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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 16119 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SANFILIPPO LUIGI ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 09/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 30/12/2023 il ricorrente in epigrafe, militare dell'Esercito Italiano, dipendente del ed in servizio Controparte_1
1 presso il IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, deduceva di avere partecipato a diverse missioni all'estero ad alta intensità operativa;
di essersi sottoposto, al rientro dalla sua ultima missione, agli accertamenti sanitari previsti per i militari che nello svolgimento della loro attività in missione, sono stati esposti a radiazioni per l'utilizzo di E.C.M. - inibitori di frequenze radio denominati jammer (mod.CPM 500, CPM 300, HAWK e GUARDIAN); che all'esito di detti accertamenti era risultato affetto da severa
“oligoastenoteratospermia”, patologia che provoca una grave diminuzione degli spermatozoi ed una alterazione della loro morfologia e della motilità che determina l'infertilità, da imputarsi alla esposizione alle radiazioni.
Deduceva poi di avere presentato, in data 03/08/2021, istanza al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere;
che la
Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data
01/12/2021, aveva ascritto l'indicata patologia alla VII categoria della tabella A di cui al D.P.R. 917/78, senza riconoscere la dipendenza da causa di servizio o lo status di vittima del dovere.
Affermava quindi la illegittimità del provvedimento e concludeva nei termini seguenti: “Ritenere e dichiarare che la oligoastenoteratospermia di cui il ricorrente è risultato affetto è insorta per fatti di servizio, cat VII tab. A, in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006; - Ritenere e dichiarare e per l'effetto Condannare
l' al riconoscimento, quale vittima del Dovere il Controparte_3
Luogotenente per l'infermità di cui è risultato affetto e come tale, va Parte_1 riconosciuto per i motivi indicati in narrativa, lo status di vittima del dovere con la concessione di tutti i benefici assistenziali di legge nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr
243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali Controparte_2 ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05; -Ritenere e dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3,
D.P.R. n. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei benefici Controparte_2 assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904
D.Lgs 66/2010, e conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento in favore del dei benefici assistenziali Parte_2 medesimi e specificatamente: A) la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 L.
206/04, siccome estesa alle vittime del dovere ex art. 34 d.l. 159/07 conv. in l. 222/07; B)
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con decorrenza dalla data della riscontrata patologia;
2 C) lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, con decorrenza dalla data della riscontrata patologia, D) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r. 243/06; E) il beneficio di cui all'articolo
1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e il diritto all'esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo;
il difetto di legittimazione passiva per talune domande;
la infondatezza nel merito del ricorso, del quale chiedevano il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico-legale, all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che deve innanzi tutto affermarsi l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti.
Secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, infatti, “Le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalle leggi in favore di varie categorie di soggetti legislativamente individuati -
vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - rientrano nella giurisdizione del G.O., in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici, sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.” (così T.A.R.,
Palermo, sez. I, 21/09/2023, n. 2826);
- rilevato che, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato, infatti, che il consulente tecnico, urologo, ha affermato che: “Orbene da quanto fin qui esposto appare chiaro che il ricorrente Lgt. nello Parte_1 svolgimento della propria mansione lavorativa è stato esposto a radiazioni elettromagnetiche: tale esposizione non costituisce però a priori elemento di sicura correlazione con la patologia riscontrata dal ricorrente e purtroppo al momento non sono presenti evidenze scientifiche certe, in relazione ai risultati contrastanti presenti in letteratura, che possano supportare inequivocabilmente tale correlazione che rimane di fatto dubbia, tanto più che al momento della valutazione clinica eseguita era presente una infezione batterica riconosciuta comune causa di alterazione della qualità del liquido seminale”;
3 - rilevato che emerge dal tenore complessivo dell'elaborato peritale che il consulente ha escluso che allo stato attuale della evoluzione scientifica possa ipotizzarsi l'esistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e le condizioni di lavoro, così escludendo l'esistenza del nesso causale anche sotto il profilo della
“causa più probabile che non”;
- rilevato, inoltre, che alcuna rilevanza può essere riconosciuta ad accertamenti peritali esperiti nei confronti di altri soggetti, che ben potrebbero avere differenti condizioni di salute rispetto al ricorrente e ben potrebbero avere, nell'ambito di un diverso processo, fornito diversa prova di elementi di fatto;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche relativamente alle spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 16119 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SANFILIPPO LUIGI ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 09/06/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 30/12/2023 il ricorrente in epigrafe, militare dell'Esercito Italiano, dipendente del ed in servizio Controparte_1
1 presso il IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, deduceva di avere partecipato a diverse missioni all'estero ad alta intensità operativa;
di essersi sottoposto, al rientro dalla sua ultima missione, agli accertamenti sanitari previsti per i militari che nello svolgimento della loro attività in missione, sono stati esposti a radiazioni per l'utilizzo di E.C.M. - inibitori di frequenze radio denominati jammer (mod.CPM 500, CPM 300, HAWK e GUARDIAN); che all'esito di detti accertamenti era risultato affetto da severa
“oligoastenoteratospermia”, patologia che provoca una grave diminuzione degli spermatozoi ed una alterazione della loro morfologia e della motilità che determina l'infertilità, da imputarsi alla esposizione alle radiazioni.
Deduceva poi di avere presentato, in data 03/08/2021, istanza al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere;
che la
Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data
01/12/2021, aveva ascritto l'indicata patologia alla VII categoria della tabella A di cui al D.P.R. 917/78, senza riconoscere la dipendenza da causa di servizio o lo status di vittima del dovere.
Affermava quindi la illegittimità del provvedimento e concludeva nei termini seguenti: “Ritenere e dichiarare che la oligoastenoteratospermia di cui il ricorrente è risultato affetto è insorta per fatti di servizio, cat VII tab. A, in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006; - Ritenere e dichiarare e per l'effetto Condannare
l' al riconoscimento, quale vittima del Dovere il Controparte_3
Luogotenente per l'infermità di cui è risultato affetto e come tale, va Parte_1 riconosciuto per i motivi indicati in narrativa, lo status di vittima del dovere con la concessione di tutti i benefici assistenziali di legge nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr
243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali Controparte_2 ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05; -Ritenere e dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3,
D.P.R. n. 243/06 tenuto dal ai fini della concessione dei benefici Controparte_2 assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05, ex art. 1904
D.Lgs 66/2010, e conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento in favore del dei benefici assistenziali Parte_2 medesimi e specificatamente: A) la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 L.
206/04, siccome estesa alle vittime del dovere ex art. 34 d.l. 159/07 conv. in l. 222/07; B)
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con decorrenza dalla data della riscontrata patologia;
2 C) lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, con decorrenza dalla data della riscontrata patologia, D) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r. 243/06; E) il beneficio di cui all'articolo
1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e il diritto all'esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo;
il difetto di legittimazione passiva per talune domande;
la infondatezza nel merito del ricorso, del quale chiedevano il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico-legale, all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che deve innanzi tutto affermarsi l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti.
Secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, infatti, “Le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalle leggi in favore di varie categorie di soggetti legislativamente individuati -
vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - rientrano nella giurisdizione del G.O., in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici, sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.” (così T.A.R.,
Palermo, sez. I, 21/09/2023, n. 2826);
- rilevato che, nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato, infatti, che il consulente tecnico, urologo, ha affermato che: “Orbene da quanto fin qui esposto appare chiaro che il ricorrente Lgt. nello Parte_1 svolgimento della propria mansione lavorativa è stato esposto a radiazioni elettromagnetiche: tale esposizione non costituisce però a priori elemento di sicura correlazione con la patologia riscontrata dal ricorrente e purtroppo al momento non sono presenti evidenze scientifiche certe, in relazione ai risultati contrastanti presenti in letteratura, che possano supportare inequivocabilmente tale correlazione che rimane di fatto dubbia, tanto più che al momento della valutazione clinica eseguita era presente una infezione batterica riconosciuta comune causa di alterazione della qualità del liquido seminale”;
3 - rilevato che emerge dal tenore complessivo dell'elaborato peritale che il consulente ha escluso che allo stato attuale della evoluzione scientifica possa ipotizzarsi l'esistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e le condizioni di lavoro, così escludendo l'esistenza del nesso causale anche sotto il profilo della
“causa più probabile che non”;
- rilevato, inoltre, che alcuna rilevanza può essere riconosciuta ad accertamenti peritali esperiti nei confronti di altri soggetti, che ben potrebbero avere differenti condizioni di salute rispetto al ricorrente e ben potrebbero avere, nell'ambito di un diverso processo, fornito diversa prova di elementi di fatto;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche relativamente alle spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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