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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 867/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 867/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.11.1976, rappresentata e difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti,; Email_1
opponente nei confronti di
(P.Iva: , già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria Controparte_2
(P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti
(indirizzo PEC: ; Email_2
opposto preso atto che l'udienza del 21.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti in data 16.10.2025
(parte opponente) nonché 16 e 17 ottobre 2025 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C.,
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provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2024 emesso dal Tribunale di Locri in data 05.07.2024 , Parte_1
conveniva in giudizio la società e per essa, quale
[...] Controparte_1 mandataria, la al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto Controparte_2 decreto con cui venne ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di €
11.862,76, oltre interessi e spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dalla società odierna opposta e relativa al rapporto negoziale (contratto di credito al consumo n. 4808231 di finanziamento per prestito personale) intrattenuto dalla che si era resa inadempiente, con la Banca Pt_1
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., la quale aveva poi ceduto pro soluto tali crediti con atto del 28/12/2019 alla società che aveva poi mutato Controparte_1
denominazione sociale in Controparte_1
In particolare, la parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia – ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte opposta nonché l'asserita vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione.
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Una volta concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 12.03.2025, nonché esperito il tentativo di mediazione come disposto nella stessa ordinanza, all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo, spiegata da parte opponente, è infondata e, quindi, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti, atteso che l'originaria pretesa creditoria azionata nel ricorso monitorio, nei termini come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, risulta fondata all'esito del presente giudizio in contraddittorio.
In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando
l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di
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condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così
Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
E' necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
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debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr.
Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, la società opposta ha assolto all'onus probandi gravante sulla stessa, avendo prodotto in atti i titoli costitutivi del suo credito, in particolare l'originario contratto di credito al consumo n. 4808231 di finanziamento per prestito personale tra il contraente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e l'odierna opponente, sottoscritto dalla stessa nonché il successivo atto di cessione del Pt_1 credito tra l'anzidetto contraente e la società odierna opposta, oltre alla allegazione dell'inadempimento della controparte, nei termini compiutamente descritti nelle relative certificazioni ex art. 50 TUB allegate al fascicolo monitorio ed in ordine al quale parte opponente non ha addotto alcuna contestazione.
In particolare, risulta adeguatamente documentato in allegato al ricorso monitorio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore dell'odierna parte opposta
(contestato dalla controparte), stante il prodotto contratto di cessione con l'allegato estratto del richiamato, in tale contratto, elenco dei crediti ceduti relativo a quello nei confronti di oggetto del così intervenuto accordo di cessione Parte_1
tra le parti.
Ancora, relativamente a quanto eccepito da parte opponente in ordine alla lamentata violazione dell'art. 1264 C.C., si deve evidenziare, in ordine alla previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire
a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario. Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il
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trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 C.C.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. I, 28/07/2010, n. 17669).
Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva, ai fini della legittimazione del cessionario del credito a pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, la lamentata mancanza della comunicazione della cessione e della relativa notificazione, atteso appunto che nel caso concreto non si era nel frattempo verificato alcun pagamento al cedente, con efficacia liberatoria, da parte del ceduto, né si pone qualsivoglia questione di conflitto tra più cessionari.
Va in ogni caso evidenziato, sempre in termini generali, che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n.
1770/2014; Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 28300/2005; Cass. n. 4774/1998). Essa può
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avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Dunque, nel caso di specie – quand'anche dovesse ritenersi veritiero il fatto addotto da parte opponente – deve comunque evidenziarsi che la notifica alla stessa del decreto ingiuntivo costituisce comunque idonea comunicazione anche della avvenuta cessione del credito.
Infine, parte opponente ha addotto l'ulteriore eccezione di abusività e vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora (art. 8) ed alla possibilità di cessione del credito (art. 11) solo in termini generici e meramente assertivi, senza alcun specifico e concreto riferimento alla eventuale determinazione nel caso di specie, a carico del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 206 del 2005 (cfr. Trib. Spoleto, 15/06/2017,
n. 217: “In tema di interessi moratori, la presunzione di vessatorietà delle clausole che «impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale od altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo», di cui all'art. 33 comma 2 lett. f) D. Lgs. 206/2005, si applica alla pattuizione contenente interessi di mora manifestamente eccessivi, invalida ai sensi dell'art. 36
D. Lgs. cit. qualora non abbia formato oggetto di specifica trattativa individuale,
l'onere della cui prova incombe sul professionista.”; Cass., sez. II, 06/09/2023, n.
25977: “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”).
A siffatto proposito, va evidenziato che è onere dell'opponente, convenuto sostanziale, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, C.C., provare il fondamento delle sue eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come addotti dalla stessa parte, in quanto, per un caso analogo a quello di specie, se è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere comunque fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla
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parte che la nullità ha affermato (cfr., sul punto, Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n.
2072), nel senso quindi che non è la banca opposta a dover provare che gli interessi previsti dalle clausole contrattuali non sono usurari, ma la parte opponente a dover provare che lo sono.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 147/2022 vigente al momento della decisione, avuto riguardo al valore della controversia (la somma oggetto del decreto monitorio opposto), al fatto della assenza della fase istruttoria e con i valori tenuti al minimo per la fase decisoria stante la forma semplificata della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2024 emesso dal Tribunale
di Locri in data 05.07.2024 nei confronti dell'odierno opponente;
2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA ed IVA se dovute.
Così deciso in Locri il 22 ottobre 2025
Il Giudice (dr. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 867/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.11.1976, rappresentata e difeso dall'Avv. Francesco Giampaolo (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti,; Email_1
opponente nei confronti di
(P.Iva: , già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria Controparte_2
(P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti
(indirizzo PEC: ; Email_2
opposto preso atto che l'udienza del 21.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti in data 16.10.2025
(parte opponente) nonché 16 e 17 ottobre 2025 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C.,
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provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2024 emesso dal Tribunale di Locri in data 05.07.2024 , Parte_1
conveniva in giudizio la società e per essa, quale
[...] Controparte_1 mandataria, la al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto Controparte_2 decreto con cui venne ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di €
11.862,76, oltre interessi e spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dalla società odierna opposta e relativa al rapporto negoziale (contratto di credito al consumo n. 4808231 di finanziamento per prestito personale) intrattenuto dalla che si era resa inadempiente, con la Banca Pt_1
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., la quale aveva poi ceduto pro soluto tali crediti con atto del 28/12/2019 alla società che aveva poi mutato Controparte_1
denominazione sociale in Controparte_1
In particolare, la parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia – ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte opposta nonché l'asserita vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione.
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Una volta concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 12.03.2025, nonché esperito il tentativo di mediazione come disposto nella stessa ordinanza, all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo, spiegata da parte opponente, è infondata e, quindi, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti, atteso che l'originaria pretesa creditoria azionata nel ricorso monitorio, nei termini come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, risulta fondata all'esito del presente giudizio in contraddittorio.
In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando
l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di
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condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così
Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
E' necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
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debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr.
Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, la società opposta ha assolto all'onus probandi gravante sulla stessa, avendo prodotto in atti i titoli costitutivi del suo credito, in particolare l'originario contratto di credito al consumo n. 4808231 di finanziamento per prestito personale tra il contraente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e l'odierna opponente, sottoscritto dalla stessa nonché il successivo atto di cessione del Pt_1 credito tra l'anzidetto contraente e la società odierna opposta, oltre alla allegazione dell'inadempimento della controparte, nei termini compiutamente descritti nelle relative certificazioni ex art. 50 TUB allegate al fascicolo monitorio ed in ordine al quale parte opponente non ha addotto alcuna contestazione.
In particolare, risulta adeguatamente documentato in allegato al ricorso monitorio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore dell'odierna parte opposta
(contestato dalla controparte), stante il prodotto contratto di cessione con l'allegato estratto del richiamato, in tale contratto, elenco dei crediti ceduti relativo a quello nei confronti di oggetto del così intervenuto accordo di cessione Parte_1
tra le parti.
Ancora, relativamente a quanto eccepito da parte opponente in ordine alla lamentata violazione dell'art. 1264 C.C., si deve evidenziare, in ordine alla previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire
a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario. Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il
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trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 C.C.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. I, 28/07/2010, n. 17669).
Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva, ai fini della legittimazione del cessionario del credito a pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, la lamentata mancanza della comunicazione della cessione e della relativa notificazione, atteso appunto che nel caso concreto non si era nel frattempo verificato alcun pagamento al cedente, con efficacia liberatoria, da parte del ceduto, né si pone qualsivoglia questione di conflitto tra più cessionari.
Va in ogni caso evidenziato, sempre in termini generali, che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n.
1770/2014; Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 28300/2005; Cass. n. 4774/1998). Essa può
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avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Dunque, nel caso di specie – quand'anche dovesse ritenersi veritiero il fatto addotto da parte opponente – deve comunque evidenziarsi che la notifica alla stessa del decreto ingiuntivo costituisce comunque idonea comunicazione anche della avvenuta cessione del credito.
Infine, parte opponente ha addotto l'ulteriore eccezione di abusività e vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora (art. 8) ed alla possibilità di cessione del credito (art. 11) solo in termini generici e meramente assertivi, senza alcun specifico e concreto riferimento alla eventuale determinazione nel caso di specie, a carico del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 206 del 2005 (cfr. Trib. Spoleto, 15/06/2017,
n. 217: “In tema di interessi moratori, la presunzione di vessatorietà delle clausole che «impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale od altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo», di cui all'art. 33 comma 2 lett. f) D. Lgs. 206/2005, si applica alla pattuizione contenente interessi di mora manifestamente eccessivi, invalida ai sensi dell'art. 36
D. Lgs. cit. qualora non abbia formato oggetto di specifica trattativa individuale,
l'onere della cui prova incombe sul professionista.”; Cass., sez. II, 06/09/2023, n.
25977: “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005”).
A siffatto proposito, va evidenziato che è onere dell'opponente, convenuto sostanziale, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, C.C., provare il fondamento delle sue eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come addotti dalla stessa parte, in quanto, per un caso analogo a quello di specie, se è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere comunque fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla
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parte che la nullità ha affermato (cfr., sul punto, Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n.
2072), nel senso quindi che non è la banca opposta a dover provare che gli interessi previsti dalle clausole contrattuali non sono usurari, ma la parte opponente a dover provare che lo sono.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 147/2022 vigente al momento della decisione, avuto riguardo al valore della controversia (la somma oggetto del decreto monitorio opposto), al fatto della assenza della fase istruttoria e con i valori tenuti al minimo per la fase decisoria stante la forma semplificata della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2024 emesso dal Tribunale
di Locri in data 05.07.2024 nei confronti dell'odierno opponente;
2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA ed IVA se dovute.
Così deciso in Locri il 22 ottobre 2025
Il Giudice (dr. Andrea Amadei)
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