CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2024, n. 36546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36546 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ISGRO' IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato CELI che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36546 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Messina, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 gennaio 2024, nei confronti di GI IS, in relazione al reati di duplice omicidio aggravato anche dall'art. 416-bis 1. cod. pen. 1.1. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica ed evidenziava come la provvista indiziaria fosse costituita dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, RM D'IC e LV MI, risalenti a epoche differenti e, segnatamente, il primo all'interrogatorio del 3 luglio 2014, anno dell'inizio della sua collaborazione, il secondo a quello del 12 aprile 2023. Entrambi avevano indicato la causale della uccisione di IN ET e GI PI nella necessità, deliberata dai vertici del sodalizio mafioso dei "barcellonesi", di eliminare coloro che commettevano reati, senza l'autorizzazione dell'associazione, nel territorio sottoposto al controllo del gruppo, precisando che - secondo il piano originario - vi era una terza vittima, tale Eugenio, imprevedibilmente scampata all'agguato. I collaboratori indicavano anche che l'occasione propizia fu costituita dalla rapina che costoro perpetrarono ai danni di due anziani, abitanti alla via Garibaldi di Barcellona Pozzo di Gotto. RM D'KN si era autoaccusato del duplice crimine, affermando di aver fatto parte del gruppo che, unitamente a GI IS, aveva attirato i giovani in un tranello, conducendoli in una zona isolata in prossimità del cimitero dove erano stati uccisi. Precisava di non aver assistito alla fase dell'esecuzione, poiché si era allontanato da quel luogo, insieme a IN RI, alla ricerca della terza vittima, non prima di aver raccomandato a un altro componente del gruppo, Di LV, di prendere alle vittime le chiavi delle rispettive auto per occultarle. Subito dopo l'esecuzione dell'omicidio, ne aveva avuta conferma quando si era recato a casa del "capo" OT, dove vi erano, tra gli altri, Di LV, RE Messina e l'odierno ricorrente. Appreso che le chiavi delle auto non erano state sottratte alle vittime, egli stesso era ritornato, unitamente ai due appena menzionati, sul luogo dei fatti, e aveva preso le chiavi al posto di IS, che si era rifiutato di farlo. 1.2. Il Tribunale del riesame, nelle pagine da 7 a 11 dell'ordinanza impugnata, si è, dunque, fatto carico di motivare l'attendibilità intrinseca del narrato del collaboratore, ne ha elencato i riscontri generici, di volta in volta 2 avversando le censure difensive in punto di asserita distonia delle dichiarazioni rispetto alle restanti risultanze investigative. Ha, poi, ritenuto che tali dichiarazioni fossero adeguatamente riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia LV MI che, pur non avendo partecipato all'omicidio, ha reputato avere riferito in modo perfettamente coincidente al narrato di D'IC in merito alla scaturigine dell'omicidio, all'originaria presenza di un'altra vittima, alla sua realizzazione da parte di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo mafioso, che indicava specificatamente, ivi compreso l'odierno ricorrente. La fonte di conoscenza era individuata in Nunziato Mazzu', che glie ne aveva parlato poco tempo dopo i fatti, per averlo appreso, oltre che da D'IC, dai cognati AM (LV e RI. Ha ritenuto, dunque, che le dichiarazioni dei due collaboratori si riscontrassero reciprocamente sui seguenti rilevanti aspetti: i) la causale dell'omicidio e l'episodio che ne costituì l'occasione propizia;
ii) la riconducibilità del mandato ad uccidere ai vertici dell'associazione dei barcellonesi e, tra questi, Gullotti;
iii) l ruolo svolto da D'IC, tanto nella fase programmatica, quanto in quella successiva all'azione di fuoco;
iv) atfa presenza di IS nel gruppo dei soggetti che attendevano le vittime, attirate in un tranello ei fatto che fossero state condotte all'interno del cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, percorrendo l'ingresso secondario;
v) -))3 ruolo del ricorrente nella fase immediatamente successiva all'omicidio allorquando, tornato sui luoghi, si era rifiutato di dar corso al prelievo delle chiavi delle auto delle due vittime per procedere alla loro distruzione. Infine, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata giustificata con le modalità di esecuzione dell'omicidio e le relative finalità, ossia lo scopo di impedire estemporanee e contingenti iniziative intraprese da sodggetti estranei all'organizzazione che, adusi a commettere reati anche di piccolo calibro al di fuori dall' "ordine precostituito" del sodalizio e in assenza di qualsiasi autorizzazione da questo promanante, finivano per metterne in pericolo gli equilibri e gli assetti, attirando inutilmente e incautamente l'attenzione sul territorio da parte delle Forze dell'ordine. 2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., riguardo alle esigenze cautelari, ha rimarcato in particolare quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, certamente attuale nonostante il tempo trascorso dall'omicidio. A tal fine, ha valorizzato la circostanza che il ricorrente era organicamente inserito nell'associazione dei "barcellonesi", in favore della quale aveva manifestato piena condivisione, partecipando attivamente a una pluralità di 3 attività criminose per le quali era stato condannato con sentenze definitive, per oltre un ventennio e sino a giugno 2011, epoca a partire dalla quale egli era stato in-interrottamente detenuto. Ha rilevato, a fronte di tale quadro, per un verso come la mancata emergenza di ulteriori e più recenti interventi giudiziari a suo carico costituisse circostanza priva di reale valore, siccome neutralizzato dal lungo periodo d'ininterrotta detenzione;
per altro verso, ha osservato come fosse meramente generica l'evocazione del decorso del tempo r la misur41 delitto come fattore di diminuzione delle esigenze cautelari, evidenziando come il dato cronologico dovesse saldarsi con quello della eccezionale gravità del fatto contestato in uno con la personalità negativa del soggetto agente, gravato dai cennati precedenti penali. 3. GI IS ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. ND LI, e deduce due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo, denuncia la violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RM D'IC e LV MI. Lamenta il ricorrente come la motivazione del Tribunale del riesame non abbia colto il tema principale posto alla sua attenzione, ossia l'individuazione di plausibili ragioni per le quali MA avrebbe dovuto conoscere i dettagli di un fatto criminoso cui non aveva partecipato e, comunque, il motivo per il quale avrebbe dovuto rivelarli a LV MI. Sotto il primo profilo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, al di là del dato formale dei rapporti di parentela tra MA ed RI e Di LV, il primo non ha mai riferito in ordine ad altri omicidi commessi nell'ambito del gruppo dei "barcellonesi". Sotto altro profilo, la difesa rimarca che - in un caso come quello che ci occupa, in cuiriscontro alla chiamata in i.aFt di D'CO proviene da un collaboratore, MI, che riferisce de relato - il controllo relativo all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante avrebbe richiesto un vaglio più attento e rigoroso;
ciò che non è avvenuto, ribadendosi da parte del ricorrente la tesi secondo cui l'unica fonte di Ma' ù era RM D'CO, con intuibili conseguenze in termini di circolarità della prova. Sono stigmatizzate come insoddisfacenti, inoltre, le risposte fornite dal Tribunale in punto di evidenziate discrasie tra le dichiarazioni dei due collaboratori, ad esempio quanto all'erronea indicazione del luogo di residenza dei due anziani vittime della rapina che costituì fu il pretesto per l'uccisione di ET e PI. 4 2.2. Il secondo motivo si appunta sulla violazione degli artt. 273, 274 e 275, nonché sul vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari alla stregua della data di commissione del reato. Il fatto di omicidio contestato risale a gennaio 1992 e, non venendo in rilievo la contestazione di una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non vi sarebbero elementi per superare ritenere l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Non si sarebbe, inoltre, tenuta in adeguata considerazione la circostanza che il ricorrente ha espiato l'intera pena, per circa dieci anni, a decorrere dal 2013 senza soluzione di continuità; elemento che inciderebbe sul ritenuto pericolo di recidivanza. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cinnmino, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Non è superfluo richiamare, in via di premessa, il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213). 5 3. Tanto premesso, il primo motivo è interamente versato in fatto, oltre che reiterativo di analoghe censure già adeguatamente vagliate e superate dal Giudice della cautela. Il Tribunale ha, invero, come sunteggiato in premessa, motivato ampiamente a proposito della credibilità soggettiva di D'IC sia per la natura autoaccusatoria delle relative dichiarazioni, sia per essere risultato lo stesso dichiarante attendibile in occasione di altri procedimenti penali all'esito dei quali sono state ricostruite le dinamiche associative dei sodalizi operanti nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto. A proposito del collaboratore MI, la cui credibilità è stata del pari oggetto di rigorosa valutazione (p. 16 e s.), il Tribunale ha replicato alle obiezioni difensive - basate, essenzialmente, sul dubbio che egli avesse potuto ricevere le confidenze da MA - ritenendole congetturali e le ha contrastate con una motivazione puntuale e per nulla manifestamente illogica, sintetizzata nelle p. 14 e ss. del provvedimento impugnato, affrontando il tema del decesso della fonte di riferimento (MA), indicando gli elementi sui quali ha fondato la plausibilità sia del colloquio intercorso tra MA e MI, sia della conoscenza, in capo al primoi pur se non partecipe al grave fatto di sangue, delle relative informazioni apprese dai cognati RI e Di LV. Le chiamate, inoltre, sono state giudicate convergenti nel loro nucleo essenziale riferito al coinvolgimento di isgrò, inteso quale presenza qualificata sul luogo dei fatti, sulla base della motivazione, esente da fratture logiche, che si è indicata in premessa e che si pone nel solco del principio, espresso in sede di legittimità, per il quale «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità» (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla Elis, Rv. 279515). 4. Il secondo motivo è privo di pregio. In via di premessa, va ricordato che per il reato oggetto di contestazione provvisoria sussiste la doppia presunzione, relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che 6 siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. E' stato, infatti, chiarito che «In tema di custodiaicautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti» Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808. In tale cornice, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carcere in ragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo nel quale è maturato. Osserva il Collegio che si tratta di elementi concreti, a fronte dei quali il ricorrente non ha contrapposto argomenti inidonei, allo stato, a far venir meno la citata presunzione. Il ricorrente ha, invero, sollecitato la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto, ma correttamente il Tribunale ha evidenziato come il tempo non fosse stato "silente", a fronte dell'acclarato organico inserimento di I5grò nell'associazione dei "barcellonesi", in favore della quale aveva manifestato piena condivisione, partecipando attivamente a una pluralità di attività criminose per le quali è stato condannato con sentenze irrevocabili, perpetrate per oltre un ventennio e sino a giugno 2011, epoca a partire dalla quale egli era stato in interrottamente detenuto. Tale motivazione sorregge la necessaria presunzione relativa delle esigenze cautelari e non risulta contrastata da alcun elemento da cui poter escluderne l'attualità o affermarne la possibilità di salvaguardarle con una misura meno afflittiva. 5. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Lo status detentionis del ricorrente impone che la Cancelleria curi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
7 Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12 g iu gno 2024 Il Consig liere estensore
sentite le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato CELI che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36546 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Messina, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 gennaio 2024, nei confronti di GI IS, in relazione al reati di duplice omicidio aggravato anche dall'art. 416-bis 1. cod. pen. 1.1. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica ed evidenziava come la provvista indiziaria fosse costituita dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, RM D'IC e LV MI, risalenti a epoche differenti e, segnatamente, il primo all'interrogatorio del 3 luglio 2014, anno dell'inizio della sua collaborazione, il secondo a quello del 12 aprile 2023. Entrambi avevano indicato la causale della uccisione di IN ET e GI PI nella necessità, deliberata dai vertici del sodalizio mafioso dei "barcellonesi", di eliminare coloro che commettevano reati, senza l'autorizzazione dell'associazione, nel territorio sottoposto al controllo del gruppo, precisando che - secondo il piano originario - vi era una terza vittima, tale Eugenio, imprevedibilmente scampata all'agguato. I collaboratori indicavano anche che l'occasione propizia fu costituita dalla rapina che costoro perpetrarono ai danni di due anziani, abitanti alla via Garibaldi di Barcellona Pozzo di Gotto. RM D'KN si era autoaccusato del duplice crimine, affermando di aver fatto parte del gruppo che, unitamente a GI IS, aveva attirato i giovani in un tranello, conducendoli in una zona isolata in prossimità del cimitero dove erano stati uccisi. Precisava di non aver assistito alla fase dell'esecuzione, poiché si era allontanato da quel luogo, insieme a IN RI, alla ricerca della terza vittima, non prima di aver raccomandato a un altro componente del gruppo, Di LV, di prendere alle vittime le chiavi delle rispettive auto per occultarle. Subito dopo l'esecuzione dell'omicidio, ne aveva avuta conferma quando si era recato a casa del "capo" OT, dove vi erano, tra gli altri, Di LV, RE Messina e l'odierno ricorrente. Appreso che le chiavi delle auto non erano state sottratte alle vittime, egli stesso era ritornato, unitamente ai due appena menzionati, sul luogo dei fatti, e aveva preso le chiavi al posto di IS, che si era rifiutato di farlo. 1.2. Il Tribunale del riesame, nelle pagine da 7 a 11 dell'ordinanza impugnata, si è, dunque, fatto carico di motivare l'attendibilità intrinseca del narrato del collaboratore, ne ha elencato i riscontri generici, di volta in volta 2 avversando le censure difensive in punto di asserita distonia delle dichiarazioni rispetto alle restanti risultanze investigative. Ha, poi, ritenuto che tali dichiarazioni fossero adeguatamente riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia LV MI che, pur non avendo partecipato all'omicidio, ha reputato avere riferito in modo perfettamente coincidente al narrato di D'IC in merito alla scaturigine dell'omicidio, all'originaria presenza di un'altra vittima, alla sua realizzazione da parte di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo mafioso, che indicava specificatamente, ivi compreso l'odierno ricorrente. La fonte di conoscenza era individuata in Nunziato Mazzu', che glie ne aveva parlato poco tempo dopo i fatti, per averlo appreso, oltre che da D'IC, dai cognati AM (LV e RI. Ha ritenuto, dunque, che le dichiarazioni dei due collaboratori si riscontrassero reciprocamente sui seguenti rilevanti aspetti: i) la causale dell'omicidio e l'episodio che ne costituì l'occasione propizia;
ii) la riconducibilità del mandato ad uccidere ai vertici dell'associazione dei barcellonesi e, tra questi, Gullotti;
iii) l ruolo svolto da D'IC, tanto nella fase programmatica, quanto in quella successiva all'azione di fuoco;
iv) atfa presenza di IS nel gruppo dei soggetti che attendevano le vittime, attirate in un tranello ei fatto che fossero state condotte all'interno del cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, percorrendo l'ingresso secondario;
v) -))3 ruolo del ricorrente nella fase immediatamente successiva all'omicidio allorquando, tornato sui luoghi, si era rifiutato di dar corso al prelievo delle chiavi delle auto delle due vittime per procedere alla loro distruzione. Infine, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata giustificata con le modalità di esecuzione dell'omicidio e le relative finalità, ossia lo scopo di impedire estemporanee e contingenti iniziative intraprese da sodggetti estranei all'organizzazione che, adusi a commettere reati anche di piccolo calibro al di fuori dall' "ordine precostituito" del sodalizio e in assenza di qualsiasi autorizzazione da questo promanante, finivano per metterne in pericolo gli equilibri e gli assetti, attirando inutilmente e incautamente l'attenzione sul territorio da parte delle Forze dell'ordine. 2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., riguardo alle esigenze cautelari, ha rimarcato in particolare quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, certamente attuale nonostante il tempo trascorso dall'omicidio. A tal fine, ha valorizzato la circostanza che il ricorrente era organicamente inserito nell'associazione dei "barcellonesi", in favore della quale aveva manifestato piena condivisione, partecipando attivamente a una pluralità di 3 attività criminose per le quali era stato condannato con sentenze definitive, per oltre un ventennio e sino a giugno 2011, epoca a partire dalla quale egli era stato in-interrottamente detenuto. Ha rilevato, a fronte di tale quadro, per un verso come la mancata emergenza di ulteriori e più recenti interventi giudiziari a suo carico costituisse circostanza priva di reale valore, siccome neutralizzato dal lungo periodo d'ininterrotta detenzione;
per altro verso, ha osservato come fosse meramente generica l'evocazione del decorso del tempo r la misur41 delitto come fattore di diminuzione delle esigenze cautelari, evidenziando come il dato cronologico dovesse saldarsi con quello della eccezionale gravità del fatto contestato in uno con la personalità negativa del soggetto agente, gravato dai cennati precedenti penali. 3. GI IS ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. ND LI, e deduce due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo, denuncia la violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RM D'IC e LV MI. Lamenta il ricorrente come la motivazione del Tribunale del riesame non abbia colto il tema principale posto alla sua attenzione, ossia l'individuazione di plausibili ragioni per le quali MA avrebbe dovuto conoscere i dettagli di un fatto criminoso cui non aveva partecipato e, comunque, il motivo per il quale avrebbe dovuto rivelarli a LV MI. Sotto il primo profilo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, al di là del dato formale dei rapporti di parentela tra MA ed RI e Di LV, il primo non ha mai riferito in ordine ad altri omicidi commessi nell'ambito del gruppo dei "barcellonesi". Sotto altro profilo, la difesa rimarca che - in un caso come quello che ci occupa, in cuiriscontro alla chiamata in i.aFt di D'CO proviene da un collaboratore, MI, che riferisce de relato - il controllo relativo all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante avrebbe richiesto un vaglio più attento e rigoroso;
ciò che non è avvenuto, ribadendosi da parte del ricorrente la tesi secondo cui l'unica fonte di Ma' ù era RM D'CO, con intuibili conseguenze in termini di circolarità della prova. Sono stigmatizzate come insoddisfacenti, inoltre, le risposte fornite dal Tribunale in punto di evidenziate discrasie tra le dichiarazioni dei due collaboratori, ad esempio quanto all'erronea indicazione del luogo di residenza dei due anziani vittime della rapina che costituì fu il pretesto per l'uccisione di ET e PI. 4 2.2. Il secondo motivo si appunta sulla violazione degli artt. 273, 274 e 275, nonché sul vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari alla stregua della data di commissione del reato. Il fatto di omicidio contestato risale a gennaio 1992 e, non venendo in rilievo la contestazione di una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non vi sarebbero elementi per superare ritenere l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Non si sarebbe, inoltre, tenuta in adeguata considerazione la circostanza che il ricorrente ha espiato l'intera pena, per circa dieci anni, a decorrere dal 2013 senza soluzione di continuità; elemento che inciderebbe sul ritenuto pericolo di recidivanza. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cinnmino, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Non è superfluo richiamare, in via di premessa, il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213). 5 3. Tanto premesso, il primo motivo è interamente versato in fatto, oltre che reiterativo di analoghe censure già adeguatamente vagliate e superate dal Giudice della cautela. Il Tribunale ha, invero, come sunteggiato in premessa, motivato ampiamente a proposito della credibilità soggettiva di D'IC sia per la natura autoaccusatoria delle relative dichiarazioni, sia per essere risultato lo stesso dichiarante attendibile in occasione di altri procedimenti penali all'esito dei quali sono state ricostruite le dinamiche associative dei sodalizi operanti nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto. A proposito del collaboratore MI, la cui credibilità è stata del pari oggetto di rigorosa valutazione (p. 16 e s.), il Tribunale ha replicato alle obiezioni difensive - basate, essenzialmente, sul dubbio che egli avesse potuto ricevere le confidenze da MA - ritenendole congetturali e le ha contrastate con una motivazione puntuale e per nulla manifestamente illogica, sintetizzata nelle p. 14 e ss. del provvedimento impugnato, affrontando il tema del decesso della fonte di riferimento (MA), indicando gli elementi sui quali ha fondato la plausibilità sia del colloquio intercorso tra MA e MI, sia della conoscenza, in capo al primoi pur se non partecipe al grave fatto di sangue, delle relative informazioni apprese dai cognati RI e Di LV. Le chiamate, inoltre, sono state giudicate convergenti nel loro nucleo essenziale riferito al coinvolgimento di isgrò, inteso quale presenza qualificata sul luogo dei fatti, sulla base della motivazione, esente da fratture logiche, che si è indicata in premessa e che si pone nel solco del principio, espresso in sede di legittimità, per il quale «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità» (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla Elis, Rv. 279515). 4. Il secondo motivo è privo di pregio. In via di premessa, va ricordato che per il reato oggetto di contestazione provvisoria sussiste la doppia presunzione, relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che 6 siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. E' stato, infatti, chiarito che «In tema di custodiaicautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti» Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808. In tale cornice, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carcere in ragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo nel quale è maturato. Osserva il Collegio che si tratta di elementi concreti, a fronte dei quali il ricorrente non ha contrapposto argomenti inidonei, allo stato, a far venir meno la citata presunzione. Il ricorrente ha, invero, sollecitato la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto, ma correttamente il Tribunale ha evidenziato come il tempo non fosse stato "silente", a fronte dell'acclarato organico inserimento di I5grò nell'associazione dei "barcellonesi", in favore della quale aveva manifestato piena condivisione, partecipando attivamente a una pluralità di attività criminose per le quali è stato condannato con sentenze irrevocabili, perpetrate per oltre un ventennio e sino a giugno 2011, epoca a partire dalla quale egli era stato in interrottamente detenuto. Tale motivazione sorregge la necessaria presunzione relativa delle esigenze cautelari e non risulta contrastata da alcun elemento da cui poter escluderne l'attualità o affermarne la possibilità di salvaguardarle con una misura meno afflittiva. 5. Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Lo status detentionis del ricorrente impone che la Cancelleria curi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
7 Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12 g iu gno 2024 Il Consig liere estensore