Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2158/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N. 103 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CERRACCHIO ALBERTO (C.F. ), C.F._2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA NUNZIANTE N.24 /D SARNO, presso lo studio dell'Avv. DE LIGUORI DOMENICO (C.F. E AVV. C.F._4
MARIA BATTIPAGLIA, (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._5 in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 350/2016 del 3/2/2016, notificato il 14/3/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 480.000,00, in forza dell'assegno bancario emesso il 9/5/2008 in favore di tratto sul Banco CP_1 di Napoli - Filiale di Sarno n. 1010 – 8 CAB 76480, n. 0417454581. Parte opponente eccepiva l'abusivo riempimento del titolo da parte di CP_1 in possesso dell'intero carnet di assegni, preventivamente sottoscritti dalla ex moglie. Affermava parte opponente che vi è tra le stesse parti sentenza passata in giudicato n. 1418/2015 che accoglieva l'opposizione a precetto, in cui il giudice riteneva nullo l'assegno, essendo lo stesso stato emesso a garanzia. Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'opposizione essendo stato CP_1
N.R.G. 2158/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
l'acquistato di immobili e per altre esigenze personali, assegno rilasciato con la clausola
“per conoscenza e garanzia” che andava a sostituire gli altri assegni rilasciati dalla sig.ra man mano che aumentavano le rimesse del . Parte_1 CP_1
Evidenziava che la non aveva mai disconosciuto la propria sottoscrizione, Parte_1 ma aveva contestato solo l'abusivo riempimento. Evidenziava parte opposta che l'assegno era stato emesso consapevolmente dalla ai fini dell'estinzione del debito contratto con il sig. e non quale Parte_1 CP_1 garanzia della restituzione degli importi. Istruita la causa ed escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”).
N.R.G. 2158/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Va rilevato come risulta passata in giudicato la sentenza n. 1418/2015 emessa tra le stesse parti ed in relazione al medesimo assegno in sede di opposizione a precetto. Il giudice ha affermato che l'assegno era stato emesso a garanzia e non a titolo di pagamento e ne ha dichiarato la nullità e la non efficacia come titolo esecutivo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito, per il dirimente motivo che alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso, che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento). Il vizio di nullità colpisce, però, soltanto l'accordo delle parti, ma non anche l'assegno o il contratto nell'ambito del quale tale accordo è stato raggiunto, con la conseguenza pratica che l'assegno vale comunque come promessa di pagamento e, dunque, come titolo pagabile a vista al portatore, può essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore. In altre parole, una volta dichiarato nullo il patto di garanzia, l'assegno non è altro che una promessa di pagamento (cfr., Cass., n. 4368/95) e spetterà all'emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito. Tali principi di diritto sono stati ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (cfr., Cass., 24/05/2016, n. 10710;Cass., n. 4368/95). Ne consegue che l'assegno è nullo quale titolo di credito, anche se, nei rapporti tra traente e prenditore, esso vale a dimostrare la sussistenza di una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando, di conseguenza, solo una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr., Cass. 16.11.1990 n. 11100; Cass.
5.11.1990 n. 10617; Cass., n. 4368/95). Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione. Ciò premesso, “deve essere
N.R.G. 2158/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 ritenuto legittimo il comportamento del creditore che abbia posto all'incasso l'assegno privo di data consegnatogli dal debitore, inizialmente quale garanzia del proprio adempimento, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio indicato da parte del debitore medesimo” (cfr., Trib. Vicenza, Sez. II, 01/07/2010; Trib. Pistoia, ord. 10/12/2002). L'assegno bancario è da considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.), con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione” (ex multis, Corte di Cass., sent. n. 4804/2006). Pertanto, come rilevato, la parte opposta è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale alla base del credito vantato, gravando sull'opponente l'onere di dimostrare che il debito sotteso al titolo sia inesistente ovvero sia stato estinto. Nel caso il titolo, proprio perché completo e con firma non disconosciuta, poteva essere utilizzato dal prenditore come promessa di pagamento, il che, a norma dell'art. 1988 c.c. lo dispensava dall'onere di provare il rapporto sottostante. La sottoscrittrice opponente non ha assolto l'onere di provare l'eccezione di abusivo riempimento dell'assegno, utilizzato dalla controparte quale promessa di pagamento. L' opponente non ha fornito la prova, su di sé gravante ex art. 2697 c.c., della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa creditoria, sicché l'opposizione va rigettata.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'esistenza di una pluralità di pronunce sulla questione le spese del giudizio di opposizione possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2158/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 350/2016 del 3/2/2016 che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2158/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 N.R.G. 2158/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5