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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9986 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori esercenti la relativa responsabilità nei confronti del C.F._2
minore (CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._3
Amleto Cazzaniga
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di frequenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di genitori di all'esito dell'accertamento tecnico preventivo del requisito Persona_1 sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza in favore del predetto minore, adivano l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dott. , ed invocando il riconoscimento del suddetto requisito sanitario, a Persona_2
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_2
procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Per ciò che attiene la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente nel giudizio di opposizione in data 31 luglio 2024 per il giudizio 9986-2024 e' documentata la dimissione dalla struttura di neuropsichiatria infantile del Policlinico di
Foggia che poneva diagnosi di “Disturbo predominante della affettività', immaturità dello sviluppo affettivo, funzionamento cognitivo limite con scarsa capacità di inibizione degli impulsi” In relazione al ricovero in oggetto del mese di luglio 2024 presso la struttura di neuropsichiatria infantile attenzione primaria deve essere posta all'esame obiettivo neuropsichico descritto dai sanitari “Vigile e collaborante. Instaura una buona relazione con
l'operatore rispondendo adeguatamente alle domande e accettando dì buon grado le attività proposte. Mimica modulabile, contatto di sguardo presente, ma incostante, lievemente ipertimico, affettività sufficientemente adeguata al contesto. Produzione verbale
2 positivamente investita, sufficientemente adeguata all'età per forma e contenuto.
Comprensione possibile per ordini e fatti, dubbia per inferferenze. Funzioni cognitive e cerebrali superiori apparentemente immature. Stazione eretta passibile su base ristretta.
Romberg negativo. Deambulazione autonoma eseguita con schema del passo corretto, possibile sulle punte e sui talloni, non in tandem. Lieve goffaggine grosso-motorìa. Prove cerebellari eseguite con lentezza. Non adiacocinesia. Tono trofismo e forza muscolare conservati in tutti i distretti e alle prove segmentarie. Riflessi osteotendinei normo evocabili ai quattro arti. Motilità oculare in ordine, riflesso fotopupillare presente alla stimolazione luminosa diretta e controlaterale. Altri nervi cranici esplorabili indenni” Ne consegue chiaramente come alla espressione instaura una buona relazione con l'operatore non vi sia un disturbo oppositivo provocatorio ed altresi' si descrive il minore come collaborante che accetta le attività proposte. In relazione al funzionamento cognitivo limite presente nella diagnosi del mese di luglio 2024 inconfutabilmente il funzionamento cognitivo limite che rappresenta la diagnosi finale del periziando, in letteratura viene classificato come un
“funzionamento intellettivo limite o borderline cognitivo”. Le abilità cognitive sono definite
“limite” perché sono ai “limiti della norma”, ovvero al confine tra ciò che per convenzione è
“normalità” e ciò che definiamo “ritardo mentale”. Proseguendo nella analisi della documentazione sopravvenuta dopo le operazioni peritali del 13 maggio 2024 e relative al giudizio 9986-2024 è versata in atti la diagnosi funzionale posta presso la unità di valutazione multidisciplinare scolastica in data 30 settembre 2024 che riporto “Sindrome ipercinetica della condotta;
disturbi delle abilità scolastiche;
pertanto necessita di sostegno scolastico come da verbale Collegio tecnico L. 104-192 del 30/09/2024.” La nuova documentazione sopravvenuta è, inoltre, rappresentata dalla certificazione relativa all'esame audiometrico rilasciata in data 7 gennaio 2025 presso la struttura di audiologia del
Policlinico di Foggia con diagnosi di lieve ipoacusia timpanica bilaterale dx>sx; per sue peculiarità fisiopatologiche ed in relazione alla lieve ipoacusia non si determina certamente nesso di causa con il beneficio della indennità' di frequenza” (pagg. 5 e ss., relazione depositata in data 11.4.2025).
L'ausiliare ha, quindi, ribadito la valutazione diagnostica espressa nell'elaborato depositato nel procedimento per A.T.P.O. iscritto al n. 11506/2023 R.G.L., evidenziando come, nel corso delle operazioni peritali, il minore non avesse manifestato sintomi riconducibili ad un disturbo ipercinetico della condotta.
3 Non era emerso, infatti, alcun atteggiamento ostile o provocatorio, né, d'altro canto, si erano palesati stati d'ansia oppure alterazioni dell'umore, avendo l'assistibile mostrato “buona collaborazione, concentrazione ed integrazione con l'ambiente”.
Il C.T.U. ha, infine, concluso nei seguenti termini: “Concludendo prendo atto come nel giudizio 9986-2024 sia stata prodotta la certificazione datata 30 settembre 2024 redatta Part presso la unità di valutazione multidisciplinare scolastica della con diagnosi di:
“Sindrome ipercinetica della condotta. Disturbi delle attività scolastiche NS.” In relazione alle motivazioni medico-legali sopraesposte che assumevano chiaro nesso di causa con la diagnosi e la valutazione medico-legale del giudizio 11506-2023, ma in relazione alla certificazione del 30 settembre 2024 prodotta per il giudizio 9986- 2024 ove si attesta la necessità di assistenza di insegnante di sostegno e dello status di handicap grave Art. 3
Comma 3; si riconosce il beneficio della indennità di frequenza a far data dal 30 settembre
2024.”.
2.4. Le argomentate conclusioni del C.T.U. – immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti (se non con rilievi generici, che non oltrepassano la soglia del dissenso diagnostico) – consentono di affermare che presenti difficoltà persistenti a Persona_1
svolgere i compiti e le funzioni della propria età, col che risulta integrato il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza (ex art. 1 L. n. 289/1990), a decorrere dal 30.9.2024.
2.5. A quest'ultimo riguardo ed al fine di corrispondere alle doglianze espresse dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2025, giova rammentare che
“In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, un siffatto onere è rimasto completamente inevaso, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare la documentazione sanitaria già prodotta, senza denunciare specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, affermazioni illogiche e scientificamente errate da parte del C.T.U.
4 2.6. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo altresì dichiararsi che è in possesso del requisito Persona_1
sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare.
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo,
Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9986/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Persona_1 sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di frequenza, a decorrere dal 30.9.2024;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle relative alla fase di
A.T.P.O.;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9986 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori esercenti la relativa responsabilità nei confronti del C.F._2
minore (CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._3
Amleto Cazzaniga
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di frequenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di genitori di all'esito dell'accertamento tecnico preventivo del requisito Persona_1 sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza in favore del predetto minore, adivano l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dott. , ed invocando il riconoscimento del suddetto requisito sanitario, a Persona_2
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nel Persona_2
procedimento per accertamento tecnico preventivo, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Per ciò che attiene la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente nel giudizio di opposizione in data 31 luglio 2024 per il giudizio 9986-2024 e' documentata la dimissione dalla struttura di neuropsichiatria infantile del Policlinico di
Foggia che poneva diagnosi di “Disturbo predominante della affettività', immaturità dello sviluppo affettivo, funzionamento cognitivo limite con scarsa capacità di inibizione degli impulsi” In relazione al ricovero in oggetto del mese di luglio 2024 presso la struttura di neuropsichiatria infantile attenzione primaria deve essere posta all'esame obiettivo neuropsichico descritto dai sanitari “Vigile e collaborante. Instaura una buona relazione con
l'operatore rispondendo adeguatamente alle domande e accettando dì buon grado le attività proposte. Mimica modulabile, contatto di sguardo presente, ma incostante, lievemente ipertimico, affettività sufficientemente adeguata al contesto. Produzione verbale
2 positivamente investita, sufficientemente adeguata all'età per forma e contenuto.
Comprensione possibile per ordini e fatti, dubbia per inferferenze. Funzioni cognitive e cerebrali superiori apparentemente immature. Stazione eretta passibile su base ristretta.
Romberg negativo. Deambulazione autonoma eseguita con schema del passo corretto, possibile sulle punte e sui talloni, non in tandem. Lieve goffaggine grosso-motorìa. Prove cerebellari eseguite con lentezza. Non adiacocinesia. Tono trofismo e forza muscolare conservati in tutti i distretti e alle prove segmentarie. Riflessi osteotendinei normo evocabili ai quattro arti. Motilità oculare in ordine, riflesso fotopupillare presente alla stimolazione luminosa diretta e controlaterale. Altri nervi cranici esplorabili indenni” Ne consegue chiaramente come alla espressione instaura una buona relazione con l'operatore non vi sia un disturbo oppositivo provocatorio ed altresi' si descrive il minore come collaborante che accetta le attività proposte. In relazione al funzionamento cognitivo limite presente nella diagnosi del mese di luglio 2024 inconfutabilmente il funzionamento cognitivo limite che rappresenta la diagnosi finale del periziando, in letteratura viene classificato come un
“funzionamento intellettivo limite o borderline cognitivo”. Le abilità cognitive sono definite
“limite” perché sono ai “limiti della norma”, ovvero al confine tra ciò che per convenzione è
“normalità” e ciò che definiamo “ritardo mentale”. Proseguendo nella analisi della documentazione sopravvenuta dopo le operazioni peritali del 13 maggio 2024 e relative al giudizio 9986-2024 è versata in atti la diagnosi funzionale posta presso la unità di valutazione multidisciplinare scolastica in data 30 settembre 2024 che riporto “Sindrome ipercinetica della condotta;
disturbi delle abilità scolastiche;
pertanto necessita di sostegno scolastico come da verbale Collegio tecnico L. 104-192 del 30/09/2024.” La nuova documentazione sopravvenuta è, inoltre, rappresentata dalla certificazione relativa all'esame audiometrico rilasciata in data 7 gennaio 2025 presso la struttura di audiologia del
Policlinico di Foggia con diagnosi di lieve ipoacusia timpanica bilaterale dx>sx; per sue peculiarità fisiopatologiche ed in relazione alla lieve ipoacusia non si determina certamente nesso di causa con il beneficio della indennità' di frequenza” (pagg. 5 e ss., relazione depositata in data 11.4.2025).
L'ausiliare ha, quindi, ribadito la valutazione diagnostica espressa nell'elaborato depositato nel procedimento per A.T.P.O. iscritto al n. 11506/2023 R.G.L., evidenziando come, nel corso delle operazioni peritali, il minore non avesse manifestato sintomi riconducibili ad un disturbo ipercinetico della condotta.
3 Non era emerso, infatti, alcun atteggiamento ostile o provocatorio, né, d'altro canto, si erano palesati stati d'ansia oppure alterazioni dell'umore, avendo l'assistibile mostrato “buona collaborazione, concentrazione ed integrazione con l'ambiente”.
Il C.T.U. ha, infine, concluso nei seguenti termini: “Concludendo prendo atto come nel giudizio 9986-2024 sia stata prodotta la certificazione datata 30 settembre 2024 redatta Part presso la unità di valutazione multidisciplinare scolastica della con diagnosi di:
“Sindrome ipercinetica della condotta. Disturbi delle attività scolastiche NS.” In relazione alle motivazioni medico-legali sopraesposte che assumevano chiaro nesso di causa con la diagnosi e la valutazione medico-legale del giudizio 11506-2023, ma in relazione alla certificazione del 30 settembre 2024 prodotta per il giudizio 9986- 2024 ove si attesta la necessità di assistenza di insegnante di sostegno e dello status di handicap grave Art. 3
Comma 3; si riconosce il beneficio della indennità di frequenza a far data dal 30 settembre
2024.”.
2.4. Le argomentate conclusioni del C.T.U. – immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti (se non con rilievi generici, che non oltrepassano la soglia del dissenso diagnostico) – consentono di affermare che presenti difficoltà persistenti a Persona_1
svolgere i compiti e le funzioni della propria età, col che risulta integrato il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza (ex art. 1 L. n. 289/1990), a decorrere dal 30.9.2024.
2.5. A quest'ultimo riguardo ed al fine di corrispondere alle doglianze espresse dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2025, giova rammentare che
“In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, un siffatto onere è rimasto completamente inevaso, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare la documentazione sanitaria già prodotta, senza denunciare specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, affermazioni illogiche e scientificamente errate da parte del C.T.U.
4 2.6. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo altresì dichiararsi che è in possesso del requisito Persona_1
sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di frequenza, con la decorrenza differita individuata dall'ausiliare.
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo,
Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9986/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del requisito Persona_1 sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di frequenza, a decorrere dal 30.9.2024;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle relative alla fase di
A.T.P.O.;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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