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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia – Sezione Specializzata Agraria, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Filomena Mari Presidente
Dott.ssa Margherita Valeriani Giudice rel.
Dott. Luca Mercuri Giudice
Dott. Francesco Paolo Longo Esperto
Dott. Giovanni Barbato Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1268/2025 R.G., promossa
DA
Parte_1
(P.IVA ), in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliata presso lo stu-
[...] P.IVA_1 dio dell'avv. Vincenzo di Cicco, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti; ricorrente
CONTRO
; CP_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
All'udienza dell'10.10.2025, terminata la discussione e udite le conclusioni della parte costituita, la causa viene decisa con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso depositato in data 14.3.2025, La ha Parte_1 agito in giudizio contro per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'art. 1395 c.c., CP_1
1 dei contratti di affitto, stipulati da quest'ultimo l'1.4.2020 e il 20.4.2020 con sé stesso, in violazio- ne dell'art. 1395 c.c., e aventi ad oggetto, rispettivamente, i fondi rustici siti a Cerignola, così cen- siti in catasto:
1) foglio 320, p.lle 340, 341, 342, al foglio 321, p.lle 12, 22, 32, 33, 34, al foglio 339, p.lle
56, 57, 65, al foglio 343, p.lla 7, al foglio 344, p.lla 20, al foglio 347, p.lla 345, al foglio 355, p.lle
619, 507, al foglio 357, p.lle 1, 8, 110, 136, 137, 139, 140, 153 e 257, per una estensione comples- siva di ha 40.50.52, al prezzo di € 2.500 annui, dall'1.4.2020 al 31.3.2040;
2) foglio 355, p.lle 619, 507, al foglio 357, p.lle 1, 8, 110, 136, 137, 139, 140, 153, 257,
385, al foglio 321, p.lla 34 e al foglio 343, p.lla 7, per una estensione complessiva di ha 21.62.37, al prezzo di € 2.500 annui, dal 20.4.2020 al 19.4.2020.
La ricorrente ha riferito che è stata costituita dai fratelli Parte_1 Persona_1
e per atto pubblico del 2.4.2004, a rogito del Notaio che
[...] CP_1 Persona_2
l'amministrazione è stata inizialmente affidata a al quale è subentrato Persona_3 [...]
a far data dal 7.2.2014; che, con scrittura privata del 10.2.2014, autenticata nelle Persona_4 firme dal Notaio , i due fratelli hanno ceduto le rispettive quote alla madre Persona_5 [...]
; che quest'ultima, con atto pubblico del 23.4.2020, a rogito del Notaio CP_2 Persona_6
, ha donato il 50% della propria quota al figlio;
che l'allora legale rappre-
[...] Persona_3 sentante p.t. della società, ha concesso in affitto a se stesso, per la durata di CP_1 vent'anni, due fondi rustici di proprietà de mediante la sottoscrizione delle Parte_1 scritture private dell'1.4.2020 (registrata il 27.5.2020) e del 20.4.2020 (registrata il 7.7.2020), in violazione dell'art. 1395 c.c., peraltro ad un canone vile in quanto pari rispettivamente a €
61,72/ha ed € 115,61/ha; che in qualità di affittuario, non ha versato il canone CP_1 relativo alle ultime due annualità, oggetto di specifica contestazione ex art. 5 l. 203/1982; infine, che è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 53/2023 del Controparte_3
Tribunale di Foggia, che ha nominato suo Curatore l'avv. Filippo Argento.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, che sia dichiarato che i due con- tratti sono stati sottoscritti da in conflitto di interessi e, di conseguenza, che siano CP_1 annullati ex art. 1395 c.c.; in subordine, che sia dichiarato che i due contratti sono inopponibili alla
Curatela ex art. 2923, co. 2 c.c., per essere stati concessi in affitto ad un canone palesemente vile;
in via ulteriormente gradata, che i due contratti vengano dichiarati risolti per grave inadempimento da parte dell'affittuario; in ogni caso, ha chiesto la condanna del Ramunno all'immediato rilascio dei due fondi rustici, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi con maggiorazione dei compensi ai sensi dell'art. 4 bis D.M. 37/2018.
2 II.- All'udienza di discussione tenutasi il 10.10.2025, constatata la regolarità della notifica del ricorso e la mancata costituzione del resistente, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
In assenza di attività istruttoria, la causa, stante la sua natura documentale, è stata trattenuta in decisione e viene, pertanto, decisa mediante deposito telematico della sentenza.
II.- In premessa, deve darsi atto che sussistono, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 11 D.Lgs. n. 150/2011 per la proposizione del ricorso in materia di controversie agrarie e, segnatamente, il preliminarmente tentativo di conciliazione presso l' Controparte_4
, promosso dal ricorrente e rivelatosi infruttuoso per omessa partecipazione del resi-
[...] stente, come risulta da verbale del 25.11.2024 versato in atti;
di conseguenza, questo Giudice è chiamato a pronunciarsi in ordine alle domande della parte, tenendo presente che l'eventuale rila- scio dei fondi può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.
Nel merito, la domanda principale del ricorrente è fondata e deve essere accolta per le se- guenti ragioni.
La ha chiesto, anzitutto, di accertare che il ha stipulato con sé Parte_1 CP_1 stesso i due contratti di affitto di fondo rustico dell'1.4.2020 e del 20.4.2020, in violazione dell'art. 1395 c.c. e, quindi, di dichiararne l'annullamento e, per l'effetto, ordinare il rilascio dei terreni.
Come è noto, l'art. 1395 c.c. prevede l'annullabilità del contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappre- sentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
La norma mira a prevenire il conflitto di interessi nella rappresentanza, approntando una presunzione iuris tantum di annullabilità che può essere disinnescata dal solo rappresentante che ha stipulato il negozio impugnato, fornendo la prova di avere ricevuto una esplicita autorizzazione da parte del rappresentato o di avere predisposto un regolamento contrattuale che escluda in radice il conflitto;
la sanzione di annullabilità comminata dall'ordinamento si fonda sull'assunto che l'abuso commesso dal rappresentante realizzi certamente un vizio del consenso del rappresentato ignaro, a meno che questo non ne sia a conoscenza e scelga liberamente di autorizzarlo o che le clausole contrattuali predisposte escludano il conflitto di interessi.
La disciplina sin qui compendiata è pacificamente applicabile non solo nel caso di rappre- sentanza di persone fisiche, ma anche in caso di rappresentanza di persone giuridiche per effetto di
3 immedesimazione organica, che si verifica anche per le società di capitali, come quella della spe- cie per cui si procede (cfr. Cass. civ. 4143/2012 che si è pronunciata sul caso dell'annullabilità del contratto sottoscritto dall'amministratore di una società a responsabilità limitata), generalmente rappresentate dal proprio amministratore pro tempore.
Sul piano probatorio, ciò significa che, facendo applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., mentre la società che agisce ex art. 1395 c.c. deve provare la sola esistenza del contratto di cui chiede l'annullamento e la qualità di amministratore/rappresentante di colui che lo ha sotto- scritto, grava su quest'ultimo – per effetto dell'inversione determinata dalla presunzione menzio- nata – l'onere di dimostrare l'esistenza di almeno una delle due condizioni che escludono l'annullabilità ai sensi dell'art. 1395 c.c.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha depositato agli atti i due contratti di affitto dei fondi rustici in oggetto, stipulati rispettivamente nelle date dell'1.4.2020 e del 20.4.2020 e sotto- scritti da quale legale rappresentante della e, allo stesso tempo, CP_1 Parte_1 quale affittuario (all. 1 e 2), nonché la visura camerale da cui risulta che il resistente, all'epoca del- la stipula dei negozi, rivestiva la qualità di legale rappresentante p.t. de (all. 8, Parte_1 da cui si evince che è stato amministratore dal 7.2.2014 al 24.9.2020); dal canto suo, il resistente si
è sottratto al processo, rimanendo contumace, così tenendo un contegno processuale che – pur non potendo essere assimilato di per sé a non contestazione della domanda, stante l'espresso richiamo dell'art. 115 c.p.c. alle sole parti costituite – gli ha impedito di eccepire l'esistenza di un'esplicita autorizzazione dei soci alla stipulazione dei due contratti in oggetto o che il regolamento contrat- tuale predisposto per gli stessi escludesse in radice la possibilità del verificarsi di un conflitto di interessi (e, quindi, di fornire la prova contraria sui fatti di causa).
La domanda principale di annullamento dei contratti ex art. 1395 c.c. è, quindi, fondata e va accolta.
All'annullamento dei contratti di affitto consegue la condanna del resistente al rilascio dei fondi al termine dell'annata agraria (10 Novembre 2025), atteso che la loro consegna è priva di causa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'ammissione del ricor- Parte_2 rente al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115/2002, vanno liquidate in favore dell'Erario.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, ag- giornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a
4 € 52.000, in ragione del suo valore indeterminabile complessità medio-bassa, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed i valori minimi per la fase di trattazio- ne/istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta in via principale dalla ricorrente e per l'effetto:
a) DICHIARA l'annullamento dei contratti di affitto di fondo rustico impugnati per violazio- ne dell'art. 1395 c.c.;
b) ORDINA a il rilascio, alla scadenza dell'annata agraria in corso alla CP_1 data della sentenza, dei fondi rustici di cui ai contratti di affitto impugnati;
2. NA , alla rifusione, in favore dell , ai sensi dell'art. CP_1 Pt_3
144 d.P.R. n. 115/2002, delle spese di lite, che liquida nella somma di € 6.713,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 10.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata Agraria del Tribu- nale di Foggia.
Il Giudice estensore – Margherita Valeriani
Il Presidente – Filomena Mari
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