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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/11/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giacomo Lucente Presidente dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18/10/2025, ex art. 37, comma 2, CCII, dal Pubblico Ministero, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. ), con sede in Viareggio Controparte_1 P.IVA_1
(LU), corso Garibaldi n. 178; esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che la società debitrice, nel costituirsi nel procedimento, ha eccepito il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e ha contestato di trovarsi in stato d'insolvenza; che il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato, quale propria attività, quella di «verniciatura, costruzione, ristrutturazione, gestione, vendita, acquisto di imbarcazioni, di beni mobili e immobili in genere», e che tale qualifica soggettiva non è stata contestata;
ritenuto che
il debitore non abbia provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: la tesi secondo cui la società, essendo stata costituita nell'anno 2022, in sostanza sarebbe necessariamente un'impresa minore, si scontra col dato letterale della norma che attribuisce rilevanza, quanto ai requisiti dimensionali dei ricavi e dell'attivo patrimoniale, al periodo dei tre esercizi antecedenti pagina 1 di 7 la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
ciò posto, nel caso di specie, dai bilanci depositati, risulta superata la soglia di € 200.000, per i ricavi sia nell'esercizio 2022 che nell'esercizio 2023; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta a oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, come ammesso dalla stessa ricorrente, considerato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' non esclude che, ai fini del computo Controparte_2 dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, legge fall. (e oggi dall'art. 49 CCII sopra citato), occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto, in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c., tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al CP_2 piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (Cass., 18/02/2025, n.
4201); ritenuto, altresì, che sia accertato lo stato d'insolvenza della resistente, quale incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, tenuto conto che:
a) l'ingente debito risultante dalle informative della Guardia di Finanza, confermato dall'
[...]
, nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, pari a circa € 300.000, Controparte_2 risulta essere oggetto di plurime rateizzazioni le quali, oltre a trovarsi in una fase meramente iniziale rispetto a una dilazione in ben 84 rate (cfr. doc. 6 allegato alla memoria difensiva della resistente), dimostrano di per sé l'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
b) analoga valutazione merita l'ulteriore debito di € 27.996,14 (ammesso dalla resistente e risultante dalle informative di AdER), tanto più che l'istanza di rateizzazione, in questo caso, è stata presentata in data 12/11/2025, dopo la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, quando l'udienza ex art. 41 CCII era imminente;
c) è dimostrato un ulteriore e rilevante debito erariale certificato dall'Agenzia delle Entrate, pari a
€ 57.754,73 alla data del 13/11/2025, essendo irrilevante che le relative cartelle di pagamento non siano state ancora notificate, considerato che la cartella è assimilabile all'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. e non è fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria, che è già sorta;
d) l'epilogo del precedente procedimento unitario n. 134/2025 r.g. depone anch'esso per la valutazione d'insolvenza, peraltro rilevata dal Tribunale con il decreto di estinzione a seguito di pagina 2 di 7 desistenza della parte ricorrente, in quanto si presume che il credito insoddisfatto di quest'ultima sia stato pagato dalla odierna resistente proprio per la minaccia dell'apertura della procedura concorsuale in suo danno, in una situazione già all'epoca di incapacità di estinguere con mezzi e tempi regolari i propri debiti;
e) la recente costituzione della società rafforza le suesposte considerazioni perché l'esposizione debitoria emersa appare tanto più rilevante se rapportata al modesto arco temporale in cui è maturata;
f) a prescindere dalla questione della rettifica del bilancio al 31/12/2022, evidenziata nel ricorso del
Pubblico Ministero (con passaggio da una perdita di € 105.277,00 a un utile di € 3.226,00), in relazione alla quale la spiegazione fornita dalla resistente non risulta documentata, la società ha omesso di depositare il bilancio relativo all'esercizio 2024 nel termine di legge, indizio concordante con quelli sopra evidenziati;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) con sede in Viareggio (LU), corso Garibaldi n. 178;
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Giulia Simoni;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, comma 3, CCII,
NOMINA
Curatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
pagina 3 di 7 INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
INVITA il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA al curatore:
pagina 4 di 7 a) di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c.;
b) di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
c) di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
d) di presentare al Giudice Delegato, entro trenta giorni, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
e) di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_3
f) di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
pagina 5 di 7 • ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 CCII;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 17/03/2026 ore 9:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
pagina 6 di 7 d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII:
- entro il giorno successivo al suo deposito, di comunicare la presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito, di trasmettere la presente sentenza presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Giudice Relatore
dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Giacomo Lucente
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giacomo Lucente Presidente dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18/10/2025, ex art. 37, comma 2, CCII, dal Pubblico Ministero, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f. ), con sede in Viareggio Controparte_1 P.IVA_1
(LU), corso Garibaldi n. 178; esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che la società debitrice, nel costituirsi nel procedimento, ha eccepito il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e ha contestato di trovarsi in stato d'insolvenza; che il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato, quale propria attività, quella di «verniciatura, costruzione, ristrutturazione, gestione, vendita, acquisto di imbarcazioni, di beni mobili e immobili in genere», e che tale qualifica soggettiva non è stata contestata;
ritenuto che
il debitore non abbia provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: la tesi secondo cui la società, essendo stata costituita nell'anno 2022, in sostanza sarebbe necessariamente un'impresa minore, si scontra col dato letterale della norma che attribuisce rilevanza, quanto ai requisiti dimensionali dei ricavi e dell'attivo patrimoniale, al periodo dei tre esercizi antecedenti pagina 1 di 7 la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
ciò posto, nel caso di specie, dai bilanci depositati, risulta superata la soglia di € 200.000, per i ricavi sia nell'esercizio 2022 che nell'esercizio 2023; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta a oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, come ammesso dalla stessa ricorrente, considerato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' non esclude che, ai fini del computo Controparte_2 dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, legge fall. (e oggi dall'art. 49 CCII sopra citato), occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto, in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c., tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al CP_2 piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (Cass., 18/02/2025, n.
4201); ritenuto, altresì, che sia accertato lo stato d'insolvenza della resistente, quale incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, tenuto conto che:
a) l'ingente debito risultante dalle informative della Guardia di Finanza, confermato dall'
[...]
, nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, pari a circa € 300.000, Controparte_2 risulta essere oggetto di plurime rateizzazioni le quali, oltre a trovarsi in una fase meramente iniziale rispetto a una dilazione in ben 84 rate (cfr. doc. 6 allegato alla memoria difensiva della resistente), dimostrano di per sé l'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
b) analoga valutazione merita l'ulteriore debito di € 27.996,14 (ammesso dalla resistente e risultante dalle informative di AdER), tanto più che l'istanza di rateizzazione, in questo caso, è stata presentata in data 12/11/2025, dopo la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, quando l'udienza ex art. 41 CCII era imminente;
c) è dimostrato un ulteriore e rilevante debito erariale certificato dall'Agenzia delle Entrate, pari a
€ 57.754,73 alla data del 13/11/2025, essendo irrilevante che le relative cartelle di pagamento non siano state ancora notificate, considerato che la cartella è assimilabile all'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. e non è fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria, che è già sorta;
d) l'epilogo del precedente procedimento unitario n. 134/2025 r.g. depone anch'esso per la valutazione d'insolvenza, peraltro rilevata dal Tribunale con il decreto di estinzione a seguito di pagina 2 di 7 desistenza della parte ricorrente, in quanto si presume che il credito insoddisfatto di quest'ultima sia stato pagato dalla odierna resistente proprio per la minaccia dell'apertura della procedura concorsuale in suo danno, in una situazione già all'epoca di incapacità di estinguere con mezzi e tempi regolari i propri debiti;
e) la recente costituzione della società rafforza le suesposte considerazioni perché l'esposizione debitoria emersa appare tanto più rilevante se rapportata al modesto arco temporale in cui è maturata;
f) a prescindere dalla questione della rettifica del bilancio al 31/12/2022, evidenziata nel ricorso del
Pubblico Ministero (con passaggio da una perdita di € 105.277,00 a un utile di € 3.226,00), in relazione alla quale la spiegazione fornita dalla resistente non risulta documentata, la società ha omesso di depositare il bilancio relativo all'esercizio 2024 nel termine di legge, indizio concordante con quelli sopra evidenziati;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) con sede in Viareggio (LU), corso Garibaldi n. 178;
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Giulia Simoni;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, comma 3, CCII,
NOMINA
Curatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
pagina 3 di 7 INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
INVITA il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA al curatore:
pagina 4 di 7 a) di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c.;
b) di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
c) di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
d) di presentare al Giudice Delegato, entro trenta giorni, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
e) di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_3
f) di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
pagina 5 di 7 • ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 CCII;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 17/03/2026 ore 9:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
pagina 6 di 7 d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII:
- entro il giorno successivo al suo deposito, di comunicare la presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito, di trasmettere la presente sentenza presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Giudice Relatore
dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Giacomo Lucente
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