TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6054 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
AR RI IB PR Presidente rel. est.
SS VI DI
Aurora La Face DI riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10775/2023 R.G. promossa
DA
(alias nato in [...] Parte_1 Parte_2
(Senegal) l '11.05.1996 (alias 01.01.1997), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Lia Minacapilli
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio CP_2 Controparte_3
[...]
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rilascio del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice concludeva come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento della Questura di di inammissibilità della richiesta di permesso CP_1 di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 c.1, 1.1 e 1.2 del T.U.I, emesso e notificato il 05.09.2023.
Il ricorrente ha esposto di essere un cittadino senegalese, proveniente dalla Regione della Casamance;
di aver richiesto permesso di soggiorno alla Questura di in CP_1 data 27.04.2023; che, fissato il successivo appuntamento presso gli Uffici della
Questura in data 26/07/2023, la richiesta veniva dichiarata inammissibile.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto del 20.11.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio l'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio con un proprio funzionario in data 26 settembre 2025, deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente, si osserva che il ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto il ricorrente ha presentato richiesta di permesso presso la Questura in data 27.04.2023, e quindi prima della conversione in legge del d.l. 30/2023.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.gs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al DI in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. Lvo 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni
Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del
T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086)
(GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e
1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere», e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
Con la nuova protezione speciale retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L.
132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con «biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo
2023 e applicabile alla domanda in esame, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione che oggi è del seguente tenore:
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n.
18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l.
n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 (…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n.
9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1.
TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cassazione civile sez. I, 06/10/2023 n.28162), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l.
10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998
(…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di
Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa
(art. 2 Cost.)”.
La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460,
29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito
(13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata'
(11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU.
24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale
(ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs.
286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente, in quanto il predetto ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica nel territorio nazionale, evincibile dalla documentazione lavorativa in atti dalla quale risulta l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 12.10.2022 al 15.11.2022; dal 15.11.2022 al 25.11.2022, prorogato fino al 05.12.2022 e dal
14.12.2022 al 31.12.2022 (modelli unilav;
buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022; estratto conto anno 2021 e 2022); dall'11.04.2023 il CP_4 ricorrente è stato assunto come collaboratore domestico con contratto di lavoro a tempo indeterminato come da documentazione in atti (denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato;
buste paga relative ai mesi di aprile, maggio e giugno
2023 e ai mesi da aprile ad agosto 2025; Certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte relative all'anno 2023 e 2024).
Un simile percorso, che consente al ricorrente di costruire una vita dignitosa anche in prospettiva di una occupazione stabile, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in
Senegal.
Invero, in tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U. Imm. vigente al momento della presentazione della domanda
(27/04/2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10775/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, N. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 Maggio 2023, N. 50 convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente est.
AR RI IB PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
AR RI IB PR Presidente rel. est.
SS VI DI
Aurora La Face DI riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10775/2023 R.G. promossa
DA
(alias nato in [...] Parte_1 Parte_2
(Senegal) l '11.05.1996 (alias 01.01.1997), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Lia Minacapilli
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio CP_2 Controparte_3
[...]
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rilascio del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice concludeva come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento della Questura di di inammissibilità della richiesta di permesso CP_1 di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 c.1, 1.1 e 1.2 del T.U.I, emesso e notificato il 05.09.2023.
Il ricorrente ha esposto di essere un cittadino senegalese, proveniente dalla Regione della Casamance;
di aver richiesto permesso di soggiorno alla Questura di in CP_1 data 27.04.2023; che, fissato il successivo appuntamento presso gli Uffici della
Questura in data 26/07/2023, la richiesta veniva dichiarata inammissibile.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento con contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Con decreto del 20.11.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio l'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio con un proprio funzionario in data 26 settembre 2025, deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente, si osserva che il ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto il ricorrente ha presentato richiesta di permesso presso la Questura in data 27.04.2023, e quindi prima della conversione in legge del d.l. 30/2023.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.gs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al DI in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. Lvo 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del T.U. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni
Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del
T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.». (20A07086)
(GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e
1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere», e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
Con la nuova protezione speciale retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L.
132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicché ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con «biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo
2023 e applicabile alla domanda in esame, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione che oggi è del seguente tenore:
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni).
La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa . Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n.
18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l.
n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 (…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n.
9080 del 31/03/2023).
Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1.
TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cassazione civile sez. I, 06/10/2023 n.28162), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l.
10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n.
50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998
(…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di
Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa
(art. 2 Cost.)”.
La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460,
29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito
(13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata'
(11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU.
24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale
(ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs.
286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente, in quanto il predetto ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica nel territorio nazionale, evincibile dalla documentazione lavorativa in atti dalla quale risulta l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 12.10.2022 al 15.11.2022; dal 15.11.2022 al 25.11.2022, prorogato fino al 05.12.2022 e dal
14.12.2022 al 31.12.2022 (modelli unilav;
buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022; estratto conto anno 2021 e 2022); dall'11.04.2023 il CP_4 ricorrente è stato assunto come collaboratore domestico con contratto di lavoro a tempo indeterminato come da documentazione in atti (denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato;
buste paga relative ai mesi di aprile, maggio e giugno
2023 e ai mesi da aprile ad agosto 2025; Certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte relative all'anno 2023 e 2024).
Un simile percorso, che consente al ricorrente di costruire una vita dignitosa anche in prospettiva di una occupazione stabile, verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in
Senegal.
Invero, in tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U. Imm. vigente al momento della presentazione della domanda
(27/04/2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10775/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, N. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 Maggio 2023, N. 50 convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente est.
AR RI IB PR