Articolo 18 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12 sexiesArticolo 12 octies
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5 giugno 1962
Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave ai sensi di altre disposizioni.
Entrata in vigore il 5 giugno 1962
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