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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REUPBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 5029 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
RA Arena, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. e P.I. e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria, (C.F. e P.I. ), difesa CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
dall'avv. Michele Nappi, giusta procura in atti
Appellata NONCHE'
e Controparte_3 Controparte_4
[...]
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 3107, pubblicata il 8.11.2021, il tribunale di Napoli
Nord accoglieva la domanda di revocatoria avanzata dalla e, Controparte_3
per l'effetto, dichiarava inefficace, nei confronti della banca attrice, l'atto di vendita del 21.10.2011, trascritto il 7.11.2011 a rogito del notaio rep. Per_1
4010, racc. 2761, intervenuto tra il Controparte_4 Controparte_4
e la rigettava la domanda di simulazione
[...] Parte_1
dello stesso atto.
2. propone appello. Parte_1
Chiede, in riforma della sentenza gravata: di dichiarare il difetto di legittimazione della e, per Controparte_5
essa, della ad agire in giudizio facendo valere come proprio il CP_2
diritto posto da a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio ed a CP_3
proporre, quale sostituta processuale di quest'ultima, le domande di simulazione e revocatoria nei confronti del e Parte_3
della Parte_1
di dichiarare infondata la domanda revocatoria proposta da e, Controparte_3
per l'effetto, rigettarla.
3. Si è costituita e, per questa, quale Controparte_1
mandataria, la CP_2
Ha chiesto di: in via preliminare, dichiarare l'estromissione di e dichiarare Controparte_3
inammissibile l'appello; nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato.
4. Non si sono costituiti il Controparte_6
e la i quali sono stati
[...] Controparte_3
dichiarati contumaci con l'ordinanza del 10.5.2022.
5. Con atto depositato in data 22.9.2025, la ha rinunciato agli atti Pt_1
del giudizio di impugnazione, atteso che le parti costituite hanno raggiunto una conciliazione implicante la rinuncia agli atti dei giudizi di primo e di secondo grado.
Pertanto, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, in quanto già regolamentate dalle parti in sede transattiva.
6. Con atto del 29.10.2025, la e, per questa, la Controparte_1
ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio ed ha chiesto CP_2
dichiararsi l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2.L'art. 306 cpc, al primo comma, prevede che il processo si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Al secondo comma si legge che “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
3. La rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appelli, ex artt.
359 e 206 cpc.
4. Nella specie, l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio;
Parte_1
la rinuncia è stata sottoscritta dal difensore, dotato di mandato anche alla rinuncia agli atti del giudizio.
La appellata costituita e, per questa, la mandataria Controparte_1
ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, con dichiarazione CP_2
del difensore, anch'esso dotato di mandato all'accettazione.
5. Va, per altro, evidenziato che le parti hanno sottoscritto personalmente una transazione nella quale era prevista, tra le clausole, la rinuncia agli atti del presente giudizio.
6. Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio di appello.
7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie, le parti costituite hanno entrambe affermato di avere già regolato fra loro le spese del presente giudizio, ed hanno rinunciato alla regolazione giudiziale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: A) dichiara estinto il giudizio di appello;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 5029 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
RA Arena, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. e P.I. e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria, (C.F. e P.I. ), difesa CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
dall'avv. Michele Nappi, giusta procura in atti
Appellata NONCHE'
e Controparte_3 Controparte_4
[...]
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 3107, pubblicata il 8.11.2021, il tribunale di Napoli
Nord accoglieva la domanda di revocatoria avanzata dalla e, Controparte_3
per l'effetto, dichiarava inefficace, nei confronti della banca attrice, l'atto di vendita del 21.10.2011, trascritto il 7.11.2011 a rogito del notaio rep. Per_1
4010, racc. 2761, intervenuto tra il Controparte_4 Controparte_4
e la rigettava la domanda di simulazione
[...] Parte_1
dello stesso atto.
2. propone appello. Parte_1
Chiede, in riforma della sentenza gravata: di dichiarare il difetto di legittimazione della e, per Controparte_5
essa, della ad agire in giudizio facendo valere come proprio il CP_2
diritto posto da a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio ed a CP_3
proporre, quale sostituta processuale di quest'ultima, le domande di simulazione e revocatoria nei confronti del e Parte_3
della Parte_1
di dichiarare infondata la domanda revocatoria proposta da e, Controparte_3
per l'effetto, rigettarla.
3. Si è costituita e, per questa, quale Controparte_1
mandataria, la CP_2
Ha chiesto di: in via preliminare, dichiarare l'estromissione di e dichiarare Controparte_3
inammissibile l'appello; nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato.
4. Non si sono costituiti il Controparte_6
e la i quali sono stati
[...] Controparte_3
dichiarati contumaci con l'ordinanza del 10.5.2022.
5. Con atto depositato in data 22.9.2025, la ha rinunciato agli atti Pt_1
del giudizio di impugnazione, atteso che le parti costituite hanno raggiunto una conciliazione implicante la rinuncia agli atti dei giudizi di primo e di secondo grado.
Pertanto, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, in quanto già regolamentate dalle parti in sede transattiva.
6. Con atto del 29.10.2025, la e, per questa, la Controparte_1
ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio ed ha chiesto CP_2
dichiararsi l'estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2.L'art. 306 cpc, al primo comma, prevede che il processo si estingua per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Al secondo comma si legge che “le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
3. La rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appelli, ex artt.
359 e 206 cpc.
4. Nella specie, l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio;
Parte_1
la rinuncia è stata sottoscritta dal difensore, dotato di mandato anche alla rinuncia agli atti del giudizio.
La appellata costituita e, per questa, la mandataria Controparte_1
ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, con dichiarazione CP_2
del difensore, anch'esso dotato di mandato all'accettazione.
5. Va, per altro, evidenziato che le parti hanno sottoscritto personalmente una transazione nella quale era prevista, tra le clausole, la rinuncia agli atti del presente giudizio.
6. Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio di appello.
7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie, le parti costituite hanno entrambe affermato di avere già regolato fra loro le spese del presente giudizio, ed hanno rinunciato alla regolazione giudiziale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: A) dichiara estinto il giudizio di appello;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini