenza che definisce il presente giudizio;
- le parti riconoscono che l'attribuzione della complessiva somma di €
8.400,00 costituisce contributo in un'unica soluzione ed è effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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