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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6564/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160053083592 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6564/2023, notificato in data 7/7/2023 e depositato in data 19/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento (datato 1/6/2023) e la cartella di pagamento n.
29320160053083592, relativa alle tasse automobilistiche per l'anno 2011.
Lamenta che il plico non riporta la data di consegna e che non può esserne data la prova.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, la decadenza e la prescrizione triennale di cui all'art. 5 d.l. n. 953/1982, conv. in l. 53/1983.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio confutando nel merito il ricorso e producendo documentazione a corredo.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, parte resistente ha comprovato la notifica in data 8/2/2019 (con perfezionamento per compiuta giacenza in data 18/2/2019) dell'intimazione di pagamento n. 29320189024502127000, relativa, anche, alla cartella impugnata.
Detta intimazione è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Il successivo termine di prescrizione triennale, che sarebbe spirato in data 18/2/2022, è stato sospeso per 542 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 68, c.1, d.l. n. 18/2020 (V. Cass. 34336/2025) e quindi non è maturato alla data della notifica del sollecito di pagamento impugnato (anteriore al 7/7/2023).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in Euro 100,00, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6564/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160053083592 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6564/2023, notificato in data 7/7/2023 e depositato in data 19/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento (datato 1/6/2023) e la cartella di pagamento n.
29320160053083592, relativa alle tasse automobilistiche per l'anno 2011.
Lamenta che il plico non riporta la data di consegna e che non può esserne data la prova.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, la decadenza e la prescrizione triennale di cui all'art. 5 d.l. n. 953/1982, conv. in l. 53/1983.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio confutando nel merito il ricorso e producendo documentazione a corredo.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, parte resistente ha comprovato la notifica in data 8/2/2019 (con perfezionamento per compiuta giacenza in data 18/2/2019) dell'intimazione di pagamento n. 29320189024502127000, relativa, anche, alla cartella impugnata.
Detta intimazione è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Il successivo termine di prescrizione triennale, che sarebbe spirato in data 18/2/2022, è stato sospeso per 542 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 68, c.1, d.l. n. 18/2020 (V. Cass. 34336/2025) e quindi non è maturato alla data della notifica del sollecito di pagamento impugnato (anteriore al 7/7/2023).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in Euro 100,00, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini