TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 151
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato; violazione o falsa applicazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui agli artt. 3, 41 e 117 Costituzione; violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 TUSP

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la clausola di cui all'art. 1, comma 5, del T.U.S.P. non esonera le pubbliche amministrazioni socie dagli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, attraverso società quotate. Pertanto, l'inerzia del Comune nell'adottare e trasmettere la delibera motivata è illegittima.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi di legge a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Illegittimità dell'inerzia e del rifiuto di adeguarsi al parere motivato

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune resistente, ove eventualmente adottata, di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, accogliendo il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 151
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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