Art. 4.
Fino a quando non sara' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici puo' essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836 , per un contingente di 15 unita', cosi' ripartito:
Ispettori generali...................... N. 1
direttori di divisione.................. " 6
direttori di sezione.................... " 8
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N. 15
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Fino a quando non sara' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici puo' essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836 , per un contingente di 15 unita', cosi' ripartito:
Ispettori generali...................... N. 1
direttori di divisione.................. " 6
direttori di sezione.................... " 8
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N. 15
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