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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice EL PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 10827/2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
); (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), con l'avv. ALLOCCO DARIO Parte_6 CodiceFiscale_6
ATTORI contro
(c.f. ), con l'avv. ANDREOZZI Controparte_1 C.F._7
GIOVANBATTISTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
- Accertato che le polizze: 1) n 50009870143 a premio unico di Euro 100.000,00 scadente in Controparte_2 data 30/01/2025 emessa in data 30/01/2015 dall' di Lodrino (BS); 2) Polizza ZIL Capital Select Controparte_3
n. 1131931 a premio unico di Euro 40.000,00 scadente il 5/02/2025 emessa in data 5/2/2015-17/02/2015 dall' (BS) della;
non sono state sottoscritte dal contraente Parte_7 Controparte_4 [...]
in quanto le firme apposte non sono riconducibili alla sua mano e quindi apocrife per l'effetto Pt_8 dichiarare la nullità/inefficacia/inesistenza delle predette polizze con conseguente condanna della signora
di restituire alla massa ereditaria del de cuius del capitale investito nelle Controparte_1 Parte_8
pagina 1 di 6 predette polizze pari a complessivi Euro 140.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole operazioni sino al saldo effettivo.
- Accertato che il conto corrente N. 24733 e correlato dossier titoli n. 12/015/67200 aperti presso la banca
[...]
filiale di RC (BS) sono sempre stati incrementati esclusivamente con l'accredito mensile della CP_4 pensione INPS n. 150001100767920-73298 del de cuius dichiarare tale conto corrente e deposito titoli di esclusiva proprietà di non avendo mai in alcun modo la cointestataria Parte_8 Controparte_1 incrementato tale conto e deposito con versamenti personali con conseguente condanna della signora
[...] di restituire alla massa ereditaria del de cuius la somma di Euro 31.173,23 CP_1 Parte_8
(corrispondente ad ½ delle giacenze sui predetti conti alla data del decesso) o quella maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole operazioni sino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e della procedura di mediazione Prot. n.
1011-M&C/2021.
Per parte convenuta: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in relazione Controparte_1 alle domande aventi ad oggetto le due polizze assicurative e, per l'effetto, respingere tali domande;
in ogni caso, respingere comunque tutte le domande attoree nei confronti della sig.ra per essere le stesse Controparte_1 inammissibili, improcedibili e comunque infondate per tutte le ragioni dedotte nei propri atti depositati ed a verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], decedeva il 3 gennaio 2020. Parte_8
Il de cuius, celibe e senza eredi legittimari, non lasciava testamento e, pertanto, si apriva la successione legittima. Gli eredi legittimi sono nove, ciascuno per la quota di 1/9: , Parte_1 [...]
, , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e , quest'ultimo OT in rappresentazione del padre pre-morto
[...] Parte_6 [...]
(d'ora in avanti citati per il solo nominativo). Per_1
Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2022, sei dei nove eredi legittimi - , Parte_1 Pt_2
, ed - convenivano in giudizio OT del de Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Controparte_1 cuius, al fine di chiedere: da un lato, la restituzione del saldo contabile, alla data di decesso, del conto corrente cointestato tra il de cuius e la convenuta, nonché del controvalore del correlato dossier titoli, oltre interessi e rivalutazione;
dall'altro lato, la restituzione di € 140.000,00, oltre interessi, pari al premio assicurativo versato dal de cuius in relazione a due assicurazioni sulla vita da lui stipulate nel pagina 2 di 6 2015, aventi scadenza decennale, in relazione alle quali era stata prevista quale beneficiaria, in caso di morte dello stipulante prima della scadenza, la OT CP_1
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, replicava alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto di entrambe le pretese restitutorie.
All'udienza del 27 giugno 2023 il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 13 aprile 2024, il giudice ammetteva, sotto il profilo istruttorio, l'interrogatorio formale della convenuta, nonché la prova per testi sui capitoli di cui ai nn. da 22 a 27 della seconda memoria di parte attrice e di cui ai nn. da 8 a 11 della seconda memoria di parte convenuta.
All'udienza del 14 settembre 2023 venivano escussi i testi (figlia di e Testimone_1 Parte_1 cugina di , (figlia di e cugina di Controparte_1 Testimone_2 Parte_3 CP_1
, (dipendente di Poste Italiane) e (dipendente di
[...] Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4
e veniva eseguito l'interrogatorio formale della convenuta. All'udienza del 14 settembre 2023 venivano escussi i testi (figlia di e cugina di e Testimone_5 Parte_2 Controparte_1 Tes_6
(figlia di e cugina di ).
[...] Parte_4 Controparte_1
Fissata poi l'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e le parti rassegnavano le trascritte conclusioni.
***
Occorre distinguere le domande attoree, in relazione a ciascun rapporto contrattuale oggetto di causa.
Il conto corrente cointestato e il dossier titoli.
Il 21 gennaio 1999 il de cuius, unico titolare del conto corrente n. 6460-3 acceso presso l'agenzia di di cui erano correlati i dossier titoli n. 15/67201 e n. 4/144810, chiudeva Pt_7 Controparte_4 il predetto conto, facendo confluire il relativo saldo su un nuovo conto (n. 24733-3), cointestato con la OT , cui veniva correlato un nuovo dossier titoli (n. 15/67200). Controparte_1
Secondo la pretesa attorea il saldo alla data del decesso del de cuius del conto corrente cointestato, nonché il controvalore del correlato dossier titoli, dovrebbero essere restituiti alla massa ereditaria, in quanto incrementati esclusivamente dall'accredito mensile della pensione del de cuius (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Sul punto la convenuta, pur non contestando che il conto corrente sia stato alimentato dal solo accreditamento della pensione del de cuius, ha opposto che la cointestazione debba qualificarsi come donazione indiretta del de cuius a suo favore di, quantomeno, la metà del saldo di conto corrente e del pagina 3 di 6 controvalore del dossier titoli al momento dell'attivazione del conto nel 1999 (ossia: € 17.413,37 di saldo di conto corrente + € 27.013,42 di controvalore del dossier titoli = € 44.426,79; € 44.426,79/2 = €
22.213,40, somma che, rivalutata ad oggi, sarebbe pari a € 35.585,87).
Sebbene la cointestazione di un conto corrente alimentato con i redditi di un solo cointestatario possa, come ammesso anche dalla giurisprudenza di legittimità, astrattamente integrare un'ipotesi di donazione indiretta (Cass. civ., sez. II, n. 4682/2018), reputa il Tribunale che, nel caso di specie, detta operazione non possa qualificarsi tale, essendo rimasto indimostrato l'intento donativo del de cuius
(animus donandi), la cui prova incombeva specificamente sulla convenuta.
In particolare, quest'ultima si è limitata ad allegare che: in primo luogo, tra lei e il defunto zio vi era un rapporto di forte affetto, avendo ella, in età giovanile, convissuto con lui per circa dieci anni nell'abitazione della nonna materna ed avendolo poi ella aiutato, una volta divenuto anziano, nell'adempimento delle commissioni quotidiane;
in secondo luogo, il de cuius era persona molto generosa, essendo solito elargire somme di denaro ai parenti senza pretenderne la restituzione.
Tali allegazioni, seppur di per sé indici di prova dell'animus donandi, si scontrano tuttavia con le risultanze delle prove orali, avendo tutti i testi, interrogati sui capitoli da 22 a 27 della seconda memoria di parte attrice, confermato che il de cuius aveva sempre riferito loro che la OT CP_1 era semplicemente delegata ad operare sul suo conto corrente, manifestando addirittura
[...] preoccupazione in ordine alla gestione del conto da parte della OT, arrivando persino a chiedere loro di attivarsi con l'istituto di credito al fine sapere quale fosse la propria effettiva situazione finanziaria e che, infine, nel periodo finale della sua vita, si lamentava con loro della mancata restituzione da parte della convenuta di un prestito di € 30.000,00 che egli le aveva concesso nel 2004 per l'acquisto di un terreno.
L'incontestata circostanza che il conto corrente cointestato fosse alimentato dai soli redditi del de cuius, unitamente alla mancata prova dell'animus donandi, consente di ritenere la spettanza dell'intero saldo pari ad € 62.346,46 (= € 17.837,73 di saldo contabile + € 44.508,73 di dossier titoli) esclusivamente in capo al de cuius e, pertanto, agli odierni eredi legittimi.
Sulla scorta di quanto premesso, la convenuta non ha titolo alcuno per vantare diritti sulla predetta somma, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione agli attori per l'intero (trattasi di bene caduto in comunione ereditaria), non pertinendo al presente giudizio eventuali questioni attinenti alla suddivisione dell'importo tra i sei eredi odierni attori e i tre rimasti estranei al procedimento.
pagina 4 di 6 Alla somma oggetto di restituzione andranno sommati gli interessi legali dalla costituzione in mora
(11.11.2021, data del verbale del procedimento di mediazione, non riscontrandosi documentazione precedente idonea alla costituzione in mora), al saldo effettivo.
Le polizze assicurative.
Le assicurazioni sulla vita - n. 50009870143, stipulata con il 30 gennaio 2015, e n. 1131931, CP_5 stipulata con Zurich il 5 febbraio 2015 - recanti la sottoscrizione del de cuius, ed aventi scadenza decennale, prevedevano che, qualora l'assicurato fosse deceduto prima della scadenza, come effettivamente avvenuto, l'indennizzo sarebbe stato liquidato a favore della convenuta.
Gli attori, ritenendo che le sottoscrizioni apposte in calce alle predette polizze non siano del de cuius, hanno chiesto che tali contratti siano dichiarati nulli o inesistenti o, comunque, inefficaci, con conseguente condanna della convenuta a restituire alla massa ereditaria quanto versato dal de cuius a titolo di premio assicurativo, ossia una cifra pari a € 140.000,00 oltre interessi (€ 100.000,00 in relazione alla polizza n. 50009870143 e € 40.000,00 in relazione alla polizza n. 1131931).
La convenuta ha replicato che: in primo luogo, vi è una carenza di legittimazione passiva, in quanto la domanda volta alla dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dei contratti di assicurazione avrebbe dovuto essere formulata nei confronti della controparte contrattuale, ossia la compagnia di assicurazione, non già, invece, nei confronti della beneficiaria della liquidazione;
in secondo luogo, non vi possono essere dubbi in relazione alla validità di entrambi i contratti di assicurazione, in quanto sottoposti alla stringente disciplina antiterrorismo ed antiriciclaggio, che impone l'identificazione del sottoscrittore in presenza dell'intermediario assicurativo;
in terzo luogo, anche a voler concedere che i contratti non siano stati sottoscritti dal de cuius, in ogni caso sono stati comunque da lui ratificati mediante il successivo versamento del premio assicurativo.
Ritiene il Tribunale di condividere la prima delle eccezioni della convenuta, ossia il difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda con cui si chiede la dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dei contratti assicurativi vede quale legittimato passivo la compagnia assicurativa e, pertanto, se ne dichiara l'inammissibilità.
Spese di lite.
In ragione della parziale soccombenza reciproca – essendo accolta unicamente la pretesa restitutoria in relazione alle somme presenti sul conto corrente cointestato e al controvalore del dossier titoli, ma non anche, invece, in relazione alle somme versate a titolo di premio assicurativo – le spese di lite devono ritenersi compensate parzialmente nella misura di un terzo.
pagina 5 di 6 Le restanti seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 secondo i parametri tra € 52.001,00 e € 260.000,00, di complessità medio/minima, in € 600,00 per il procedimento di mediazione, € 363,66 per spese ed in € 6.000,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.800,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 4.000,00 per fase istruttoria, € 2.200,00 per fase decisionale, dedotto un terzo per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di €
62.346,46, oltre interessi legali dal 11.11.2021 al saldo effettivo;
2. spese di lite parzialmente compensate nella misura di un terzo;
3. condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle restanti spese di lite, liquidate in motivazione in € 600,00 per il procedimento di mediazione, in € 363,66 per spese ed in €
6.000,00 per compenso professionale, oltre a 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
EL PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta in collaborazione col Magistrato Ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice EL PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 10827/2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
); (c.f. ), (c.f.
[...] Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), con l'avv. ALLOCCO DARIO Parte_6 CodiceFiscale_6
ATTORI contro
(c.f. ), con l'avv. ANDREOZZI Controparte_1 C.F._7
GIOVANBATTISTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
- Accertato che le polizze: 1) n 50009870143 a premio unico di Euro 100.000,00 scadente in Controparte_2 data 30/01/2025 emessa in data 30/01/2015 dall' di Lodrino (BS); 2) Polizza ZIL Capital Select Controparte_3
n. 1131931 a premio unico di Euro 40.000,00 scadente il 5/02/2025 emessa in data 5/2/2015-17/02/2015 dall' (BS) della;
non sono state sottoscritte dal contraente Parte_7 Controparte_4 [...]
in quanto le firme apposte non sono riconducibili alla sua mano e quindi apocrife per l'effetto Pt_8 dichiarare la nullità/inefficacia/inesistenza delle predette polizze con conseguente condanna della signora
di restituire alla massa ereditaria del de cuius del capitale investito nelle Controparte_1 Parte_8
pagina 1 di 6 predette polizze pari a complessivi Euro 140.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole operazioni sino al saldo effettivo.
- Accertato che il conto corrente N. 24733 e correlato dossier titoli n. 12/015/67200 aperti presso la banca
[...]
filiale di RC (BS) sono sempre stati incrementati esclusivamente con l'accredito mensile della CP_4 pensione INPS n. 150001100767920-73298 del de cuius dichiarare tale conto corrente e deposito titoli di esclusiva proprietà di non avendo mai in alcun modo la cointestataria Parte_8 Controparte_1 incrementato tale conto e deposito con versamenti personali con conseguente condanna della signora
[...] di restituire alla massa ereditaria del de cuius la somma di Euro 31.173,23 CP_1 Parte_8
(corrispondente ad ½ delle giacenze sui predetti conti alla data del decesso) o quella maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole operazioni sino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e della procedura di mediazione Prot. n.
1011-M&C/2021.
Per parte convenuta: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in relazione Controparte_1 alle domande aventi ad oggetto le due polizze assicurative e, per l'effetto, respingere tali domande;
in ogni caso, respingere comunque tutte le domande attoree nei confronti della sig.ra per essere le stesse Controparte_1 inammissibili, improcedibili e comunque infondate per tutte le ragioni dedotte nei propri atti depositati ed a verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], decedeva il 3 gennaio 2020. Parte_8
Il de cuius, celibe e senza eredi legittimari, non lasciava testamento e, pertanto, si apriva la successione legittima. Gli eredi legittimi sono nove, ciascuno per la quota di 1/9: , Parte_1 [...]
, , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e , quest'ultimo OT in rappresentazione del padre pre-morto
[...] Parte_6 [...]
(d'ora in avanti citati per il solo nominativo). Per_1
Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2022, sei dei nove eredi legittimi - , Parte_1 Pt_2
, ed - convenivano in giudizio OT del de Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Controparte_1 cuius, al fine di chiedere: da un lato, la restituzione del saldo contabile, alla data di decesso, del conto corrente cointestato tra il de cuius e la convenuta, nonché del controvalore del correlato dossier titoli, oltre interessi e rivalutazione;
dall'altro lato, la restituzione di € 140.000,00, oltre interessi, pari al premio assicurativo versato dal de cuius in relazione a due assicurazioni sulla vita da lui stipulate nel pagina 2 di 6 2015, aventi scadenza decennale, in relazione alle quali era stata prevista quale beneficiaria, in caso di morte dello stipulante prima della scadenza, la OT CP_1
Quest'ultima, ritualmente costituitasi, replicava alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto di entrambe le pretese restitutorie.
All'udienza del 27 giugno 2023 il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza del 13 aprile 2024, il giudice ammetteva, sotto il profilo istruttorio, l'interrogatorio formale della convenuta, nonché la prova per testi sui capitoli di cui ai nn. da 22 a 27 della seconda memoria di parte attrice e di cui ai nn. da 8 a 11 della seconda memoria di parte convenuta.
All'udienza del 14 settembre 2023 venivano escussi i testi (figlia di e Testimone_1 Parte_1 cugina di , (figlia di e cugina di Controparte_1 Testimone_2 Parte_3 CP_1
, (dipendente di Poste Italiane) e (dipendente di
[...] Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4
e veniva eseguito l'interrogatorio formale della convenuta. All'udienza del 14 settembre 2023 venivano escussi i testi (figlia di e cugina di e Testimone_5 Parte_2 Controparte_1 Tes_6
(figlia di e cugina di ).
[...] Parte_4 Controparte_1
Fissata poi l'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e le parti rassegnavano le trascritte conclusioni.
***
Occorre distinguere le domande attoree, in relazione a ciascun rapporto contrattuale oggetto di causa.
Il conto corrente cointestato e il dossier titoli.
Il 21 gennaio 1999 il de cuius, unico titolare del conto corrente n. 6460-3 acceso presso l'agenzia di di cui erano correlati i dossier titoli n. 15/67201 e n. 4/144810, chiudeva Pt_7 Controparte_4 il predetto conto, facendo confluire il relativo saldo su un nuovo conto (n. 24733-3), cointestato con la OT , cui veniva correlato un nuovo dossier titoli (n. 15/67200). Controparte_1
Secondo la pretesa attorea il saldo alla data del decesso del de cuius del conto corrente cointestato, nonché il controvalore del correlato dossier titoli, dovrebbero essere restituiti alla massa ereditaria, in quanto incrementati esclusivamente dall'accredito mensile della pensione del de cuius (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Sul punto la convenuta, pur non contestando che il conto corrente sia stato alimentato dal solo accreditamento della pensione del de cuius, ha opposto che la cointestazione debba qualificarsi come donazione indiretta del de cuius a suo favore di, quantomeno, la metà del saldo di conto corrente e del pagina 3 di 6 controvalore del dossier titoli al momento dell'attivazione del conto nel 1999 (ossia: € 17.413,37 di saldo di conto corrente + € 27.013,42 di controvalore del dossier titoli = € 44.426,79; € 44.426,79/2 = €
22.213,40, somma che, rivalutata ad oggi, sarebbe pari a € 35.585,87).
Sebbene la cointestazione di un conto corrente alimentato con i redditi di un solo cointestatario possa, come ammesso anche dalla giurisprudenza di legittimità, astrattamente integrare un'ipotesi di donazione indiretta (Cass. civ., sez. II, n. 4682/2018), reputa il Tribunale che, nel caso di specie, detta operazione non possa qualificarsi tale, essendo rimasto indimostrato l'intento donativo del de cuius
(animus donandi), la cui prova incombeva specificamente sulla convenuta.
In particolare, quest'ultima si è limitata ad allegare che: in primo luogo, tra lei e il defunto zio vi era un rapporto di forte affetto, avendo ella, in età giovanile, convissuto con lui per circa dieci anni nell'abitazione della nonna materna ed avendolo poi ella aiutato, una volta divenuto anziano, nell'adempimento delle commissioni quotidiane;
in secondo luogo, il de cuius era persona molto generosa, essendo solito elargire somme di denaro ai parenti senza pretenderne la restituzione.
Tali allegazioni, seppur di per sé indici di prova dell'animus donandi, si scontrano tuttavia con le risultanze delle prove orali, avendo tutti i testi, interrogati sui capitoli da 22 a 27 della seconda memoria di parte attrice, confermato che il de cuius aveva sempre riferito loro che la OT CP_1 era semplicemente delegata ad operare sul suo conto corrente, manifestando addirittura
[...] preoccupazione in ordine alla gestione del conto da parte della OT, arrivando persino a chiedere loro di attivarsi con l'istituto di credito al fine sapere quale fosse la propria effettiva situazione finanziaria e che, infine, nel periodo finale della sua vita, si lamentava con loro della mancata restituzione da parte della convenuta di un prestito di € 30.000,00 che egli le aveva concesso nel 2004 per l'acquisto di un terreno.
L'incontestata circostanza che il conto corrente cointestato fosse alimentato dai soli redditi del de cuius, unitamente alla mancata prova dell'animus donandi, consente di ritenere la spettanza dell'intero saldo pari ad € 62.346,46 (= € 17.837,73 di saldo contabile + € 44.508,73 di dossier titoli) esclusivamente in capo al de cuius e, pertanto, agli odierni eredi legittimi.
Sulla scorta di quanto premesso, la convenuta non ha titolo alcuno per vantare diritti sulla predetta somma, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione agli attori per l'intero (trattasi di bene caduto in comunione ereditaria), non pertinendo al presente giudizio eventuali questioni attinenti alla suddivisione dell'importo tra i sei eredi odierni attori e i tre rimasti estranei al procedimento.
pagina 4 di 6 Alla somma oggetto di restituzione andranno sommati gli interessi legali dalla costituzione in mora
(11.11.2021, data del verbale del procedimento di mediazione, non riscontrandosi documentazione precedente idonea alla costituzione in mora), al saldo effettivo.
Le polizze assicurative.
Le assicurazioni sulla vita - n. 50009870143, stipulata con il 30 gennaio 2015, e n. 1131931, CP_5 stipulata con Zurich il 5 febbraio 2015 - recanti la sottoscrizione del de cuius, ed aventi scadenza decennale, prevedevano che, qualora l'assicurato fosse deceduto prima della scadenza, come effettivamente avvenuto, l'indennizzo sarebbe stato liquidato a favore della convenuta.
Gli attori, ritenendo che le sottoscrizioni apposte in calce alle predette polizze non siano del de cuius, hanno chiesto che tali contratti siano dichiarati nulli o inesistenti o, comunque, inefficaci, con conseguente condanna della convenuta a restituire alla massa ereditaria quanto versato dal de cuius a titolo di premio assicurativo, ossia una cifra pari a € 140.000,00 oltre interessi (€ 100.000,00 in relazione alla polizza n. 50009870143 e € 40.000,00 in relazione alla polizza n. 1131931).
La convenuta ha replicato che: in primo luogo, vi è una carenza di legittimazione passiva, in quanto la domanda volta alla dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dei contratti di assicurazione avrebbe dovuto essere formulata nei confronti della controparte contrattuale, ossia la compagnia di assicurazione, non già, invece, nei confronti della beneficiaria della liquidazione;
in secondo luogo, non vi possono essere dubbi in relazione alla validità di entrambi i contratti di assicurazione, in quanto sottoposti alla stringente disciplina antiterrorismo ed antiriciclaggio, che impone l'identificazione del sottoscrittore in presenza dell'intermediario assicurativo;
in terzo luogo, anche a voler concedere che i contratti non siano stati sottoscritti dal de cuius, in ogni caso sono stati comunque da lui ratificati mediante il successivo versamento del premio assicurativo.
Ritiene il Tribunale di condividere la prima delle eccezioni della convenuta, ossia il difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda con cui si chiede la dichiarazione di nullità/inesistenza/inefficacia dei contratti assicurativi vede quale legittimato passivo la compagnia assicurativa e, pertanto, se ne dichiara l'inammissibilità.
Spese di lite.
In ragione della parziale soccombenza reciproca – essendo accolta unicamente la pretesa restitutoria in relazione alle somme presenti sul conto corrente cointestato e al controvalore del dossier titoli, ma non anche, invece, in relazione alle somme versate a titolo di premio assicurativo – le spese di lite devono ritenersi compensate parzialmente nella misura di un terzo.
pagina 5 di 6 Le restanti seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 secondo i parametri tra € 52.001,00 e € 260.000,00, di complessità medio/minima, in € 600,00 per il procedimento di mediazione, € 363,66 per spese ed in € 6.000,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.800,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 4.000,00 per fase istruttoria, € 2.200,00 per fase decisionale, dedotto un terzo per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di €
62.346,46, oltre interessi legali dal 11.11.2021 al saldo effettivo;
2. spese di lite parzialmente compensate nella misura di un terzo;
3. condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle restanti spese di lite, liquidate in motivazione in € 600,00 per il procedimento di mediazione, in € 363,66 per spese ed in €
6.000,00 per compenso professionale, oltre a 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
EL PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta in collaborazione col Magistrato Ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
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